CassazionedecretoSezione 6Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 00750/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: procuratore della repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib. Libertà di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] La Corte, letto il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia avverso l'ordinanza del 19 maggio 2021 del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] che, accogliendo la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto prodotti della canapa, annullava «il decreto di sequestro preventivo operato dalla polizia giudiziaria in data 22 aprile 2021», osserva: - la polizia giudiziaria aveva proceduto al sequestro di derivati della canapa in danno dell'esercizio commerciale di Favarano ai sensi dell'art. 321, comma 3- bis, cod. proc. pen., affermando espressamente che il sequestro era finalizzato ad impedire che il reato venisse aggravato e portato ad ulteriori conseguenze; - il pubblico ministero convalidava il sequestro facendo riferimento agli art. 352 e 355, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo che vi fossero specifiche finalità probatorie. Il Tribunale del riesame ha ritenuto tale provvedimento erroneo in quanto il pubblico ministero avrebbe dovuto seguire il procedimento di cui all'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., chiedendo l'emissione del decreto di sequestro al giudice. L'ufficio ricorrente deduce la violazione di legge in quanto spetta al pubblico ministero il potere di qualificare come probatorio o preventivo il sequestro operato in via di urgenza la polizia giudiziaria. Il procuratore generale presso questa Corte con propria requisitoria scritta ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato in quanto il pubblico ministero ha ritualmente esercitato il suo potere di qualificazione del sequestro di p.g. Il ricorso è fondato per il palese errore di diritto del Tribunale del riesame sotto due profili: - innanzitutto, come rammentano l'ufficio impugnante e il procuratore generale presso questa sede, spetta al pubblico ministero la qualificazione giuridica sotto il profilo della tipologia del sequestro operato dalla polizia giudiziaria, che ha poteri di sequestro in via di urgenza sia ai fini probatori che ai fini preventivi. Quindi, è rituale il provvedimento con il quale il PM ha qualificato come probatorio il sequestro che la polizia giudiziaria aveva prospettato quale sequestro preventivo; - poi, in ogni caso, comunque vi sarebbe un valido provvedimento di sequestro, considerato che oggetto del riesame non è il provvedimento della polizia giudiziaria ma solo il decreto di sequestro del PM. Secondo la disciplina del sequestro preventivo cui la polizia giudiziaria procede in via di urgenza (art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen.), il pubblico ministero deve chiedere al giudice la convalida lì dove non ritenga di disporre la restituzione delle cose sequestrate in via preventiva; ma, nel caso in cui non vi sia stata convalida del sequestro per qualsiasi ragione (compreso, quindi, il caso di specie), può, comunque, disporre il sequestro probatorio sulle medesime cose, anche se non siano state nel frattempo restituite (Sez. U, Sentenza n. 14 del 18/06/1993, Dell'Orno, rv. 194310). In conseguenza, anche se fosse erronea la decisione di non convalidare il provvedimento di pg quale "preventivo" con conseguente obbligo (se del caso eluso) di restituzione dei beni, comunque è stato adottato un decreto di sequestro probatorio che non è condizionato dalle vicende della fase di convalida. Il Tribunale del riesame, quindi, doveva decidere sul decreto di sequestro probatorio del PM e non sulla decisione di convalida del provvedimento della polizia giudiziaria. PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Roma così deciso il 5 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]