CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 36414/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11642/2022 R.G. proposto da : I.T.S [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE; AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che li rappresenta e difende, -controricorrenti- avverso SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIAn. 7908/ 18/ 2021 , depositata il 08/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €2.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 28/12