CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05220/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 4/11/2019 della Corte d'appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione delle pene accessorie e per il rigetto dei ricorsi nel resto; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FA11*0 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Messina, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Messina, emessa il 17.4.2018, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Anno, in relazione al reato di bancarotta preferenziale, così riqualificata la condotta di cui al capo b); ha rideterminato la pena nei confronti dello stesso Dell'Anno nella misura di anni tre e mesi otto di reclusione, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva (capi A e C), unificati i reati ai sensi dell'art. 219, comma 2, n. 1, I. fall., ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, in particolare quanto alla condanna anche dell'altra imputata, [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla contestazione di bancarotta fraudolenta documentale ascrittale al capo A. Gli imputati sono stati ritenuti responsabili dei reati suddetti con riguardo al fallimento della Meridian yacht s.r.I., dichiarato il 22.7.2010, società della quale erano stati, rispettivamente ed in periodi diversi, Dell'Anno, amministratore unico, e [OSCURATO:PERSONA] amministratrice unica ed anche liquidatrice. 2. Avverso il provvedimento in esame hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, ciascuno tramite il proprio difensore e con distinti atti di impugnazione. 2.1 II ricorso della [OSCURATO:PERSONA] si muove lungo due diverse direttrici di censure. Il primo motivo deduce travisamento della prova e mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, quanto alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale in capo alla ricorrente. Si osserva in proposito che l'imputata è stata una mera "prestanome", che ha sostituito il Dell'Anno alla guida della società quando oramai questa versava in stato di decozione, rimanendo estranea al dissesto ed apparendo agli stessi giudici d'appello "sprovveduta" ed ingenua, in qualche occasione, soprattutto nel rapporto con il coimputato. A giudizio della difesa, la natura solo formale del ruolo ricoperto rivelerebbe la mancanza del necessario coefficiente soggettivo del reato, individuato erroneamente dalla sentenza impugnata nel dolo generico di aver tenuto le scritture contabili in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio di affari della fallita, laddove, invece, si sarebbe dovuto ricercare il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, poiché la condotta di bancarotta fraudolenta documentale contestata ed accertata dai giudici di merito in relazione al periodo in cui è stata amministratrice la ricorrente è una condotta di omessa tenuta della contabilità della società e non di fraudolenta tenuta. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione della condotta di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice, prevista dall'art. 217 legge fall., reato che sarebbe peraltro già estinto per prescrizione. La riqualificazione sarebbe stata una conseguenza obbligata della motivazione costruita dalla sentenza impugnata, che erroneamente collega il reato ex art. 216, comma secondo, n. 1, I. fall. alla sola coscienza e volontà di omettere completamente la tenuta di qualsiasi documentazione contabile, nella consapevolezza che ciò avrebbe inciso sulla ricostruzione delle vicende del patrimonio della fallita. Ed invece, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che una tale considerazione non è sufficiente, poiché rappresenta il paradigma di configurabilità proprio della bancarotta semplice, dovendosi piuttosto desumere il dolo del più grave reato di bancarotta fraudolenta documentale dalle modalità della condotta contestata. 2.2 II ricorso del Dell'Anno articola cinque diversi motivi. La prima argomentazione della difesa tocca il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, necessario per l'affermazione di colpevolezza e che non sarebbe stato rispettato in relazione alla condanna del ricorrente per il capo A). Il ricorrente evidenzia alcuni indicatori di prova dai quali si desumerebbe la regolare tenuta delle scritture contabili della fallita nel periodo in cui è stato amministratore il ricorrente: la relazione del CTU nominato nel giudizio civile proposto dalla curatela fallimentare; la deposizione in dibattimento del curatore, che avrebbe evidenziato come, nel periodo di interesse, siano stati presentati e depositati i bilanci e le dichiarazioni IVA ed i relativi registri; il comportamento collaborativo dell'imputato con la curatela; la consegna del libro giornale per gli anni 2008-2009 alla Guardia di Finanza e la regolare tenuta di tali scritture dal 2005 al 2009, ammessa dallo stesso consulente del pubblico ministero. In sintesi, a giudizio del ricorrente, la responsabilità dell'omessa consegna delle scritture contabili sarebbe unicamente dell'amministratrice in carica al momento del fallimento, ossia della [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo di ricorso evidenzia - ancora in relazione al capo A) ed alla bancarotta fraudolenta documentale - la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato rispetto alla contestazione, che pure si lamenta imprecisa e contraddittoria, visto che viene imputato al Dell'Anno sia di aver tenuto fraudolentemente le scritture contabili, sia di non aver consegnato le fatture acquisti e vendite della società. In particolare, il ricorrente si duole del fatto di essere stato condannato in concorso con l'amministratrice formale della società per aver tenuto irregolarmente le scritture contabili nei sedici mesi antecedenti al fallimento, senza individuare il suo apporto concorsuale alla condotta dell'amministratore formalmente in carica nel periodo indicato, né la sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Avrebbe dovuto, pertanto, la sua condotta essere riqualificata sotto l'egida dell'art. 217 legge fall., poiché la bancarotta semplice e quella documentale si distinguono tra loro proprio con riferimento all'atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che - nell'ipotesi di reato meno grave - può essere indifferentemente costituito da dolo o colpa, ravvisabili quanto l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, senza la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore, che rappresenta il dolo generico della corrispondente condotta fraudolenta. La terza censura attiene al capo C dell'imputazione, riferito alla distrazione di beni aziendali costituiti anche da stampi apparentemente restituiti (ed aventi un valore di 60.000 euro) ovvero distrutti (ed aventi un valore di circa 61.300 euro). Il ricorrente denuncia l'errore in cui è caduta la sentenza impugnata, che ha considerato gli stampi del valore di 60.000 euro, oggetto della prima tra le due distrazioni, di proprietà della fallita e non della diversa società AICON, cui il ricorrente si è limitato a restituirli. Dunque, gli stampi non erano mai stati nel patrimonio della fallita e, pertanto, non potrebbero essere stati oggetto di distrazione, come comprovato dalle dichiarazioni in tal senso rese dal teste Grasso e dalla consulenza del CTU Salomone, acquisita in atti. Inoltre, sia per tale condotta che per quella ad oggetto la distruzione degli altri stampi - la cui consumazione sarebbe peraltro solo apoditticamente stata ritenuta sussistente - mancherebbe qualsiasi argomentazione riferita al necessario coefficiente soggettivo del reato attribuito al ricorrente. Il quarto argomento difensivo denuncia l'eccessività del trattamento sanzionatorio, non collocato, quanto alla pena base della continuazione, nel minimo edittale, nonostante i molti indicatori favorevoli all'imputato, ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche, illogicamente escluse nonostante la buona condotta postfallimentare e prefallimentare del ricorrente e le conclusioni del CTU Salomone sulla complessiva utilità della condotta di restituzione degli stampi di proprietà di AICON che avrebbero dovuto essere smaltiti poiché in disuso, con relativi costi per la fallita. Infine, un ultimo motivo denuncia l'illegalità delle pene accessorie fallimentari, collocate nella misura massima decennale in via automatica senza tener conto della sentenza manipolativa di rigetto della Corte costituzionale n. 222 del 2018, che ha eliminato l'obbligo di automatica applicazione delle sanzioni accessorie ex art. 216 ult. co. della legge fallimentare, riscrivendo la norma nel limite edittale "fino a dieci anni", imponendo al giudice di valutare in concreto la misura di tali pene. 5. La difesa del Dell'Anno ha proposto motivi aggiunti datati 11 novembre 2022, con i quali, replicando alla requisitoria del PG, ha ribadito i motivi di ricorso ed evidenziato che: in relazione al capo A), la Corte d'Appello non avrebbe risposto ai motivi di impugnazione con i quali si rappresentava la mancata prova di un contributo concorsuale alla condotta di omessa tenuta e consegna delle scritture contabili, ascrivibile alla sola amministratrice di diritto, poiché limitata ai sedici mesi antecedenti alla data di fallimento, dei quali solo i tre mesi più risalenti avevano visto il ricorrente ancora rivestire l'incarico di amministratore della fallita. Inoltre, il ricorrente denuncia violazione dell'art.521 c.p.p., là dove la sentenza d'appello si riferisce ad una parte di condotta non contestata, ossia quella di aver voluto l'imputato coprire le gravi irregolarità della sua gestione, con omessa consegna della documentazione contabile, dapprima, alla coimputata [OSCURATO:PERSONA], così da non metterla nelle condizioni di adempiere a detto obbligo in relazione al periodo di sua amministrazione, e quindi alla curatela; infine, non vi sarebbe prova - della condotta dolosa di mancata tenuta regolare dei libri contabili e, al più, potrebbe qualificarsi il fatto come bancarotta semplice documentale; in relazione al capo C, il ricorrente lamenta omessa risposta ai motivi d'appello, sia riguardo alla asserita distrazione degli stampi restituiti alla società AICON, effettiva proprietaria, ribadendo che tali stampi erano privi di valore, oramai, perché usciti dalla linea di produzione; sia con riferimento alla presunta "distruzione" degli altri stampi non ritrovati nella disponibilità della fallita, dei quali sembra contestare una mera presenza o assenza "contabile", per essere oramai inservibili anch'essi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e deve essere accolto. La motivazione della sentenza appare infatti contraddittoria nella stessa ricostruzione dell'addebito di cui effettivamente l'imputata è stata ritenuta responsabile. Per un verso, infatti, la sentenza impugnata sembra interpretare l'imputazione nel senso per cui oggetto di contestazione alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbero condotte riconducibili alla fattispecie di bancarotta documentale c.d. "generica" di cui alla seconda parte dell'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall., ma altresì condotte invece sussumibili nella previsione di cui alla prima parte della disposizione citata. Nel prosieguo della motivazione, però, la Corte territoriale sembra identificare a suo carico esclusivamente comportamenti che si traducono nella sottrazione, occultamento ovvero omessa tenuta di alcuni libri e di altra documentazione contabile, certamente integranti, sotto il profilo materiale, la seconda delle fattispecie menzionate. Fattispecie per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di profitto o di danno al ceto creditorio, la cui dimostrazione in capo alla [OSCURATO:PERSONA] non è stata in alcun modo fornita dai giudici del merito, che anzi si sono diffusi nell'evidenziare la sprovvedutezza della medesima e la sua etero-strumentalizzazione da parte del Dell'Anno. In particolare, con riguardo alla documentazione di cui ha motivatamente ritenuto omessa la consegna in occasione dell'assunzione della carica da parte dell'imputata, la Corte sembra sostanzialmente addebitare a quest'ultima di non aver provveduto alla sua ricostituzione, come certamente era suo dovere, ma in proposito ancor più urgente era la dimostrazione che l'imputata avesse agito nella consapevolezza del disegno fraudolento finalizzato a pregiudicare l'interesse dei creditori alla compiuta ricostruzione della contabilità della fallita e con la volontà quantomeno di agevolarlo, dovendo altrimenti i giudici del merito porsi il problema dell'eventuale configurabilità del meno grave reato di bancarotta semplice documentale previsto dall'art. 217 comma 2 legge fall., per la cui sussistenza è sufficiente il dolo generico o anche solo la colpa. Alla luce delle evidenziate aporie e carenze motivazionali la sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Anno è invece nel suo complesso infondato, ad eccezione del motivo concernente la quantificazione delle pene accessorie. 2.1 Le censure articolate con i primi due motivi in merito all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale sono invero inammissibili. La difesa lamenta anzitutto l'omessa considerazione di risultanze probatorie, che vengono però solo genericamente evocate (comprese quelle per la prima volta indicate nei motivi nuovi), ma non allegate o riportate nel ricorso, con conseguente difetto di autosufficienza dello stesso. Non di meno, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dalla sentenza risulta che né il consulente del pubblico ministero, né quello nominato nella procedura fallimentare, hanno mai attestato la regolare tenuta del libro giornale fino al passaggio di consegne dal Dell'Anno alla [OSCURATO:PERSONA] (avendo il primo in particolare attestato solo la sua esistenza, ma non la sua esaustiva tenuta), evidenziando inoltre come l'assenza della documentazione sottostante abbia impedito qualsiasi verifica dell'effettività delle annotazioni registrate. Del tutto generiche risultano poi le obiezioni relative all'asserita consegna alla Guardia di Finanza o alla [OSCURATO:PERSONA] della documentazione contabile. Si tratta infatti di rilievi già sottoposti al giudice del merito e da questi ampiamente confutati con motivazione con la quale il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. In definitiva la Corte territoriale ha esaustivamente giustificato l'affermazione della responsabilità dell'imputato in riferimento ad entrambe le fattispecie previste dall'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall., correttamente contestate nell'imputazione. Inammissibile è altresì l'eccezione sollevata con i motivi nuovi circa il difetto di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza in quanto inedita. Non di meno la stessa è altresì manifestamente infondata, posto che la Corte territoriale ha invero circoscritto la responsabilità dell'imputato ai fatti di bancarotta documentale relativi alla sua gestione e già ricompresi nell'imputazione. Ha poi motivatamente argomentato la sussistenza del dolo del reato, nella sua diversa configurazione relativa alle autonome fattispecie ritenute integrate, con l'intenzione di occultare i comportamenti tenuti proprio al crepuscolo della sua gestione, senza con ciò prospettare un fatto diverso da quello contestato, come pure eccepito. Infondati sono infine i rilievi concernenti la mancata dimostrazione dell'attribuibilità al Dell'Anno piuttosto che alla [OSCURATO:PERSONA] della mancanza di parte della documentazione contabile. Infatti la Corte ha logicamente desunto l'addebitabilità all'imputato del fatto sulla base della motivata convinzione della mancata consegna alla [OSCURATO:PERSONA] delle scritture mancanti. Errata o quantomeno non debitamente motivata è semmai la conferma della condanna di quest'ultima, la cui responsabilità, come già rilevato in precedenza, è al più configurabile sotto il profilo della mancata ricostituzione della contabilità non trasmessale qualora non venga dimostrato il suo concerto con il ricorrente. 2.2 Il terzo motivo è infondato ed in parte inammissibile. Generiche anche in questo caso sono le censure relative all'omessa confutazione di prove a discarico, meramente evocate dal ricorso ed il cui carattere decisivo viene solo asserito. In realtà, con riguardo alla presunta "restituzione" degli stampi ad AICON, la Corte territoriale - così implicitamente confutando le doglianze articolate con i motivi d'appello - ha precisato come dal contratto di affitto del ramo d'azienda e dal verbale di assemblea prodotto dalla difesa nel giudizio d'appello non emerga in alcun modo che gli stampi di cui è contestata la distrazione appartenessero alla suddetta AICON e che dunque dovessero essere retrocessi alla medesima. Motivazione con la quale, anche nei motivi nuovi e nella memoria con cui sono state formulate le conclusioni, il ricorrente non si è effettivamente confrontato. Nemmeno risulta fondata l'obiezione relativa al difetto di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, non avendo chiarito il ricorrente in che termini il tema fosse stato devoluto alla Corte, investita piuttosto dell'obiezione relativa all'esautorazione dell'imputato dalla gestione della fallita, debitamente confutata dalla sentenza. Quanto infine ai beni distrutti, correttamente i giudici dell'appello - che contrariamente a quanto sostenuto hanno seppur sinteticamente affrontato il tema a p. 30 della motivazione - hanno ritenuto penalmente rilevante la condotta, contestata nella sua tipicità e non già come dissipazione, rimanendo dunque irrilevante il tema della presunta estromissione degli stessi dal ciclo economico della fallita. 2.4 Mere censure di fatto sono quelle formulate con il quarto motivo di ricorso che deve ritenersi inammissibile, anche perché la Corte territoriale ha giustificato le scelte sanzionatorie operate con motivazione logica e dunque insindacabile in questa sede. Coglie invece nel segno il quinto ed ultimo motivo, posto che la sentenza ha confermato la dosimetria delle pene accessorie fallimentari sulla base del dettato dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. di cui Corte Cost. n. 222 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale. Escluso dunque che la durata decennale di tali pene fosse ancora da intendersi prevista in misura fissa dalla norma, era compito del giudice dell'appello rimodularne l'entità ovvero giustificare con adeguata motivazione le ragioni per cui, alla luce dell'intervento delle leggi, abbia comunque ritenuto adeguata l'applicazione di quello che è divenuto il massimo edittale della sanzione in questione. 2.5 In conclusione, in relazione alla posizione del Dell'Anno e limitatamente alla determinazione delle pene accessorie fallimentari la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio, mentre nel resto il ricorso dell'imputato deve essere rigettato. P. Q. M.• Annulla la sentenza impugnata in relazione a [OSCURATO:PERSONA] e, limitatamente alla determinazione delle pene accessorie di cui all'art. 216 legge fall., anche a Dell'Anno