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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 maggio 2022

Cassazione n. 38401/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari emessa il 23/05/2022 con cui è stato rigettato il ricorso in opposizione, proposto ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, contro il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. Il Tribunale di sorveglianza ha motivato il rigetto sull'assunto che il «rapporto di convivenza familiare, preso in considerazione dall'art. 76, 2° co.

DPR 115/02 e correlato alla nozione di famiglia anagrafica ex art. 79, 1° co, lett. b) dello stesso DPR, non coincide con la coabitazione fisica, tanto che non può ritenersi automaticamente escluso dall'espatrio solitario», essendo il rapporto di convivenza familiare caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo che prescinde dalla coabitazione fisica.

3. Con l'unico motivo sollevato, la difesa deduce erronea applicazione degli artt. 76 e 79 d.P.R. 115/2002 per avere il Tribunale di sorveglianza negato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato erroneamente ritenendo che, stante lo status di coniugato dell'istante, la mancanza di coabitazione con la moglie, rimasta nel Paese di origine, non legittimi la tesi dell'assenza di familiari conviventi poiché la convivenza non coincide con la coabitazione fisica e il rapporto di convivenza tra coniugi si presume.

Quanto si legge nell'ordinanza impugnata non trova riscontro né nel dato normativo né nella recente giurisprudenza di legittimità.

L'art. 79 d.P.R. 115/2002 fa espresso riferimento alla famiglia anagrafica, ovvero quella risultante dal certificato dello stato di famiglia, mentre l'art. 76 del medesimo decreto richiama il concetto di convivenza in senso stretto: se ne desume, pertanto, che lo stato di convivenza effettiva costituisce presupposto fondamentale ai fini dell'individuazione dei familiari conviventi, così come intesi dalla normativa relativa alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.

Nel caso di specie, è pacifico che l'istante non abbia familiari conviventi, risiedendo e abitando da solo nell'appartamento sito in Ladispoli.

Il caso oggetto della richiamata (dall'ordinanza impugnata) pronuncia n. 40327 del 2007 della Corte di cassazione, con cui si è affermato che l'espatrio clandestino non è di per sé indice risolutivo del definitivo venir meno della convivenza con gli altri membri della propria famiglia, atteneva a fatti e situazioni diverse da quelle dell'odierno ricorrente che vive in Italia da numerosi anni, ha un regolare permesso di soggiorno e una propria stabile dimora e residenza: elementi tutti che fanno ritenere superata la presunzione di convivenza con la propria famiglia di origine.

4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Dall'ordinanza impugnata emerge che il decreto del Tribunale di sorveglianza di Sassari (del 16/12/2021) aveva dichiarato inammissibile l'istanza in quanto mancante dei requisiti formali previsti dall'art. 79 d.P.R. 115 del 2002, che includono, tra gli elementi da indicare a pena di inammissibilità, le generalità, il codice fiscale e l'eventuale reddito del coniuge.

In sede di opposizione, il Tribunale di sorveglianza non ha condiviso la tesi difensiva secondo cui i su indicati elementi dichiarativi avrebbero dovuto riguardare soltanto le persone coabitanti, e pertanto non avrebbero dovuto riguardare la moglie dell'istante, in quanto non coabitante; ha aggiunto, quindi, che il rapporto di convivenza familiare prescinde dalla coabitazione fisica, richiamando giurisprudenza di questa Corte sul punto.

L'art. 76 d.P.R. 115/2002 (Condizioni per l'ammissione) stabilisce: "1.

Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante....".

L'art. 79 d.P.R. 115/2012 (Contenuto dell'istanza) stabilisce: "1.

L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato".

2.1. Nel caso in esame, risulta che l'istante, pur dichiarando di essere coniugato, ha allegato un certificato anagrafico - in questa sede non allegato - da cui risulterebbe che il proprio nucleo familiare non contempla altre persone se non se stesso.

Nell'affermare che sono richiesti oneri dimostrativi più stringenti, fondati su una nozione di convivenza meno semplicistica di quella proposta dalla difesa, il Tribunale di sorveglianza ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte di legittimità laddove - ricordato che, per i cittadini di stati extracomunitari, è previsto che i redditi prodotti all'estero siano certificati dall'autorità consolare (art. 79, comma 2, d.P.R. cit.) ovvero attestati con una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 94, comma 2, d.P.R. cit.) ha sostenuto, sulla scia dell'interpretazione costituzionalmente orientata suggerita dalla Corte Costituzionale con riferimento all'onere d'indicare i codici fiscali, che per il cittadino extracomunitario istante, anche ove, la legislazione del Paese di origine non preveda una certificazione anagrafica, deve, nondimeno, ritenersi sussistente un obbligo di produrre una documentazione equipollente o, comunque, nella impossibilità di adempiere anche a tale onere, almeno di esplicitare la composizione della sua famiglia, quanto meno quale situazione di fatto comportante la presenza di persone con lui conviventi (Sez. 4, n. 10827 del 25/02/2010, in motivazione), atteso che l'espatrio non è di per sé risolutivo indice del definitivo venir meno della convivenza con gli altri membri della propria famiglia (Sez. 4, n. 40327 del 27.9.2007, Mannadou, Rv. 237787).

Il certificato anagrafico di una persona regolarmente coniugata, infatti, appare idoneo ad attestare solo chi sono, ad una certa data, gli occupanti di un appartamento, ma nulla inferisce circa l'esistenza di una separazione di fatto (che fotografa una condizione certamente più stabile, dotata di una maggiore valenza probatoria ai fini che qui interessano) o sull'assenza di una partecipazione economica del coniuge alle esigenze familiari, che nel caso in esame non può escludersi in forza delle generiche deduzioni difensive (la difesa infatti ha dedotto, senza tuttavia affatto dimostrarle, circostanze relative alla condizione dell'istante quale stabilmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], con un regolare permesso di soggiorno e una propria stabile dimora).

Del resto, la previsione di cui al comma 2 dell'art. 79, secondo cui "per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato" - che deve ritenersi disposizione riferibile non solo ai redditi dell'istante, ma anche a quelli del coniuge, siccome entrambi rilevanti ai fini del gratuito patrocinio - è per l'appunto volta a consentire valutazioni il più possibile complete e fedeli alla effettiva situazione reddituale familiare del richiedente, ai fini dell'ammissione al beneficio a carico dello Stato.

La valutazione giudiziale circa la sussistenza delle condizioni reddituali sarà poi condotta tenendo conto di plurimi elementi di giudizio, ma sempre sulla base di informazioni complete da parte del richiedente.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari emessa il 23/05/2022 con cui è stato rigettato il ricorso in opposizione, proposto ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, contro il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2. Il Tribunale di sorveglianza ha motivato il rigetto sull'assunto che il «rapporto di convivenza familiare, preso in considerazione dall'art. 76, 2° co. DPR 115/02 e correlato alla nozione di famiglia anagrafica ex art. 79, 1° co, lett. b) dello stesso DPR, non coincide con la coabitazione fisica, tanto che non può ritenersi automaticamente escluso dall'espatrio solitario», essendo il rapporto di convivenza familiare caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo che prescinde dalla coabitazione fisica. 3. Con l'unico motivo sollevato, la difesa deduce erronea applicazione degli artt. 76 e 79 d.P.R. 115/2002 per avere il Tribunale di sorveglianza negato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato erroneamente ritenendo che, stante lo status di coniugato dell'istante, la mancanza di coabitazione con la moglie, rimasta nel Paese di origine, non legittimi la tesi dell'assenza di familiari conviventi poiché la convivenza non coincide con la coabitazione fisica e il rapporto di convivenza tra coniugi si presume. Quanto si legge nell'ordinanza impugnata non trova riscontro né nel dato normativo né nella recente giurisprudenza di legittimità. L'art. 79 d.P.R. 115/2002 fa espresso riferimento alla famiglia anagrafica, ovvero quella risultante dal certificato dello stato di famiglia, mentre l'art. 76 del medesimo decreto richiama il concetto di convivenza in senso stretto: se ne desume, pertanto, che lo stato di convivenza effettiva costituisce presupposto fondamentale ai fini dell'individuazione dei familiari conviventi, così come intesi dalla normativa relativa alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio. Nel caso di specie, è pacifico che l'istante non abbia familiari conviventi, risiedendo e abitando da solo nell'appartamento sito in Ladispoli. Il caso oggetto della richiamata (dall'ordinanza impugnata) pronuncia n. 40327 del 2007 della Corte di cassazione, con cui si è affermato che l'espatrio clandestino non è di per sé indice risolutivo del definitivo venir meno della convivenza con gli altri membri della propria famiglia, atteneva a fatti e situazioni diverse da quelle dell'odierno ricorrente che vive in Italia da numerosi anni, ha un regolare permesso di soggiorno e una propria stabile dimora e residenza: elementi tutti che fanno ritenere superata la presunzione di convivenza con la propria famiglia di origine. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Dall'ordinanza impugnata emerge che il decreto del Tribunale di sorveglianza di Sassari (del 16/12/2021) aveva dichiarato inammissibile l'istanza in quanto mancante dei requisiti formali previsti dall'art. 79 d.P.R. 115 del 2002, che includono, tra gli elementi da indicare a pena di inammissibilità, le generalità, il codice fiscale e l'eventuale reddito del coniuge. In sede di opposizione, il Tribunale di sorveglianza non ha condiviso la tesi difensiva secondo cui i su indicati elementi dichiarativi avrebbero dovuto riguardare soltanto le persone coabitanti, e pertanto non avrebbero dovuto riguardare la moglie dell'istante, in quanto non coabitante; ha aggiunto, quindi, che il rapporto di convivenza familiare prescinde dalla coabitazione fisica, richiamando giurisprudenza di questa Corte sul punto. L'art. 76 d.P.R. 115/2002 (Condizioni per l'ammissione) stabilisce: "1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante....". L'art. 79 d.P.R. 115/2012 (Contenuto dell'istanza) stabilisce: "1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. 2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato". 2.1. Nel caso in esame, risulta che l'istante, pur dichiarando di essere coniugato, ha allegato un certificato anagrafico - in questa sede non allegato - da cui risulterebbe che il proprio nucleo familiare non contempla altre persone se non se stesso. Nell'affermare che sono richiesti oneri dimostrativi più stringenti, fondati su una nozione di convivenza meno semplicistica di quella proposta dalla difesa, il Tribunale di sorveglianza ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte di legittimità laddove - ricordato che, per i cittadini di stati extracomunitari, è previsto che i redditi prodotti all'estero siano certificati dall'autorità consolare (art. 79, comma 2, d.P.R. cit.) ovvero attestati con una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 94, comma 2, d.P.R. cit.) ha sostenuto, sulla scia dell'interpretazione costituzionalmente orientata suggerita dalla Corte Costituzionale con riferimento all'onere d'indicare i codici fiscali, che per il cittadino extracomunitario istante, anche ove, la legislazione del Paese di origine non preveda una certificazione anagrafica, deve, nondimeno, ritenersi sussistente un obbligo di produrre una documentazione equipollente o, comunque, nella impossibilità di adempiere anche a tale onere, almeno di esplicitare la composizione della sua famiglia, quanto meno quale situazione di fatto comportante la presenza di persone con lui conviventi (Sez. 4, n. 10827 del 25/02/2010, in motivazione), atteso che l'espatrio non è di per sé risolutivo indice del definitivo venir meno della convivenza con gli altri membri della propria famiglia (Sez. 4, n. 40327 del 27.9.2007, Mannadou, Rv. 237787). Il certificato anagrafico di una persona regolarmente coniugata, infatti, appare idoneo ad attestare solo chi sono, ad una certa data, gli occupanti di un appartamento, ma nulla inferisce circa l'esistenza di una separazione di fatto (che fotografa una condizione certamente più stabile, dotata di una maggiore valenza probatoria ai fini che qui interessano) o sull'assenza di una partecipazione economica del coniuge alle esigenze familiari, che nel caso in esame non può escludersi in forza delle generiche deduzioni difensive (la difesa infatti ha dedotto, senza tuttavia affatto dimostrarle, circostanze relative alla condizione dell'istante quale stabilmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], con un regolare permesso di soggiorno e una propria stabile dimora). Del resto, la previsione di cui al comma 2 dell'art. 79, secondo cui "per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato" - che deve ritenersi disposizione riferibile non solo ai redditi dell'istante, ma anche a quelli del coniuge, siccome entrambi rilevanti ai fini del gratuito patrocinio - è per l'appunto volta a consentire valutazioni il più possibile complete e fedeli alla effettiva situazione reddituale familiare del richiedente, ai fini dell'ammissione al beneficio a carico dello Stato. La valutazione giudiziale circa la sussistenza delle condizioni reddituali sarà poi condotta tenendo conto di plurimi elementi di giudizio, ma sempre sulla base di informazioni complete da parte del richiedente. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa
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