CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024
Cassazione n. 13700/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Roma lo ha condannato in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità; con il secondo motivo, vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art.62 bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che gli agenti di polizia avevano visto il Dimasi e il coimputato [OSCURATO:PERSONA], che insieme viaggiavano a bordo di un'autovettura noleggiata, recarsi in via Butera, ove era stata segnalata attività di spaccio di stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] era alla guida dell'autovettura. Dall'auto scendeva pe qualche minuto lo [OSCURATO:PERSONA], il quale si recava in un'abitazione posta al piano seminterrato mentre il ricorrente rimaneva in auto ad attendere. Non appena risalito in auto, [OSCURATO:PERSONA] si avvicinava al conducente dell'auto e gli agenti notavano che i due si erano accostati come stessero controllando qualcosa. Sottoposti a controllo da parte degli agenti, durante il controllo, il Dimasi passava qualcosa allo [OSCURATO:PERSONA] che a sua volta faceva un rapido gesto per riporre qualcosa nel vano portaoggetti della portiera lato passeggero. All'esito del controllo e della perquisizione personale emergeva che lo [OSCURATO:PERSONA] deteneva una busta di cellophane all'interno della quale vi erano quattro involucri chiusi contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, un portafogli con euro 85,00 un foglio manoscritto con indicazione di cifre e nomi. Nel vano portaoggetti dal lato passeggero, dove lo [OSCURATO:PERSONA] aveva lanciato qualcosa, sono stati rinvenuti altri due involucri contenenti cocaina. A seguito di perquisizione domiciliare presso l'abitazione dal quale lo [OSCURATO:PERSONA] era entrato è stata rinvenuta all'interno di una cassettiera materiale per il confezionamento della droga e la somma cotanti di euro 1.120 in banconote di vario taglio nonché un foglio manoscritto con indicazioni di cifre e numeri e un paio di forbici con le lame intrise di cocaina; in un'altra stanza della medesima appartamento è stato ritrovato del nnannitolo, sostanza destinata al taglio della droga nonché ritagli di cellophane identici a quelli in cui era stata a cui era per cui era stata confezionata la droga in sequestro. Il giudice di merito ha quindi affermato, con motivazione congrua e logica, la responsabilità degli imputati. ywn Anche gli ulteriori motivi di ricorso non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili inerenti al trattamento sanzionatorio, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, si precisa che il diniego può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che il ricorrente è gravato da carico pendente per lo stesso tipo di reato e che per un fatto commesso nel gennaio 2022 ha violato la misura cautelare. Inoltre, il giudice di merito ha ritenuto congrua la misura della pena, in relazione alle modalità del fatto. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024