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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 aprile 1983

Cassazione n. 15183/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI:05M323D) nato il 09/04/1983 [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 053HVEZ) nato il 03/04/1985 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto rigettarsi il ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale cittadino, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Osabuohien erano stati condannati per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al concorso nella detenzione illegale di gr. 101,097 di marijuana, da cui erano ricavabili circa 296 dosi.

2. Gli imputati hanno proposto ricorsi con stesso atto e difensore, formulando un motivo comune, inerente alla mancata derubricazione del reato nella ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.

P.R. n. 309/1990, deducendo erronea applicazione di legge e vizio della motivazione, per avere i giudici territoriali valutato il dato ponderale, senza tener conto del numero dei concorrenti e del fatto che la fattispecie meno grave può esser riconosciuta anche in caso di attività non occasionale di spaccio.

Con il secondo motivo, invece, riferibile al solo [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha dedotto vizio della motivazione in ordine alla ritenuta penale responsabilità, con riferimento alla rilevanza attribuita alle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato nella immediatezza, osservando che, proprio a causa della scarsa padronanza della lingua italiana, egli non era stato ritenuto idoneo all'inserimento lavorativo ed era stato sentito con l'ausilio di un interprete.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. I ricorsi vanno rigettati.

2. La Corte di merito, rilevata la mancata contestazione della penale responsabilità da parte dell'appellante [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto la stessa comprovata dalle evidenze raccolte, quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, costui, nella immediatezza dell'intervento degli operanti di PG, aveva dichiarato di vivere nell'abitazione (da una finestra della quale era stato osservato il lancio di un involucro contenente parte della droga sequestrata) insieme al coimputato [OSCURATO:PERSONA] (laddove il terzo soggetto trovato nell'immobile sarebbe stato solo ospite), la droga in sequestro essendo stata acquistata per il prezzo di euro 80,00 da tutti e tre in quanto assuntori.

Tale versione era stata poi modificata in sede di convalida, opponendo il dichiarante la scarsa padronanza della lingua v italiana, e affermando di vivere da solo e che la droga apparteneva all'imputato [OSCURATO:PERSONA], il quale, dal canto suo, aveva confermato tale versione, dichiarando di avere acquistato la droga al prezzo di euro 80,00.

Il teste FIORETTA, dirigente di una ditta presso la quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere assunto, dichiarava che l'uomo capiva l'italiano, ma non era in grado di articolare bene le risposte, il che gli aveva impedito di assumerlo, date le mansioni che avrebbe dovuto svolgere.

I due operanti di PG., dal canto loro, avevano concordemente affermato che l'uomo capiva l'italiano senza difficoltà, si esprimeva facilmente e aveva addirittura tradotto ai co-indagati l'ordine di traduzione per l'udienza di convalida.

La Corte territoriale non ha creduto alla tesi difensiva e ritenuto il mutamento della originaria versione quale cambio di strategia difensiva intesa ad accollare la responsabilità della detenzione in capo al soggetto incensurato, rilevando peraltro che la seconda versione dei fatti era in stridente contrasto con la circostanza che, nell'immediatezza, l'imputato aveva indicato il prezzo di acquisto della droga che, in base alla seconda versione, era stata acquistata dal solo [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso e risolutivamente, quel giudice ha ritenuto certamente provato il concorso nella detenzione della droga rinvenuta, facendo riferimento ai dati oggettivamente emersi in sede di perquisizione e valorizzati dal Tribunale, secondo cui l'uomo aveva comunque messo a disposizione la propria abitazione per custodirvi la droga e operarne la suddivisione in dosi commerciali, la sua consapevolezza essendo ricavabile dalle modalità di detenzione (stante la presenza del materiale nella cucina, sia sul tavolo, che sul piano cottura).

La fattispecie di cui al comma quinto della norma in commento è stata esclusa dai giudici territoriali sulla scorta delle modalità dell'azione, che aveva riguardato un quantitativo non modico, dal quale era possibile ricavare un guadagno di circa tremila euro, valorizzando altresì il fatto che si era trattato dell'agire di più persone che si erano avvalse di una pur rudimentale organizzazione, avendo costoro potuto contare su un'abitazione all'interno della quale preparare le dosi, giovandosi dell'attrezzatura strumentale, tale condotta configurando un grado di pericolosità sociale ostativa al riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

3. Il secondo motivo (che precede logicamente il secondo, comune ad entrambi gli imputati) è manifestamente infondato.

La difesa si è limitata a contestare la valutazione del materiale probatorio, introducendo doglianze che, oltre a non confrontarsi con le ragioni della decisione, non sono deducibili, siccome intese a sollecitare a questa Corte una rivisitazione del giudizio di merito sostenuto da una congrua, logica e non contraddittoria motivazione.

Sul punto, pare sufficiente ribadire i principi consolidati in materia di impugnazione per l'ipotesi di doppia sentenza conforme (cfr., tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218), ricordandosi che sono del tutto estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099).

La spiegazione che i giudici territoriali hanno dato in ordine al concorso dell'[OSCURATO:PERSONA] nel reato contestato anche all'[OSCURATO:PERSONA] è coerente con i dati probatori esposti nelle due sentenze conformi di merito, oltre che perfettamente logica e scevra da contraddizioni, avendo quei giudici valorizzato elementi di sicuro rilievo per ritenere la detenzione della droga riconducibile anche al ricorrente.

4. Il primo motivo è infondato.

Il ragionamento in forza del quale i giudici territoriali non hanno riqualificato il fatto nella ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, oltre a rispettare il paradigma legale di cui alla norma citata, si pone in termini di perfetta coerenza con i principi di matrice giurisprudenziale in materia, da ribadirsi anche in questa sede, avendo la difesa contestato la valutazione del compendio probatorio operata dai giudici del doppio grado di merito, dissentendo acriticamente dal ragionamento esplicativo rinvenibile nella sentenza impugnata.

Si è, infatti, riconosciuta la legittimità del mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità di cui si discute anche nel caso di cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga, allorché essa costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (sez. 4 n. 40720 del 26/4/2017, Nafía e altri, Rv. 270767); e precisato che - ai fini dell'accertamento del fatto di lieve entità - il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) [cfr. sez. 6 n. 29132 del 9/5/2017, Merli, Rv. 270562].

Quanto all'obbligo motivazionale incombente sul giudice, si è poi precisato che egli, al fine di consentire alla Corte di cassazione il sindacato che le è proprio, deve fornire un'adeguata valutazione complessiva del fatto (in particolare mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, con riferimento alla percentuale di purezza della stessa) [cfr. sez. 6 n. 38606 del 8/2/2018, Sefar e altro Rv. 273823].

Il che è avvenuto nella specie, avendo i giudici di merito valorizzato il dato ponderale, in uno con le modalità della condotta e la sua organizzazione pur rudimentale, giovandosi gli agenti di una base operativa.

5. Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Deciso il 7 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI:05M323D) nato il 09/04/1983 [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 053HVEZ) nato il 03/04/1985 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto rigettarsi il ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale cittadino, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Osabuohien erano stati condannati per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al concorso nella detenzione illegale di gr. 101,097 di marijuana, da cui erano ricavabili circa 296 dosi. 2. Gli imputati hanno proposto ricorsi con stesso atto e difensore, formulando un motivo comune, inerente alla mancata derubricazione del reato nella ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990, deducendo erronea applicazione di legge e vizio della motivazione, per avere i giudici territoriali valutato il dato ponderale, senza tener conto del numero dei concorrenti e del fatto che la fattispecie meno grave può esser riconosciuta anche in caso di attività non occasionale di spaccio. Con il secondo motivo, invece, riferibile al solo [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha dedotto vizio della motivazione in ordine alla ritenuta penale responsabilità, con riferimento alla rilevanza attribuita alle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato nella immediatezza, osservando che, proprio a causa della scarsa padronanza della lingua italiana, egli non era stato ritenuto idoneo all'inserimento lavorativo ed era stato sentito con l'ausilio di un interprete. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. I ricorsi vanno rigettati. 2. La Corte di merito, rilevata la mancata contestazione della penale responsabilità da parte dell'appellante [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto la stessa comprovata dalle evidenze raccolte, quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, costui, nella immediatezza dell'intervento degli operanti di PG, aveva dichiarato di vivere nell'abitazione (da una finestra della quale era stato osservato il lancio di un involucro contenente parte della droga sequestrata) insieme al coimputato [OSCURATO:PERSONA] (laddove il terzo soggetto trovato nell'immobile sarebbe stato solo ospite), la droga in sequestro essendo stata acquistata per il prezzo di euro 80,00 da tutti e tre in quanto assuntori. Tale versione era stata poi modificata in sede di convalida, opponendo il dichiarante la scarsa padronanza della lingua v italiana, e affermando di vivere da solo e che la droga apparteneva all'imputato [OSCURATO:PERSONA], il quale, dal canto suo, aveva confermato tale versione, dichiarando di avere acquistato la droga al prezzo di euro 80,00. Il teste FIORETTA, dirigente di una ditta presso la quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere assunto, dichiarava che l'uomo capiva l'italiano, ma non era in grado di articolare bene le risposte, il che gli aveva impedito di assumerlo, date le mansioni che avrebbe dovuto svolgere. I due operanti di PG., dal canto loro, avevano concordemente affermato che l'uomo capiva l'italiano senza difficoltà, si esprimeva facilmente e aveva addirittura tradotto ai co-indagati l'ordine di traduzione per l'udienza di convalida. La Corte territoriale non ha creduto alla tesi difensiva e ritenuto il mutamento della originaria versione quale cambio di strategia difensiva intesa ad accollare la responsabilità della detenzione in capo al soggetto incensurato, rilevando peraltro che la seconda versione dei fatti era in stridente contrasto con la circostanza che, nell'immediatezza, l'imputato aveva indicato il prezzo di acquisto della droga che, in base alla seconda versione, era stata acquistata dal solo [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso e risolutivamente, quel giudice ha ritenuto certamente provato il concorso nella detenzione della droga rinvenuta, facendo riferimento ai dati oggettivamente emersi in sede di perquisizione e valorizzati dal Tribunale, secondo cui l'uomo aveva comunque messo a disposizione la propria abitazione per custodirvi la droga e operarne la suddivisione in dosi commerciali, la sua consapevolezza essendo ricavabile dalle modalità di detenzione (stante la presenza del materiale nella cucina, sia sul tavolo, che sul piano cottura). La fattispecie di cui al comma quinto della norma in commento è stata esclusa dai giudici territoriali sulla scorta delle modalità dell'azione, che aveva riguardato un quantitativo non modico, dal quale era possibile ricavare un guadagno di circa tremila euro, valorizzando altresì il fatto che si era trattato dell'agire di più persone che si erano avvalse di una pur rudimentale organizzazione, avendo costoro potuto contare su un'abitazione all'interno della quale preparare le dosi, giovandosi dell'attrezzatura strumentale, tale condotta configurando un grado di pericolosità sociale ostativa al riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 3. Il secondo motivo (che precede logicamente il secondo, comune ad entrambi gli imputati) è manifestamente infondato. La difesa si è limitata a contestare la valutazione del materiale probatorio, introducendo doglianze che, oltre a non confrontarsi con le ragioni della decisione, non sono deducibili, siccome intese a sollecitare a questa Corte una rivisitazione del giudizio di merito sostenuto da una congrua, logica e non contraddittoria motivazione. Sul punto, pare sufficiente ribadire i principi consolidati in materia di impugnazione per l'ipotesi di doppia sentenza conforme (cfr., tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218), ricordandosi che sono del tutto estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099). La spiegazione che i giudici territoriali hanno dato in ordine al concorso dell'[OSCURATO:PERSONA] nel reato contestato anche all'[OSCURATO:PERSONA] è coerente con i dati probatori esposti nelle due sentenze conformi di merito, oltre che perfettamente logica e scevra da contraddizioni, avendo quei giudici valorizzato elementi di sicuro rilievo per ritenere la detenzione della droga riconducibile anche al ricorrente. 4. Il primo motivo è infondato. Il ragionamento in forza del quale i giudici territoriali non hanno riqualificato il fatto nella ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, oltre a rispettare il paradigma legale di cui alla norma citata, si pone in termini di perfetta coerenza con i principi di matrice giurisprudenziale in materia, da ribadirsi anche in questa sede, avendo la difesa contestato la valutazione del compendio probatorio operata dai giudici del doppio grado di merito, dissentendo acriticamente dal ragionamento esplicativo rinvenibile nella sentenza impugnata. Si è, infatti, riconosciuta la legittimità del mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità di cui si discute anche nel caso di cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga, allorché essa costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (sez. 4 n. 40720 del 26/4/2017, Nafía e altri, Rv. 270767); e precisato che - ai fini dell'accertamento del fatto di lieve entità - il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) [cfr. sez. 6 n. 29132 del 9/5/2017, Merli, Rv. 270562]. Quanto all'obbligo motivazionale incombente sul giudice, si è poi precisato che egli, al fine di consentire alla Corte di cassazione il sindacato che le è proprio, deve fornire un'adeguata valutazione complessiva del fatto (in particolare mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, con riferimento alla percentuale di purezza della stessa) [cfr. sez. 6 n. 38606 del 8/2/2018, Sefar e altro Rv. 273823]. Il che è avvenuto nella specie, avendo i giudici di merito valorizzato il dato ponderale, in uno con le modalità della condotta e la sua organizzazione pur rudimentale, giovandosi gli agenti di una base operativa. 5. Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Deciso il 7 a
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