CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2025
Cassazione n. 12950/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che, nel riformare la pronunzia in punto di trattamento sanzionatorio complessivo, ha per il resto confermato la condanna in ordine al reato di cui all'art.610 cod. pen. Letta la memoria pervenuta in data 24 febbraio 2025 nell'interesse del ricorrente, a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di violenza privata - è unicamente volto ad una rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani). Nella specie il giudice di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 I