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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 43566/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] Inc., con sede legale in Patti via Grotte n. 7, al fine di evadere le imposte, ometteva di presentare la dichiarazione annuale delle imposte ai fini Iva e Ires, relativa al periodo di imposta 2013, con evasione di imposta Ires di C 442.731,24 e Iva per C 338.085,69. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. Avverso la sentenza di condanna ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione della legge penale segnatamente l'ari:. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.

La corte territoriale avrebbe ritenuto integrato il reato di omessa presentazione della dichiarazione in assenza dell'elemento costitutivo del reato non avendo la società, di cui l'imputato è legale rappresentante, mai esercitato attività economica o commerciale in Italia, avendo unicamente nello Stato un ufficio di rappresentanza, situazione che non consente di dimostrare l'esistenza di una "stabile organizzazione" dell'ente ai sensi dell'art. 5 della [OSCURATO:PERSONA] e dimostrazione che richiede, secondo la giurisprudenza, l'esistenza di un centro capace di produrre beni e servizi in modo autonomo, utilizzando cioè sufficienti risorse umane e tecniche.

In particolare secondo la giurisprudenza di legittimità, per l'individuazione di un centro di attività stabile, occorre una struttura dotata di personalità giuridica alla quale la società straniera abbia affidato anche di fatto la cura di affari.

La prova dello svolgimento di tale attività, oltre che degli elementi di cui all'articolo 5 della [OSCURATO:PERSONA], ben può essere ricavata anche da altri elementi indiziari quali la stipulazione di contratti indipendentemente dal conferimento di poteri di rappresentanza.

Dunque secondo il consolidato orientamento della Corte di giustizia, per poter essere apprezzato un centro di attività di cui si riferiscono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di un soggetto passivo, è necessario che tale attività presenti un grado di sufficiente stabilità ed altra struttura idonea sul piano del corredo umano e tecnico a rendere possibile in modo autonomo le operazioni di cui trattasi, mentre non costituisce un centro di attività stabile un'installazione fissa utilizzata al solo fine di effettuare per conto dell'impresa attività di carattere preparatorio qual è l'assunzione di personale l'acquisto di mezzi eccetera.

La società del ricorrente, soggetto senza stabile organizzazione, provvedeva ad incassare le somme pagate dai privati per il servizio ricevuto e a rigirarle al soggetto estero erogatore del servizio) ovvero la [OSCURATO:PERSONA] LLC, sedente in Delaware, che effettuava il servizio di valutazione dell'autovettura sul portale estero, essendo il ricorrente un mero delegato per il pagamento.

Dunque, il soggetto passivo d'imposta titolare del rapporti giuridici coi clienti fornitori e col fisco italiano, ovvero il soggetto tenuto all'obbligo dichiarativo) doveva essere individuato nella società straniera ovvero nel suo amministratore che aveva indicato di utilizzare un sito della società [OSCURATO:PERSONA] OU, con sede in Estonia.

Non potrebbe, dunque, ascriversi alcuna penale responsabilità alla società Pascutti e al suo amministratore il quale provvedeva semplicemente all'incasso delle somme sul proprio conto corrente al fine di rigirarle ella società [OSCURATO:PERSONA] OU.- Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla illogicità della motivazione della corte territoriale laddove giunge a sostenere l'ipotesi di esterovestizione della società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] Inc. e conseguentemente ritenere sussistente il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.

Il soggetto passivo di imposta, tenuto conto che la società italiana era mera delegata al pagamento, dovrebbe essere individuato nella società straniera [OSCURATO:PERSONA] LLC e per essa il suo amministratore che utilizzava la piattaforma della società [OSCURATO:PERSONA] OU, a cui il ricorrente rimetteva gli incassi. [OSCURATO:PERSONA]

3. I motivi di ricorso che possono essere trattati congiuntamente attesa l'intima connessione, sono inammissibili, per la proposizione di censure meramente ripetitive di quelle già devolute al giudice dell'impugnazione e da quel giudice disattese con motivazione congrua, il che costituisce, già, causa di inammissibilità e sono anche diretti a richiedere una diversa e alternativa ricostruzione dei fatti per sostenere la tesi giuridica difensiva c:he non è invocabile nel caso in esame.

Deve, in primo luogo, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella prec:edente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735).

4. Ciò premesso, l'imputato,, quale legale rappresentante della società Pascutti, con sede legale in Patti, è stato ritenuto responsabile del reato di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per avere svolto attività produttiva di redditi (servizio di pratiche auto) nello Stato, da cui l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte nello Stato.

La sentenza impugnata ha disatteso l'assunto difensivo, che denunciava l'assenza di un'organizzazione territoriale della società, secondo i requisiti di cui all'art. 162 del TUIR, sicchè non sarebbe tenuto al pagamento delle imposte nello Stato e, a fortiori, ad alcun obbligo dichiarativo, sulla scorta dell'accertamento di fatto non qui rivisitabile, in quanto fondato sugli accertamenti della G. di F. di Patti e sulle dichiarazioni resa dal m.11o Scardina, in sede di rinnovazione ex art 603 cod.proc.pen., ed ha ritenuto che, non solo, tutte le attività imprenditoriali erano svolte in Italia con rapporti intercorrenti con cittadini dimoranti in Italia che corrispondevano il prezzo per la prestazione, ma anche la transazione avveniva integralmente in Italia, con palese produzione di redditi in capo alla società Pascutti interamente in Italia (cfr. pag. 5).

La sentenza impugnata con motivazione del tutto congrua e corretta sul piano del diritto ha ritenuto dimostrata la responsabilità dell'imputato sul rilievo della produzione di redditi derivanti dall'attività svolta integralmente in Italia dalla società del ricorrente, avente sede in Italia, non potendo avere ingresso, in questa sede, ogni diversa valutazione dei fatti (la prospettazione difensiva secondo cui la società era meramente delegata all'incasso del corrispettivo della prestazione che avrebbe versato a società sedenti all'estero in presenza di indimostrati rapporti con queste).

5. La difesa muove da un indimostrato presupposto di fatto (l'assenza di una stabile organizzazione in Italia) da cui trae una conclusione sul piano del diritto che, tuttavia, non è pertinente al caso in esame.

Non appartiene al caso gesame un'ipotesi di esterovestizione della società che, come è noto, ricorre nel caso di una costituzione di una società con sede all'estero allo scopo di "esterovestire" un'attività gestita in Italia al fine di evadere le imposte, situazione che realizza un fenomeno di dissociazione tra sede reale intesa come centro di imputazione degli interessi dell'impresa e quella formaQ ., all'estero, da cui la necessità della verifica della stabile organizzazione in Italia (Sez. 3, n. 10098 del 27/11/2019, Pavesi, Rv. 278536 - 01; Sez. 3, n. 7080 del 24/01/2012, Barretta, Rv. 252102 - 01).

Secondo l'accertamento di fatto, la società del ricorrente aveva sede legale in Italia, i servizi resi, e per i quali sono state rivenute ben n. 8124 "ricevute", erano interamente espletate in Italia (cfr. pag. 4 e 5), nessuna rimessa diretta era stata effettuata dai conti della società alla società straniera statunitense.

Secondo il narrato del teste maresciallo della Guardia di Finanza gli incassi delle prestazioni erano versati sul conto corrente della società italiana, mentre risultavano movimentazioni ulteriori verso altra società rappresentata dall'imputato e ubicata a Tallin.

Ma ciò non integra un'ipotesi di esterovestizione.

Dal coacervo di tali elementi i giudici territoriali hanno tratto la dimostrazione, oggetto di doppio conforme accertamento, della produzione di redditi riferibili ad attività direttamente svolta dalla società italiana Pascutti in Italia, da cui l'obbligo in caso all'imputato, legale rappresentante della stessa, della presentazione delle dichiarazioni Ires e Iva sussistendo il superamento della soglia di punibilità (neppure contestata) Non è pertinente il richiamo alla esterovestizione e alla necessaria verifica della "stabile organizzazione" in Italia della società avente residenza fiscale all'estero, che ricorre anche quando la società straniera abbia affidato, anche di fatto, la cura dei propri affari in territorio italiano ad altra struttura munita o meno di personalità giuridica, prescindendosi dalla fittizietà o meno dell'attività svolta all'estero dalla società medesima, che, all'evidenza, presuppone, in primo luogo, l'individuazione della società estera, dimostrazione rimasta sul mero piano delle generiche affermazioni (società statunitense), mentre è dimostrato che la società Pascucci aveva sede legale in Italia nel Comune di Patti.

Infatti, l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di società avente residenza fiscale all'estero, la cui omissione integra il reato previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sussiste se detta società abbia stabile organizzazione in Italia, il che si verifica quando si svolgano in territorio nazionale la gestione amministrativa e la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell'espletamento dei servizi(Sez. 3, Sentenza n. 7080 del 24/01/2012, Barretta, Rv. 252102 - 01) il che presuppone l'individuazione del soggettivo giuridico avente residenza fiscale all'estero che, però, ha una stabile organizzazione in Italia.

Situazione non ricorrente nel caso in esame nel quale la società del ricorrente espraveva sede legale ed effettiva in Patti e svolgeva l'attività di impresa integralmente sul territorio italiano senza alcun collegamento con società estere (fantomatica società del Delaware) di cui non era "stabile organizzazione"

6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] Inc., con sede legale in Patti via Grotte n. 7, al fine di evadere le imposte, ometteva di presentare la dichiarazione annuale delle imposte ai fini Iva e Ires, relativa al periodo di imposta 2013, con evasione di imposta Ires di C 442.731,24 e Iva per C 338.085,69. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. Avverso la sentenza di condanna ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione della legge penale segnatamente l'ari:. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. La corte territoriale avrebbe ritenuto integrato il reato di omessa presentazione della dichiarazione in assenza dell'elemento costitutivo del reato non avendo la società, di cui l'imputato è legale rappresentante, mai esercitato attività economica o commerciale in Italia, avendo unicamente nello Stato un ufficio di rappresentanza, situazione che non consente di dimostrare l'esistenza di una "stabile organizzazione" dell'ente ai sensi dell'art. 5 della [OSCURATO:PERSONA] e dimostrazione che richiede, secondo la giurisprudenza, l'esistenza di un centro capace di produrre beni e servizi in modo autonomo, utilizzando cioè sufficienti risorse umane e tecniche. In particolare secondo la giurisprudenza di legittimità, per l'individuazione di un centro di attività stabile, occorre una struttura dotata di personalità giuridica alla quale la società straniera abbia affidato anche di fatto la cura di affari. La prova dello svolgimento di tale attività, oltre che degli elementi di cui all'articolo 5 della [OSCURATO:PERSONA], ben può essere ricavata anche da altri elementi indiziari quali la stipulazione di contratti indipendentemente dal conferimento di poteri di rappresentanza. Dunque secondo il consolidato orientamento della Corte di giustizia, per poter essere apprezzato un centro di attività di cui si riferiscono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di un soggetto passivo, è necessario che tale attività presenti un grado di sufficiente stabilità ed altra struttura idonea sul piano del corredo umano e tecnico a rendere possibile in modo autonomo le operazioni di cui trattasi, mentre non costituisce un centro di attività stabile un'installazione fissa utilizzata al solo fine di effettuare per conto dell'impresa attività di carattere preparatorio qual è l'assunzione di personale l'acquisto di mezzi eccetera. La società del ricorrente, soggetto senza stabile organizzazione, provvedeva ad incassare le somme pagate dai privati per il servizio ricevuto e a rigirarle al soggetto estero erogatore del servizio) ovvero la [OSCURATO:PERSONA] LLC, sedente in Delaware, che effettuava il servizio di valutazione dell'autovettura sul portale estero, essendo il ricorrente un mero delegato per il pagamento. Dunque, il soggetto passivo d'imposta titolare del rapporti giuridici coi clienti fornitori e col fisco italiano, ovvero il soggetto tenuto all'obbligo dichiarativo) doveva essere individuato nella società straniera ovvero nel suo amministratore che aveva indicato di utilizzare un sito della società [OSCURATO:PERSONA] OU, con sede in Estonia. Non potrebbe, dunque, ascriversi alcuna penale responsabilità alla società Pascutti e al suo amministratore il quale provvedeva semplicemente all'incasso delle somme sul proprio conto corrente al fine di rigirarle ella società [OSCURATO:PERSONA] OU.- Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla illogicità della motivazione della corte territoriale laddove giunge a sostenere l'ipotesi di esterovestizione della società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] Inc. e conseguentemente ritenere sussistente il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. Il soggetto passivo di imposta, tenuto conto che la società italiana era mera delegata al pagamento, dovrebbe essere individuato nella società straniera [OSCURATO:PERSONA] LLC e per essa il suo amministratore che utilizzava la piattaforma della società [OSCURATO:PERSONA] OU, a cui il ricorrente rimetteva gli incassi. [OSCURATO:PERSONA] 3. I motivi di ricorso che possono essere trattati congiuntamente attesa l'intima connessione, sono inammissibili, per la proposizione di censure meramente ripetitive di quelle già devolute al giudice dell'impugnazione e da quel giudice disattese con motivazione congrua, il che costituisce, già, causa di inammissibilità e sono anche diretti a richiedere una diversa e alternativa ricostruzione dei fatti per sostenere la tesi giuridica difensiva c:he non è invocabile nel caso in esame. Deve, in primo luogo, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella prec:edente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735). 4. Ciò premesso, l'imputato,, quale legale rappresentante della società Pascutti, con sede legale in Patti, è stato ritenuto responsabile del reato di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per avere svolto attività produttiva di redditi (servizio di pratiche auto) nello Stato, da cui l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte nello Stato. La sentenza impugnata ha disatteso l'assunto difensivo, che denunciava l'assenza di un'organizzazione territoriale della società, secondo i requisiti di cui all'art. 162 del TUIR, sicchè non sarebbe tenuto al pagamento delle imposte nello Stato e, a fortiori, ad alcun obbligo dichiarativo, sulla scorta dell'accertamento di fatto non qui rivisitabile, in quanto fondato sugli accertamenti della G. di F. di Patti e sulle dichiarazioni resa dal m.11o Scardina, in sede di rinnovazione ex art 603 cod.proc.pen., ed ha ritenuto che, non solo, tutte le attività imprenditoriali erano svolte in Italia con rapporti intercorrenti con cittadini dimoranti in Italia che corrispondevano il prezzo per la prestazione, ma anche la transazione avveniva integralmente in Italia, con palese produzione di redditi in capo alla società Pascutti interamente in Italia (cfr. pag. 5). La sentenza impugnata con motivazione del tutto congrua e corretta sul piano del diritto ha ritenuto dimostrata la responsabilità dell'imputato sul rilievo della produzione di redditi derivanti dall'attività svolta integralmente in Italia dalla società del ricorrente, avente sede in Italia, non potendo avere ingresso, in questa sede, ogni diversa valutazione dei fatti (la prospettazione difensiva secondo cui la società era meramente delegata all'incasso del corrispettivo della prestazione che avrebbe versato a società sedenti all'estero in presenza di indimostrati rapporti con queste). 5. La difesa muove da un indimostrato presupposto di fatto (l'assenza di una stabile organizzazione in Italia) da cui trae una conclusione sul piano del diritto che, tuttavia, non è pertinente al caso in esame. Non appartiene al caso gesame un'ipotesi di esterovestizione della società che, come è noto, ricorre nel caso di una costituzione di una società con sede all'estero allo scopo di "esterovestire" un'attività gestita in Italia al fine di evadere le imposte, situazione che realizza un fenomeno di dissociazione tra sede reale intesa come centro di imputazione degli interessi dell'impresa e quella formaQ ., all'estero, da cui la necessità della verifica della stabile organizzazione in Italia (Sez. 3, n. 10098 del 27/11/2019, Pavesi, Rv. 278536 - 01; Sez. 3, n. 7080 del 24/01/2012, Barretta, Rv. 252102 - 01). Secondo l'accertamento di fatto, la società del ricorrente aveva sede legale in Italia, i servizi resi, e per i quali sono state rivenute ben n. 8124 "ricevute", erano interamente espletate in Italia (cfr. pag. 4 e 5), nessuna rimessa diretta era stata effettuata dai conti della società alla società straniera statunitense. Secondo il narrato del teste maresciallo della Guardia di Finanza gli incassi delle prestazioni erano versati sul conto corrente della società italiana, mentre risultavano movimentazioni ulteriori verso altra società rappresentata dall'imputato e ubicata a Tallin. Ma ciò non integra un'ipotesi di esterovestizione. Dal coacervo di tali elementi i giudici territoriali hanno tratto la dimostrazione, oggetto di doppio conforme accertamento, della produzione di redditi riferibili ad attività direttamente svolta dalla società italiana Pascutti in Italia, da cui l'obbligo in caso all'imputato, legale rappresentante della stessa, della presentazione delle dichiarazioni Ires e Iva sussistendo il superamento della soglia di punibilità (neppure contestata) Non è pertinente il richiamo alla esterovestizione e alla necessaria verifica della "stabile organizzazione" in Italia della società avente residenza fiscale all'estero, che ricorre anche quando la società straniera abbia affidato, anche di fatto, la cura dei propri affari in territorio italiano ad altra struttura munita o meno di personalità giuridica, prescindendosi dalla fittizietà o meno dell'attività svolta all'estero dalla società medesima, che, all'evidenza, presuppone, in primo luogo, l'individuazione della società estera, dimostrazione rimasta sul mero piano delle generiche affermazioni (società statunitense), mentre è dimostrato che la società Pascucci aveva sede legale in Italia nel Comune di Patti. Infatti, l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di società avente residenza fiscale all'estero, la cui omissione integra il reato previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sussiste se detta società abbia stabile organizzazione in Italia, il che si verifica quando si svolgano in territorio nazionale la gestione amministrativa e la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell'espletamento dei servizi(Sez. 3, Sentenza n. 7080 del 24/01/2012, Barretta, Rv. 252102 - 01) il che presuppone l'individuazione del soggettivo giuridico avente residenza fiscale all'estero che, però, ha una stabile organizzazione in Italia. Situazione non ricorrente nel caso in esame nel quale la società del ricorrente espraveva sede legale ed effettiva in Patti e svolgeva l'attività di impresa integralmente sul territorio italiano senza alcun collegamento con società estere (fantomatica società del Delaware) di cui non era "stabile organizzazione" 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condann
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