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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 789/2008

ECLI:EU:T:2008:51
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 27 febbraio 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (WORLDLINK) (causa T-325/04) «[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo WORLDLINK – [OSCURATO:PERSONA] nazionale figurativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Limitazione dei servizi indicati nella domanda di marchio – Identicità dei servizi – Somiglianza dei segni – Artt. 73 e 74 del regolamento (CE) n. 40/94» [OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 95-96, 101) Oggetto Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 18 maggio 2004 (procedimento R 789/2002-1), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della causa Richiedente il marchio comunitario : [OSCURATO:PERSONA], Inc. [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:PERSONA] denominativo WORLDLINK per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16 e 36 – domanda n. 111880 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] o segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] denominativo nazionale [OSCURATO:PERSONA], per servizi della classe 36 Decisione della divisione di opposizione: Rigetto della domanda di marchio comunitario per i seguenti servizi della classe 36: affari finanziari e monetari Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], Inc. è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 27 febbraio 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (WORLDLINK) (causa T-325/04) «[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo WORLDLINK – [OSCURATO:PERSONA] nazionale figurativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Limitazione dei servizi indicati nella domanda di marchio – Identicità dei servizi – Somiglianza dei segni – Artt. 73 e 74 del regolamento (CE) n. 40/94» [OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 95-96, 101) Oggetto Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 18 maggio 2004 (procedimento R 789/2002-1), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della causa Richiedente il marchio comunitario : [OSCURATO:PERSONA], Inc. [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:PERSONA] denominativo WORLDLINK per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16 e 36 – domanda n. 111880 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] o segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] denominativo nazionale [OSCURATO:PERSONA], per servizi della classe 36 Decisione della divisione di opposizione: Rigetto della domanda di marchio comunitario per i seguenti servizi della classe 36: affari finanziari e monetari Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1)         Il ricorso è respinto. 2)         [OSCURATO:PERSONA], Inc. è condannata alle spese.
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