Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 789/2008
ECLI:EU:T:2008:51
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 27 febbraio 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (WORLDLINK)
(causa T-325/04)
«[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo WORLDLINK – [OSCURATO:PERSONA] nazionale figurativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Limitazione dei servizi indicati nella domanda di marchio – Identicità dei servizi – Somiglianza dei segni – Artt. 73 e 74 del regolamento (CE) n. 40/94»
[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 95-96,
101)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 18 maggio 2004 (procedimento R 789/2002-1), relativa
ad un procedimento d’opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della causa
Richiedente il marchio comunitario :
[OSCURATO:PERSONA], Inc.
[OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi:
[OSCURATO:PERSONA] denominativo WORLDLINK per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16 e 36 – domanda n. 111880
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
[OSCURATO:PERSONA] o segno su cui si fonda l’opposizione:
[OSCURATO:PERSONA] denominativo nazionale [OSCURATO:PERSONA], per servizi della classe 36
Decisione della divisione di opposizione:
Rigetto della domanda di marchio comunitario per i seguenti servizi della classe 36: affari finanziari e monetari
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) [OSCURATO:PERSONA], Inc. è condannata alle spese.