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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16268/2024

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e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16275/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di nomina di nuovo difensore, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 114/A -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: ) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 1 -controricorrente - nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza del la Corte d’appello di Brescia n. 512 /202 2 , pubblicata in data2 maggio 20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa

1. Per l’esecuzione della sentenza n. 658/2011 emessa dal Tribunale di Milano, che disponeva la divisione degli immobili ‹‹secondo il progetto predisposto dal c.t.u.››, nonché del successivo decretodi approvazione dell’attribuzione delle quote ex art. 195 disp. att. c.p.c. reso in data 5 luglio 2011, con cui il Tribunale attribuiva a [OSCURATO:PERSONA] il lotto 2 e a [OSCURATO:PERSONA] il Lotto 1 (che comprendeva, tra l’altro, una villa unifamiliare in Manerba del Garda), dichiarando estinto il procedimento e disponendo che entrambe le parti provvedessero ‹‹alle opere divisionali indicate in sentenza››, [OSCURATO:PERSONA], in esito alla notifica di atto di precetto, introduceva, con ricorso depositato in data 3 dicembre 2012,procedimento ex art.612 cod. proc. civ. nei confronti dell’ex coniuge [OSCURATO:PERSONA] al fine della determinazione delle modalità di esecuzione delle opere divisionali.

In pendenza della procedura esecutiva , avverso la quale proponeva opposizione deducendo di avere adempiuto alla sentenza del Tribunale di Milano, [OSCURATO:PERSONA], in data 11 dicembre 2013, costituiva con i su oi propri beni e con quelli di [OSCURATO:PERSONA], sposata in seconde nozze, un fondo patrimoniale, nel quale faceva confluire anche i beni ricadenti nel lotto assegnatogli; successivamente, donava alla Pelizzari la nuda proprietà degli immobili a lui assegnati nel giudizio di divisione e, con successivo atto del 19 maggio 2014, le trasferiva anche l’usufrutto. [OSCURATO:PERSONA] proponeva istanza di sospensione del procedimento di esecuzione degli obblighi di fare (per essere stata la procedura instaurata in assenza di un valido titolo esecutivo ed in quanto era mancata nei suoi confronti la notificazione del precetto), che veniva respinta dal giudice dell’esecuzione; successivamente, introdotto il giudizio di merito, eccep iva l’inammissibilità della procedura, per essere stata intentata nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonché l’insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in difetto di una pronuncia di condanna ad un fare specifico.

Il Tribunale di Brescia respingeva l’opposizione.

2. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Brescia.

In sintesi, i giudici di secondo grado, dopo avere rilevato che la sentenza di divisione era eseguibile, hanno ritenuto irrilevante sia che il Caltagirone, di propria iniziativa, avesse,in data 2 aprile e 3 maggio 2012,autonomamente provveduto al frazionamento dei lotti, sia che il Comune di Manerba del Garda, con atto del 30 gennaio 2017, avesse negato al tecnico incaricato dal Giudice dell’esecuzione il permesso di costruire relativo alle opere necessarie per la divisione, per essere stato l’atto annullato dal [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Brescia.

Hanno, altresì, osservato come la costituzione del fondo patrimoniale, avvenuta dopo il verbale di assegnazione ex art. 195 disp. att. cod. proc. civ. (che costituiva titolo esecutivo), non potesse spiegare alcuna rilevanza ne l procedimento esecutivo e sottolinea to l’applicabilità del dettato dell’art. 111, comma quarto, cod. proc. civ., secondo il quale la pronuncia faceva stato anche nei confronti del successore a titolo particolare, disattendendo la censura c oncernente la presunta assenza di contraddittorio nel procedimento dinanzi al Giudice dell’esecuzione, per non essere la Pelizzari parte della procedura esecutiva e per avere avuto [OSCURATO:PERSONA] la concreta possibilità di esercitare plurime azioni a tutela delle sue asserite ragioni.

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nel termine di sessanta giorni dalla decisione.

Ragioni della decisione

1. La ricorrente denunzia , con ‹‹ un unico articolato motivo ›› , comedalla tessa definito a pag. 6 del ricorso, la ‹‹ violazione e /o falsa applicazione dell’art. 612 c.p.c. ›› sotto tre distinti profili, e precisamente: a) ‹‹per errata individuazione ed interpretazione della norma e l’errata sussunzione del fatto concreto nella corretta disposizione normativa››; b) ‹‹per insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione, in difetto di espressa pronuncia di condanna al fare contenuta nel preteso titolo esecutivo››; e c) ‹‹per inidoneità, in ogni caso, di detto titolo, in assenza di descrizione sufficientemente specifica delle opere da eseguire››.2.

Le censure, per come prospettate, sono inammissibili per l’evidente inosservanza del principio di specificità.

2.1. Difatti, nell’intento di confutare le argomentazioni su cui poggia la sentenza gravata, la ricorrente, affidandosi ad un unico ed ininterrotto paragrafo , che si articola in un’inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, richiami ad atti e documenti, tesi di diritto sottoposte al giudice di merito e repliche della controparte, non ha proceduto ad una chiara e puntuale esposizione delle vicende processuali e delle ragioni per le quali ha proposto il ricorso, così violando il requisito di specificità, chiarezza e completezza che deve connotare il motivo di cassazione e rimettendo a questa Corte l’onere di estrapolare dalla confusa illustrazione che emerge dal testo del ricorso gli specifici vizi prospettabili (Cass . , sez. 3,04/03/2005, n. 4741; Cass., sez. 3, 03/07/2008, n. 18202, Cass., sez. 3, 19/08/2009, n. 18421; Cass., sez. 1, 20/09/2013, n. 21611; Cass., sez.6 -3, 06/03/2014, n. 5277; Cass., sez. 6 - 3, 24/03/2017, n. 7701; Cass., sez. 6 -3, 28/05/2018, n. 13312).

2.2. Invero, l’art. 366, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., nel dettare le condizioni formali del ricorso, ossia i requisiti di ‹‹forma- contenuto ›› dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, configura un vero e proprio modello legale del ricorso per cassazione, la cui mancata osservanza è sanzionata con l’inammissibilità del ricorso stesso.

In proposito, è opportuno ribadire l’orientamento espresso più volte da questa Corte e da ultimo anche a Sezioni Unite con la pronuncia n. 37552 del 2021, secondo cui il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencati dall’art. 360 cod. proc. civ.; l’inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto - forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ.

2.3. Peraltro, il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia e il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, dev'essere modulato, proprio in conformità alle indicazioni della sentenza C.E.D.U. del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare piuttosto che pregiudicare lo scrutinio del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte in uno al diritto di accesso della parte a un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la sostanza (Cass., sez. 3, 14/03/2022, n. 8117 ; Cass., sez. 3, 13/02/2023, n. 4300).

2.4. Ebbene, la lettura del paragrafo dedicato ai ‹‹ motivi dell’impugnazione›› evidenzia che il ricorso in esame non rispetta i requisiti sopra richiamati,se si considera che la ricorrente: -dopo avere ritrascritto alle pagine 6 - 7 - 8 la motivazione della decisione impugnata, alle successive pagine 9, 10 e parte della pagina 11, si dilunga sullo svolgimento della fase della procedura svoltasi dinanzi al giudice dell’esecuzione, incentrandosi, in particolare, sulle indagini espletate dal c.t.u. nominato dal Giudice dell’esecuzione, sul diniego opposto dal Comune di Manerba in ordine al richiesto permesso di costruire, con la precisazione che avverso il provvedimento del Comune è stato proposto dalla Giacomelli ricorso dinanzi al giudice amministrativo, per poi evidenziare che in esito al giudizio di divisione sono stati formati due lotti che, pur avendo “eguale valore”, non avevano “eguale metratura”; - a lla pagina 11 , insiste nell’affermare che il Caltagirone ha provveduto a dare integrale esecuzione alla sentenza di divisione anche tramite il frazionamento catastale, ‹‹realizzando la trascrizione della sentenza interpretata dal frazionamento recepito dall’Ufficio del catasto e mai reclamato dalla Giacomelli al TAR, consentendo la regolare continuità delle trascrizioni ai sensi dell’art. 2650 cod. civ.››, con la conseguenza , come si precisa a pag. 12 del ricorso, che ogni ulteriore pretesa della odierna controricorrente è priva di fondamento giuridico, oltre che ‹‹confliggente con quanto il titolo prevede››; - per confermare la ‹‹ bontà dell’esecuzione ›› attuata dal Caltagirone nel 2012, richiama, alle pag ine 12 e 13, le sentenze n. 288/17 del Tribunale di Brescia e n. 676/2017 della Corte d’appello di Brescia, puntualizzando che né dalla sentenza di divisione n. 658/11, né dal testo del decreto ex art. 195 cod. proc. civ. è possibile individuare ‹‹ le opere divisionali ›› di cui la Giacomelli chiede l’esecuzione, per poi addivenire ad affermare, a pag. 14, di essere legittima proprietaria della villa sita in Manerba del Garda e delle relative pertinenze, anche in virtù dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale, e che la procedura ex art. 612 c od. proc. civ. è inammissibile ed improcedibile per palese violazione del principio del contraddittorio, dal momento che, non essendole state notificati il titolo esecutivo ed il precetto, non le è stato consentito di esperire alcuna opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. o altra opposizione; - ribadisce poi, a pag. 15 del ricorso, che ‹‹ il titolo esecutivo in questione›› non è suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica, ‹‹ non contenendo nessuna specifica condanna ad un facere››, tra l’altro oggi infungibile per la presenza di nuove costruzioni edificate nel maggio del 2014 con regolare permesso di costruire, e che, ‹‹nel denegato caso fosse considerato tale, il titolo esecutivo ed il precetto avrebbero dovuto essere notificati a colui che risultasse obbligato in base alle risultanze del titolo stesso, ovvero al suo successore universale o particolare (in ipotesi, la Pellizzari), ma così non è stato››; - sostiene, quindi, a pag. 16 del ricorso, che al Giudice dell’esecuzione non è consentito ‹‹modificare alcunché ai fini delle trascrizioni sia per la natura del fondo patrimoniale che non lo consente, a prescindere da chi abbia la titolarità dei beni purché sottoscrittore del fondo stesso, che per il tipo di procedura intrapresa da controparte che non potrà mai portare a modifiche dei titoli attualmente esistenti in Conservatoria›› e che l’esecuzione non è stata correttamente incardinata, per l’assenza del titolo esecutivo, per la mancata notificazione del titolo esecutivo e del precetto e per l’errata scelta dello strumento processuale exart. 612 cod. proc. civ., cosicché, per dare attuazione alla sentenza di divisione, la Giacomelli avrebbe dovuto esperire l’azione revocatoria della costituzione del fondo patrimoniale.

Le argomentazioni difensive esposte in ricorso, sia pure sinteticamente sopra riportate, impongono di ritenere non rispettata la prescrizione del n. 3 dell’art. 366 cod. proc. civ., che esige che nel ricorso si dia conto delle vicende processuali, con indicazione chiara delle rispettive posizioni processuali delle parti, nonché degli argomenti di entrambi i giudici dei singoli gradi di merito, non potendo essere devoluta alla Corte un’attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece alla parte ricorrente (così Cass., n. 13312/18, cit.); né, del resto, il confuso e lacunoso ‹‹riepilogo›› dei fatti può ritenersi colmato dai singoli motivi di censura, che non soddisfano il requisito di specificità e completezza e postulano un inevitabile, e non consentito, intervento integrativo di questa Corte al fine di giungere alla stessa enucleazione delle singole doglianze.

Neppure a tal fine può soccorrere la memoria illustrativa depositata dalla ricorrente, posto che alla disamina delle questioni nella stessa prospettate osta il preliminare ed assorbente rilievo di inammissibilità del ricorso, non superabile con atti ad esso successivi.

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.

M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16275/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di nomina di nuovo difensore, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 114/A -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: ) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 1 -controricorrente - nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza del la Corte d’appello di Brescia n. 512 /202 2 , pubblicata in data2 maggio 20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. Per l’esecuzione della sentenza n. 658/2011 emessa dal Tribunale di Milano, che disponeva la divisione degli immobili ‹‹secondo il progetto predisposto dal c.t.u.››, nonché del successivo decretodi approvazione dell’attribuzione delle quote ex art. 195 disp. att. c.p.c. reso in data 5 luglio 2011, con cui il Tribunale attribuiva a [OSCURATO:PERSONA] il lotto 2 e a [OSCURATO:PERSONA] il Lotto 1 (che comprendeva, tra l’altro, una villa unifamiliare in Manerba del Garda), dichiarando estinto il procedimento e disponendo che entrambe le parti provvedessero ‹‹alle opere divisionali indicate in sentenza››, [OSCURATO:PERSONA], in esito alla notifica di atto di precetto, introduceva, con ricorso depositato in data 3 dicembre 2012,procedimento ex art.612 cod. proc. civ. nei confronti dell’ex coniuge [OSCURATO:PERSONA] al fine della determinazione delle modalità di esecuzione delle opere divisionali. In pendenza della procedura esecutiva , avverso la quale proponeva opposizione deducendo di avere adempiuto alla sentenza del Tribunale di Milano, [OSCURATO:PERSONA], in data 11 dicembre 2013, costituiva con i su oi propri beni e con quelli di [OSCURATO:PERSONA], sposata in seconde nozze, un fondo patrimoniale, nel quale faceva confluire anche i beni ricadenti nel lotto assegnatogli; successivamente, donava alla Pelizzari la nuda proprietà degli immobili a lui assegnati nel giudizio di divisione e, con successivo atto del 19 maggio 2014, le trasferiva anche l’usufrutto. [OSCURATO:PERSONA] proponeva istanza di sospensione del procedimento di esecuzione degli obblighi di fare (per essere stata la procedura instaurata in assenza di un valido titolo esecutivo ed in quanto era mancata nei suoi confronti la notificazione del precetto), che veniva respinta dal giudice dell’esecuzione; successivamente, introdotto il giudizio di merito, eccep iva l’inammissibilità della procedura, per essere stata intentata nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonché l’insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in difetto di una pronuncia di condanna ad un fare specifico. Il Tribunale di Brescia respingeva l’opposizione. 2. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Brescia. In sintesi, i giudici di secondo grado, dopo avere rilevato che la sentenza di divisione era eseguibile, hanno ritenuto irrilevante sia che il Caltagirone, di propria iniziativa, avesse,in data 2 aprile e 3 maggio 2012,autonomamente provveduto al frazionamento dei lotti, sia che il Comune di Manerba del Garda, con atto del 30 gennaio 2017, avesse negato al tecnico incaricato dal Giudice dell’esecuzione il permesso di costruire relativo alle opere necessarie per la divisione, per essere stato l’atto annullato dal [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Brescia. Hanno, altresì, osservato come la costituzione del fondo patrimoniale, avvenuta dopo il verbale di assegnazione ex art. 195 disp. att. cod. proc. civ. (che costituiva titolo esecutivo), non potesse spiegare alcuna rilevanza ne l procedimento esecutivo e sottolinea to l’applicabilità del dettato dell’art. 111, comma quarto, cod. proc. civ., secondo il quale la pronuncia faceva stato anche nei confronti del successore a titolo particolare, disattendendo la censura c oncernente la presunta assenza di contraddittorio nel procedimento dinanzi al Giudice dell’esecuzione, per non essere la Pelizzari parte della procedura esecutiva e per avere avuto [OSCURATO:PERSONA] la concreta possibilità di esercitare plurime azioni a tutela delle sue asserite ragioni. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nel termine di sessanta giorni dalla decisione. Ragioni della decisione 1. La ricorrente denunzia , con ‹‹ un unico articolato motivo ›› , comedalla tessa definito a pag. 6 del ricorso, la ‹‹ violazione e /o falsa applicazione dell’art. 612 c.p.c. ›› sotto tre distinti profili, e precisamente: a) ‹‹per errata individuazione ed interpretazione della norma e l’errata sussunzione del fatto concreto nella corretta disposizione normativa››; b) ‹‹per insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione, in difetto di espressa pronuncia di condanna al fare contenuta nel preteso titolo esecutivo››; e c) ‹‹per inidoneità, in ogni caso, di detto titolo, in assenza di descrizione sufficientemente specifica delle opere da eseguire››.2. Le censure, per come prospettate, sono inammissibili per l’evidente inosservanza del principio di specificità. 2.1. Difatti, nell’intento di confutare le argomentazioni su cui poggia la sentenza gravata, la ricorrente, affidandosi ad un unico ed ininterrotto paragrafo , che si articola in un’inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, richiami ad atti e documenti, tesi di diritto sottoposte al giudice di merito e repliche della controparte, non ha proceduto ad una chiara e puntuale esposizione delle vicende processuali e delle ragioni per le quali ha proposto il ricorso, così violando il requisito di specificità, chiarezza e completezza che deve connotare il motivo di cassazione e rimettendo a questa Corte l’onere di estrapolare dalla confusa illustrazione che emerge dal testo del ricorso gli specifici vizi prospettabili (Cass . , sez. 3,04/03/2005, n. 4741; Cass., sez. 3, 03/07/2008, n. 18202, Cass., sez. 3, 19/08/2009, n. 18421; Cass., sez. 1, 20/09/2013, n. 21611; Cass., sez.6 -3, 06/03/2014, n. 5277; Cass., sez. 6 - 3, 24/03/2017, n. 7701; Cass., sez. 6 -3, 28/05/2018, n. 13312). 2.2. Invero, l’art. 366, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., nel dettare le condizioni formali del ricorso, ossia i requisiti di ‹‹forma- contenuto ›› dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, configura un vero e proprio modello legale del ricorso per cassazione, la cui mancata osservanza è sanzionata con l’inammissibilità del ricorso stesso. In proposito, è opportuno ribadire l’orientamento espresso più volte da questa Corte e da ultimo anche a Sezioni Unite con la pronuncia n. 37552 del 2021, secondo cui il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencati dall’art. 360 cod. proc. civ.; l’inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto - forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ. 2.3. Peraltro, il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia e il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, dev'essere modulato, proprio in conformità alle indicazioni della sentenza C.E.D.U. del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare piuttosto che pregiudicare lo scrutinio del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte in uno al diritto di accesso della parte a un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la sostanza (Cass., sez. 3, 14/03/2022, n. 8117 ; Cass., sez. 3, 13/02/2023, n. 4300). 2.4. Ebbene, la lettura del paragrafo dedicato ai ‹‹ motivi dell’impugnazione›› evidenzia che il ricorso in esame non rispetta i requisiti sopra richiamati,se si considera che la ricorrente: -dopo avere ritrascritto alle pagine 6 - 7 - 8 la motivazione della decisione impugnata, alle successive pagine 9, 10 e parte della pagina 11, si dilunga sullo svolgimento della fase della procedura svoltasi dinanzi al giudice dell’esecuzione, incentrandosi, in particolare, sulle indagini espletate dal c.t.u. nominato dal Giudice dell’esecuzione, sul diniego opposto dal Comune di Manerba in ordine al richiesto permesso di costruire, con la precisazione che avverso il provvedimento del Comune è stato proposto dalla Giacomelli ricorso dinanzi al giudice amministrativo, per poi evidenziare che in esito al giudizio di divisione sono stati formati due lotti che, pur avendo “eguale valore”, non avevano “eguale metratura”; - a lla pagina 11 , insiste nell’affermare che il Caltagirone ha provveduto a dare integrale esecuzione alla sentenza di divisione anche tramite il frazionamento catastale, ‹‹realizzando la trascrizione della sentenza interpretata dal frazionamento recepito dall’Ufficio del catasto e mai reclamato dalla Giacomelli al TAR, consentendo la regolare continuità delle trascrizioni ai sensi dell’art. 2650 cod. civ.››, con la conseguenza , come si precisa a pag. 12 del ricorso, che ogni ulteriore pretesa della odierna controricorrente è priva di fondamento giuridico, oltre che ‹‹confliggente con quanto il titolo prevede››; - per confermare la ‹‹ bontà dell’esecuzione ›› attuata dal Caltagirone nel 2012, richiama, alle pag ine 12 e 13, le sentenze n. 288/17 del Tribunale di Brescia e n. 676/2017 della Corte d’appello di Brescia, puntualizzando che né dalla sentenza di divisione n. 658/11, né dal testo del decreto ex art. 195 cod. proc. civ. è possibile individuare ‹‹ le opere divisionali ›› di cui la Giacomelli chiede l’esecuzione, per poi addivenire ad affermare, a pag. 14, di essere legittima proprietaria della villa sita in Manerba del Garda e delle relative pertinenze, anche in virtù dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale, e che la procedura ex art. 612 c od. proc. civ. è inammissibile ed improcedibile per palese violazione del principio del contraddittorio, dal momento che, non essendole state notificati il titolo esecutivo ed il precetto, non le è stato consentito di esperire alcuna opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. o altra opposizione; - ribadisce poi, a pag. 15 del ricorso, che ‹‹ il titolo esecutivo in questione›› non è suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica, ‹‹ non contenendo nessuna specifica condanna ad un facere››, tra l’altro oggi infungibile per la presenza di nuove costruzioni edificate nel maggio del 2014 con regolare permesso di costruire, e che, ‹‹nel denegato caso fosse considerato tale, il titolo esecutivo ed il precetto avrebbero dovuto essere notificati a colui che risultasse obbligato in base alle risultanze del titolo stesso, ovvero al suo successore universale o particolare (in ipotesi, la Pellizzari), ma così non è stato››; - sostiene, quindi, a pag. 16 del ricorso, che al Giudice dell’esecuzione non è consentito ‹‹modificare alcunché ai fini delle trascrizioni sia per la natura del fondo patrimoniale che non lo consente, a prescindere da chi abbia la titolarità dei beni purché sottoscrittore del fondo stesso, che per il tipo di procedura intrapresa da controparte che non potrà mai portare a modifiche dei titoli attualmente esistenti in Conservatoria›› e che l’esecuzione non è stata correttamente incardinata, per l’assenza del titolo esecutivo, per la mancata notificazione del titolo esecutivo e del precetto e per l’errata scelta dello strumento processuale exart. 612 cod. proc. civ., cosicché, per dare attuazione alla sentenza di divisione, la Giacomelli avrebbe dovuto esperire l’azione revocatoria della costituzione del fondo patrimoniale. Le argomentazioni difensive esposte in ricorso, sia pure sinteticamente sopra riportate, impongono di ritenere non rispettata la prescrizione del n. 3 dell’art. 366 cod. proc. civ., che esige che nel ricorso si dia conto delle vicende processuali, con indicazione chiara delle rispettive posizioni processuali delle parti, nonché degli argomenti di entrambi i giudici dei singoli gradi di merito, non potendo essere devoluta alla Corte un’attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece alla parte ricorrente (così Cass., n. 13312/18, cit.); né, del resto, il confuso e lacunoso ‹‹riepilogo›› dei fatti può ritenersi colmato dai singoli motivi di censura, che non soddisfano il requisito di specificità e completezza e postulano un inevitabile, e non consentito, intervento integrativo di questa Corte al fine di giungere alla stessa enucleazione delle singole doglianze. Neppure a tal fine può soccorrere la memoria illustrativa depositata dalla ricorrente, posto che alla disamina delle questioni nella stessa prospettate osta il preliminare ed assorbente rilievo di inammissibilità del ricorso, non superabile con atti ad esso successivi. 3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo
Sentenza Cassazione n. 16268/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris