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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 22280/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, Convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata il 09/12/2020, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza in data 11/04/2019 con la quale il Tribunale di Taranto aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], coimputato con appellante) responsabile, quale amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita in data 08/06/2016, del reato di bancarotta fraudolenta documentale e, con le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena principale di ani 2 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per la durata della pena principale.

Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione degli artt. 164 e ss. cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine alla richiesta proposta con l'atto di appello di concessione della sospensione condizionale della pena.

Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è inammissibile.

La sentenza di primo grado aveva condannato entrambi gli imputati alla pena di anni 2 di reclusione, ma aveva riconosciuto la sospensione condizionale della pena solo a [OSCURATO:PERSONA], in ragione della sua incensuratezza, mentre l'aveva negata a [OSCURATO:PERSONA], non essendovene i presupposti.

Lungi dal confrontarsi con questa affermazione, l'atto di appello si limitava a chiedere la concessione dei doppi benefici, senza muovere alcuna censura al rilievo del giudice di primo grado.

In parte qua, pertanto, l'appello era inammissibile, in quanto del tutto aspecifico, sicché le doglianze proposte con il ricorso sono manifestamente infondate.

A ciò si aggiunga che dal certificato del casellario giudiziale risultano due condanne per delitto (entrambe, peraltro, con applicazione della sospensione condizionale della pena), laddove, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, la concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, anche quando il beneficio non è stato applicato in relazione alla prima condanna, ed indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione come determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare (cfr. Sez. 5, n. 41645 del 27/06/2014, Timis, Rv. 260045).Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/05/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente ngelo Caputo Sten9 palla_ c)91"Cfr CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, Convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata il 09/12/2020, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza in data 11/04/2019 con la quale il Tribunale di Taranto aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], coimputato con appellante) responsabile, quale amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita in data 08/06/2016, del reato di bancarotta fraudolenta documentale e, con le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena principale di ani 2 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per la durata della pena principale. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione degli artt. 164 e ss. cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine alla richiesta proposta con l'atto di appello di concessione della sospensione condizionale della pena. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile. La sentenza di primo grado aveva condannato entrambi gli imputati alla pena di anni 2 di reclusione, ma aveva riconosciuto la sospensione condizionale della pena solo a [OSCURATO:PERSONA], in ragione della sua incensuratezza, mentre l'aveva negata a [OSCURATO:PERSONA], non essendovene i presupposti. Lungi dal confrontarsi con questa affermazione, l'atto di appello si limitava a chiedere la concessione dei doppi benefici, senza muovere alcuna censura al rilievo del giudice di primo grado. In parte qua, pertanto, l'appello era inammissibile, in quanto del tutto aspecifico, sicché le doglianze proposte con il ricorso sono manifestamente infondate. A ciò si aggiunga che dal certificato del casellario giudiziale risultano due condanne per delitto (entrambe, peraltro, con applicazione della sospensione condizionale della pena), laddove, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, la concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, anche quando il beneficio non è stato applicato in relazione alla prima condanna, ed indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione come determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare (cfr. Sez. 5, n. 41645 del 27/06/2014, Timis, Rv. 260045).Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/05/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente ngelo Caputo Sten9 palla_ c)91"Cfr CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITAT
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