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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2024

Cassazione n. 17622/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28340/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' N 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 629/2022 depositata il 26/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: 1.l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli irrogava a [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C. -gerente attività di bar, di internet point e di punto vendita di gioco sportivo- e a [OSCURATO:PERSONA], in proprio, la sanzione amministrativa stabilita dall'art.110, comma 9 f- quater, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (cd.

T.U.L.P.S.), a seguito di un accertamento ispettivo all’interno dei locali aziendali, durante il quale gli ispettori avevano notato che uno dei tredici computer con libera navigazione in Internet, era impiegato “da un utente intento a giocare on line su siti con vincita in denaro”;

2. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C., proponeva ricorso contro l’ordinanza ingiunzione.

L’adito Tribunale di Bari rigettava il ricorso con decisione confermata dalla Corte di Appello di Bari con la sentenza in epigrafe.

La Corte di Appello ha affermato che: -l'art.110, comma 9 f-quater, T.U.L.P.S., introdotto con d.l. 4/2019 convertito in l. 28 marzo 2019, n.26, sanziona la messa a disposizione di qualsiasi apparecchio, installato in luogo pubblico o aperto al pubblico, che, da un lato, sia destinato anche indirettamente a qualunque forma di gioco anche su siti leciti (“requisito tassativizzante”) e, dall’altro lato, non risponda alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dall'art.110, T.U.L.P.S.

È ricompresa quindi nell’ambito applicativo della norma la messa a disposizione anche di “semplici computer” sebbene si tratti di apparecchi non funzionali esclusivamente al gioco sempre che in concreto emerga l’effettiva ancorché non esclusiva destinazione al gioco; -nel caso di specie, per un verso, non poteva ritenersi rilevante, al contrario di quanto sostenuto dalla parte privata, ai fini di escludere l’illecito, la circostanza che i computer fossero a disposizione degli utenti come mezzi dell’ attività di internet point atteso che i computer potevano essere usati per il gioco come di fatto i funzionari dell’Agenzia avevano accertato che uno di essi era stato usato; -l’ “attività secondaria” della società [OSCURATO:PERSONA]” di centro di raccolta scommesse, “unitamente alla dedita propensione al gioco dei suoi utenti, contribuisce a tramutare semplici pc in strumenti utili e funzionali all’accesso al gioco on line”.

Non poteva “equipararsi la messa a disposizione di un pc con accesso libero alla rete internet in un hotel o B B con quella di un esercizio commerciale con attività secondaria di raccolta scommesse stante l’incomparabile maggiore rischio di favorire il gioco d’azzardo connaturato alla svolgimento di una attività organizzata professionalmente attraverso l’apposita predisposizione di innumerevoli apparecchiature elettroniche utilizzabili in locale aperto al pubblico”; -doveva ritenersi destituita di fondamento la tesi del ricorrente secondo cui non sarebbe stato possibile limitare o controllare il comportamento dei clienti nell’uso dei computer atteso che l’esercente un pubblico esercizio risponde “non di un condotta omissiva di mancata vigilanza” ma della condotta commissiva consistente nel “mettere a disposizione” apparecchiature aventi potenzialità d’uso per il gioco; -non erano giustificati i dubbi sollevati dal ricorrente sulla norma sanzionatoria con riguardo a parametri “costituzionale ed europeo” dato che la norma sanzionatoria rispondeva alla ratio della legge introduttiva di rafforzare la tutela dei consumatori esposti al rischio di ludopatia ed era in linea con la previsione dell’art. 1, comma 3 bis della direttiva 2002/21CE che consente la limitazione dei diritti di accesso alla rete internet ove - come nel caso di specie - appropriati proporzionati e necessari.

Non era ipotizzabile un contrasto tra la norma sanzionatoria de qua e la direttiva EU 2015/1535 giacché la norma attiene a regole tecniche per la fornitura di servizi on-line; -non era persuasiva la tesi del ricorrente per cui “reprimere la condotta da lui tenuta finirebbe per comportare la sanzionabilità anche di cittadini che all’interno di esercizi aperti al pubblico accedano con propri apparecchi a giochi on-line in quanto le due situazioni operano su piani non sovrapponibili essendo la messa a disposizione dei congegni una condotta di intermediazione causalmente efficiente alla produzione della lesione al bene giuridico protetto dalla norma in quanto agevola ed incentiva il gioco d’azzardo”;

3. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C. hanno chiesto la cassazione della sentenza di appello sulla base di quattro articolati motivi;

4. l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli ha depositato controricorso;

5. in prossimità dell’adunanza, la parte ricorrente ha depositato memoria e, documentando di aver aderito alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, c. 231 ss., della l.197/2022, di aver chiesto la rateizzazione del pagamento del dovuto in dieci rate, di aver pagato le prime tre rate, ha fatto istanza, ai sensi del comma 236, dell’art. 1 della l. 197/2022, di sospensione della causa fino alla scadenza del termine -il 30 novembre 2025 (art.1, comma 232)-fissato per il pagamento della decima rata; considerato che: 1.ai sensi dell’art. 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme dovute a titoli di interessi e sanzioni, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il successivo comma 236 dell’art. 1 della citata legge stabilisce che il debitore, nella dichiarazione di cui al comma 235, con cui manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231, sceglie il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232, e si impegna a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi.

Dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, i giudizi sono sospesi dal giudice.

L'estinzione dei giudizi è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati; 2.occorre rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della scadenza del termine di paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28340/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' N 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 629/2022 depositata il 26/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli irrogava a [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C. -gerente attività di bar, di internet point e di punto vendita di gioco sportivo- e a [OSCURATO:PERSONA], in proprio, la sanzione amministrativa stabilita dall'art.110, comma 9 f- quater, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (cd. T.U.L.P.S.), a seguito di un accertamento ispettivo all’interno dei locali aziendali, durante il quale gli ispettori avevano notato che uno dei tredici computer con libera navigazione in Internet, era impiegato “da un utente intento a giocare on line su siti con vincita in denaro”; 2. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C., proponeva ricorso contro l’ordinanza ingiunzione. L’adito Tribunale di Bari rigettava il ricorso con decisione confermata dalla Corte di Appello di Bari con la sentenza in epigrafe. La Corte di Appello ha affermato che: -l'art.110, comma 9 f-quater, T.U.L.P.S., introdotto con d.l. 4/2019 convertito in l. 28 marzo 2019, n.26, sanziona la messa a disposizione di qualsiasi apparecchio, installato in luogo pubblico o aperto al pubblico, che, da un lato, sia destinato anche indirettamente a qualunque forma di gioco anche su siti leciti (“requisito tassativizzante”) e, dall’altro lato, non risponda alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dall'art.110, T.U.L.P.S. È ricompresa quindi nell’ambito applicativo della norma la messa a disposizione anche di “semplici computer” sebbene si tratti di apparecchi non funzionali esclusivamente al gioco sempre che in concreto emerga l’effettiva ancorché non esclusiva destinazione al gioco; -nel caso di specie, per un verso, non poteva ritenersi rilevante, al contrario di quanto sostenuto dalla parte privata, ai fini di escludere l’illecito, la circostanza che i computer fossero a disposizione degli utenti come mezzi dell’ attività di internet point atteso che i computer potevano essere usati per il gioco come di fatto i funzionari dell’Agenzia avevano accertato che uno di essi era stato usato; -l’ “attività secondaria” della società [OSCURATO:PERSONA]” di centro di raccolta scommesse, “unitamente alla dedita propensione al gioco dei suoi utenti, contribuisce a tramutare semplici pc in strumenti utili e funzionali all’accesso al gioco on line”. Non poteva “equipararsi la messa a disposizione di un pc con accesso libero alla rete internet in un hotel o B B con quella di un esercizio commerciale con attività secondaria di raccolta scommesse stante l’incomparabile maggiore rischio di favorire il gioco d’azzardo connaturato alla svolgimento di una attività organizzata professionalmente attraverso l’apposita predisposizione di innumerevoli apparecchiature elettroniche utilizzabili in locale aperto al pubblico”; -doveva ritenersi destituita di fondamento la tesi del ricorrente secondo cui non sarebbe stato possibile limitare o controllare il comportamento dei clienti nell’uso dei computer atteso che l’esercente un pubblico esercizio risponde “non di un condotta omissiva di mancata vigilanza” ma della condotta commissiva consistente nel “mettere a disposizione” apparecchiature aventi potenzialità d’uso per il gioco; -non erano giustificati i dubbi sollevati dal ricorrente sulla norma sanzionatoria con riguardo a parametri “costituzionale ed europeo” dato che la norma sanzionatoria rispondeva alla ratio della legge introduttiva di rafforzare la tutela dei consumatori esposti al rischio di ludopatia ed era in linea con la previsione dell’art. 1, comma 3 bis della direttiva 2002/21CE che consente la limitazione dei diritti di accesso alla rete internet ove - come nel caso di specie - appropriati proporzionati e necessari. Non era ipotizzabile un contrasto tra la norma sanzionatoria de qua e la direttiva EU 2015/1535 giacché la norma attiene a regole tecniche per la fornitura di servizi on-line; -non era persuasiva la tesi del ricorrente per cui “reprimere la condotta da lui tenuta finirebbe per comportare la sanzionabilità anche di cittadini che all’interno di esercizi aperti al pubblico accedano con propri apparecchi a giochi on-line in quanto le due situazioni operano su piani non sovrapponibili essendo la messa a disposizione dei congegni una condotta di intermediazione causalmente efficiente alla produzione della lesione al bene giuridico protetto dalla norma in quanto agevola ed incentiva il gioco d’azzardo”; 3. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C. hanno chiesto la cassazione della sentenza di appello sulla base di quattro articolati motivi; 4. l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli ha depositato controricorso; 5. in prossimità dell’adunanza, la parte ricorrente ha depositato memoria e, documentando di aver aderito alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, c. 231 ss., della l.197/2022, di aver chiesto la rateizzazione del pagamento del dovuto in dieci rate, di aver pagato le prime tre rate, ha fatto istanza, ai sensi del comma 236, dell’art. 1 della l. 197/2022, di sospensione della causa fino alla scadenza del termine -il 30 novembre 2025 (art.1, comma 232)-fissato per il pagamento della decima rata; considerato che: 1.ai sensi dell’art. 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme dovute a titoli di interessi e sanzioni, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il successivo comma 236 dell’art. 1 della citata legge stabilisce che il debitore, nella dichiarazione di cui al comma 235, con cui manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231, sceglie il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232, e si impegna a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi. Dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, i giudizi sono sospesi dal giudice. L'estinzione dei giudizi è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati; 2.occorre rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della scadenza del termine di paga