CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 22132/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso letta la memoria di replica del difensore, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso .,... [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla limitazione della libertà personale subita, nella forma degli arresti domiciliari, dal 17 luglio 2016 al 10 aprile 2017 nell'ambito di un procedimento in cui era indagato in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma 2,110, 318, 319, 321, 490 in relazione all'art. 476, commi 1 e 2, 479 in relazione all'art. 476, commi 1 e 2, 328, comma 2, cod. pen. conclusosi con sentenza assolutoria del Tribunale, divenuta irrevocabile il 25/03/2019, con formula «perché il fatto non sussiste». 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata con unico, articolato motivo, per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. nonchè per carenza e illogicità della motivazione. Ripercorsa la vicenda processuale, il ricorrente ha evidenziato che il giudice della riparazione ha desunto la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto vantato pretermettendo sia le allegazioni difensive sia una serie di spunti emergenti dal procedimento di cognizione che avrebbero consentito la comprensione delle circostanze e dei legami intercorsi tra l'istante e gli altri protagonisti della vicenda, quindi la comprensione dell'inesistenza di qualsivoglia vicinanza-prossimità a costoro. 2.1. Nel periodo di espletamento delle attività captative, compreso tra gennaio e aprile 2013, l'istante non era agente preposto al commercio, essendo assegnato ad altre mansioni, e, in ogni caso, era il vigile di più basso grado. Inoltre, il 30 aprile 2013 si era realizzata la permuta della Fiat 600. Tali elementi evidenziano, secondo la difesa, l'assoluta illogicità della pronuncia, essendo emersa l'estraneità dell'istante alle dinamiche poste a base dell'ordinanza cautelare e soprattutto l'impossibilità dello stesso di incidere in senso favorevole al venditore ambulante Gallucci. 2.2. La difesa aveva evidenziato che il ricorrente avesse manifestato il proprio interessamento per l'autovettura Fiat 600 sui soda! media e ciò nonostante la Corte territoriale ha ritenuto che la contrattazione costituisse violazione del dovere di imparzialità che si impone al pubblico ufficiale laddove, se il Pellone avesse avuto qualcosa da nascondere, non avrebbe pubblicizzato la sua condotta su una piattaforma quale Facebook. L'asserita lesione del dovere di imparzialità è stata fondata su uno scambio alla pari tra il Pellone e il Gallucci mediante permuta di una Fiat 500 con la 600 del Gallucci, peraltro con minor vantaggio economico per il Pellone. 2.3. La difesa aveva sottolineato il significato da attribuire ad alcune frasi intercettate nel corso delle indagini, evidenziando come si trattasse di frasi volte a rassicurare il Gallucci sull'attività di accertamento e repressione di commercianti irregolari privi di licenza, dunque concorrenti sleali. Analogamente, la difesa aveva fornito la spiegazione da attribuire alla frase «fai finta che mi fai la contravvenzione» esternata dal Gallucci, funzionale a guadagnare qualche secondo per poter dialogare con il Pellone, rimanendo dubbio che la dichiarazione fosse stata comunque udita dal ricorrente. 2.4. A fronte di tali spiegazioni alternative fornite nel corso del giudizio di merito, la Corte territoriale le ha ignorate, di fatto pervenendo a una sorta di revisione in peius della sentenza assolutoria, in violazione del criterio ermeneutico sotteso alla valutazione dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione indicato dalla giurisprudenza di legittimità. 2.5. La difesa critica che il giudizio della Corte territoriale si sia fondato sull'esercizio da parte dell'indagato del diritto al silenzio, peraltro giustificato dall'oggettiva impossibilità di avere contezza di tutti i fatti a lui addebitati in diversi capi di incolpazione nei ristrettissimi tempi intercorrenti tra l'esecuzione del provvedimento custodiale e l'interrogatorio di garanzia. Il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale, laddove ha attribuito valenza negativa al comportamento processuale del ricorrente, è errato, essendo per converso assente la colpa grave ostativa al riconoscimento della riparazione. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il provvedimento impugnato indica che [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura cautelare in quanto, tra l'altro, gli era addebitato, nella sua qualità di Maresciallo in servizio presso il Corpo di [OSCURATO:PERSONA] di Gallipoli, di avere accettato la promessa e indebitamente ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] un'autovettura Fiat 600, al fine di avvantaggiare il predetto Gallucci nella sua attività di venditore ambulante di panini e bevande, per compiere atti del suo ufficio nonché per omettere e aver omesso atti del suo ufficio e segnatamente per aver sanzionato per la violazione delle norme inerenti all'attività di venditore ambulante esclusivamente i concorrenti del Gattucci e per non aver sanzionato quest'ultimo, incorso nelle medesime violazioni. 2. Nell'ordinanza impugnata è stato evidenziato che gli elementi gravemente indiziari posti a fondamento dell'ordinanza di custodia cautelare fossero stati desunti da una serie di intercettazioni telefoniche e ambientali, tra le quali in particolare alcune conversazioni intercettate il 18 aprile 2013 nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA], incontrato il Pellone, lo aveva informato di aver stretto un rapporto di amicizia con un consigliere provinciale che aveva preso a cuore la sua situazione e aveva chiesto al suo interlocutore di intercedere presso tale consigliere provinciale. Nel corso della medesima conversazione si era parlato della possibilità che il Comune rilasciasse un'autorizzazione provvisoria per i parcheggi e il Gattucci aveva fatto riferimento alla «tolleranza» riservata a lui e a [OSCURATO:PERSONA], altro venditore suo amico. [OSCURATO:PERSONA] gli aveva risposto «sei sempre nel mio cuore... Non ti preoccupare... Quegli altri li crepo...». Il senso di tale conversazione era stato chiarito da una conversazione intercettata lo stesso giorno di poco successiva, nel corso della quale il Gattucci aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] «Noi abbiamo il coltello dalla parte del manico e della punta... Noi abbiamo la fortuna di Roberto... Mi hai capito?... Che lui arriva e fa il male agli altri... A noi fa finta». Nella stessa data, nella precedente intercettazione ambientale tra il Pellone e il Gattucci quest'ultimo aveva detto «... Fai finta che mi fai la contravvenzione». Un'ulteriore intercettazione del 18 aprile tra il Gattucci e il genero aveva ad oggetto un regalo di una Fiat 600 al «vigile urbano... Quello che ci protegge... quello grazie a Dio... che lavoriamo per lui è tutto...». Il 30 aprile 2013 era avvenuta la consegna di tale autovettura al Pellone, come riscontrato dai carabinieri di Gallipoli. Circa un anno dopo, il 21 aprile 2014, i Carabinieri avevano rilevato la presenza di vari furgoni per la vendita di panini presso lo stadio di Gallipoli e fra gli abusivi figurava anche [OSCURATO:PERSONA], innanzi al quale si aggirava il vigile Pellone; quel giorno i vigili avevano rilevato la contravvenzione soltanto ad alcuni esercenti ma nulla era stato contestato al Gattucci. 3. La Corte territoriale ha evidenziato come la sentenza assolutoria non avesse escluso i fatti indicati nell'ordinanza di custodia cautelare, salva l'incertezza della prova che il Gattucci fosse presente il 21 aprile 2014 presso lo stadio di Gallipoli e che lo stesso comunque stesse effettivamente esercitando un'attività di vendita passibile di sanzione. Inoltre, era emerso che la Fiat 600 era stata oggetto di una permuta con la vettura Fiat 500 di proprietà del Pellone, di maggiore valore commerciale. Era, tuttavia, la stessa sentenza assolutoria ad affermare che «le intercettazioni menzionate dall'accusa devono essere lette alla luce di un rapporto di continuità e vicinanza, certamente non consone alla posizione del pubblico ufficiale, ma che non sono sfociate nella perpetrazione del delitto. La richiesta del Gallucci di ottenere dal Pellone la redazione di un ricorso avverso la contravvenzione, richiesta peraltro non evasa, si inserisce in tale rapporto certamente non confacente ai doveri di imparzialità del pubblico ufficiale, ma che non ha integrato l'illecito penale». 4. Contrariamente a quanto assunto dalla difesa, dunque, le valutazioni della Corte territoriale sono strettamente coerenti, non risultano manifestamente illogiche, e si legano a quanto indicato nella sentenza assolutoria e, in definitiva, alla congerie di elementi riconducibili alla condotta del ricorrente fotografati nella fase delle indagini e successivamente non esclusi dal giudice della cognizione. Risulta, pertanto, pienamente legittima la valutazione resa dal giudice della riparazione sotto il profilo della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto con riferimento alla fase prodromica all'applicazione della misura cautelare, non ravvisandosi alcuna manifesta illogicità nel ragionamento seguito dalla Corte di appello laddove ha ritenuto che il Pellone avesse concorso a formare la falsa rappresentazione della realtà attraverso le intercettazioni delle quali era stato protagonista e il rapporto di frequentazione e continuità con il Gallucci. 5. Sebbene la doglianza che concerne la valorizzazione del silenzio quale condotta gravemente colposa ai fini del giudizio di riparazione non possa ritenersi manifestamente infondata, anche alla luce dell'intervenuta modifica normativa ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 e delle pronunce che ne sono derivate (ex plurimis, Sez. 4, n.19621 del 12/04/2022, L., Rv. 283241 - 01; Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z., Rv. 283017 - 01), le ragioni espresse nell'ordinanza con riguardo al compendio indiziario a disposizione del giudice della cautela nell'arco dell'intero procedimento risultano, tuttavia, di tale pregnanza da ridimensionare la rilevanza, nell'economia della motivazione, da riconoscere all'affermazione contenuta a pag.8 dell'ordinanza, laddove si legge che il Pellone «non ha offerto elementi idonei a chiarire da subito la sua posizione, trincerandosi dietro il silenzio, protrattosi per tutto il procedimento». Tale affermazione non è indicativa di un travisamento o di carenza motivazionale in merito alla linea difensiva espressa nel corso dell'udienza del 24 novembre 2017, peraltro genericamente allegata; occorre, infatti, chiarire che per escludere la condotta ostativa endoprocessuale, a fronte di una serie di fatti allegati dall'accusa e sorretti da gravità indiziaria, non sono sufficienti la mera allegazione difensiva circa la liceità delle condotte contestate ovvero una lettura alternativa dei medesimi fatti, qualora si tratti di attività difensive che, nell'ambito del giudizio di riparazione, non siano idonee a superare la c.d. «prova di resistenza» (Sez. 4, n.37200 del 14/06/2022, G., Rv. 283557 - 01) alla luce del complesso e imponente compendio già valutato a fondamento dell'applicazione della misura. 6. Per tale ragione, in presenza di significativi elementi a sostegno del giudizio di correlazione tra la condotta dell'indagato e il mantenimento della misura cautelare, fondato su fatti non smentiti ma solo diversamente valutati nel corso del giudizio, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Rigetta i