CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 45509/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01X0KW3 ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04YSV9B ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 600,00 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis cod.pen., mentre, ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen., ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ad anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 450,00 di multa, confermandone la condanna per il tentato furto. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi i ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la insufficienza e illogicità della motivazione, consistente in un modulo prestampato. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione di legge, essendo stata omessa ogni valutazione in ordine alla sospensione condizionale della pena. 3. I ricorsi sono inammissibili, in quanto non si confrontano con la sentenza impugnata e risultano, pertanto, del tutto a-specifici. In ordine al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente osserva're che la sentenza, che non è redatta con l'uso di moduli pre-stampati, ha riassunto le censure dell'appello ed ha puntualmente risposto alle stesse, sottolineando, peraltro, il riferimento dell'impugnativa ad un compendio probatorio totalmente diverso da quello posto a fondamento della condanna. Per quanto concerne il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza impugnata si legge "il precedente giudiziario specifico e l'assenza di tangibili segni di ravvedimento, precludendo la formulazione di una prognosi di non pericolosità, costituiscono ostacolo alla concessione della sospensione condizionale". Va, pertanto, ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). 4. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibitZ i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mari qjampi bEPOSATATA U