CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 47623/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 10/03/2022, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del 04/05/2021 del Tribunale di Modena, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina anziché come furto con strappo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è costituito da doglianze in punto di fatto, peraltro già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ed è, comunque, manifestamente infondato in quanto la motivazione della sentenza impugnata sulla sussistenza della minaccia costitutiva della rapina è esente da contraddizioni o manifesta illogicità, oltre che conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità (si veda, in proposito, la pag. 2, dove la Corte d'appello di Bologna ha logicamente motivato in ordine allo stato di timore generato nella vittima dalla condotta dell'imputato, il quale, dopo averla seguita, mentre era sola di notte per strada, ed esserlesi avvicinato, le aveva strappato il portafogli e le aveva intimato di consegnargli il cellulare, con l'implicita minaccia, in caso contrario, di farle del male); ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec