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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022

Cassazione n. 08039/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Milano aveva condannai:o [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di arresto ed € 1.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo come primo motivo di censura l'inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., con conseguente vizio di motivazione sul punto, e con il secondo motivo l'inosservanza e/o l'erronea applicazione dell'art. 4, comma 3, L. 110/1975, con conseguente vizio di motivazione sul punto.

Il ricorso - essenzialmente reiterativo delle doglianze in fatto già congrua- mente valutate dai giudici di appello - è manifestamente infondato per le seguenti ragioni.

La causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è stata correttamente esclusa con adeguata motivazione in ordine all'evidente assenza della connota- zione di scarsa offensività del fatto; inoltre, il curriculum criminale del Morelli depone in senso sfavorevole alla concessione del beneficio.

Parimenti, i giudici di merito hanno correttamente negato l'applicazione dell'ipotesi attenuata di cui al comma 3 dell'art. 4 della L. 110 del 1975, sulla scorta del compendio probatorio e dell'assenza, nella specie, degli elementi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, permettono la configurabilità del caso di lieve entità, valorizzando segnatamente la dimensione del coltello nonché le modalità del fatto e la personalità del reo, elementi che rendono ragione della non giustificatezza del porto dello strumento atto ad offendere.

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Milano aveva condannai:o [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di arresto ed € 1.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo come primo motivo di censura l'inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., con conseguente vizio di motivazione sul punto, e con il secondo motivo l'inosservanza e/o l'erronea applicazione dell'art. 4, comma 3, L. 110/1975, con conseguente vizio di motivazione sul punto. Il ricorso - essenzialmente reiterativo delle doglianze in fatto già congrua- mente valutate dai giudici di appello - è manifestamente infondato per le seguenti ragioni. La causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è stata correttamente esclusa con adeguata motivazione in ordine all'evidente assenza della connota- zione di scarsa offensività del fatto; inoltre, il curriculum criminale del Morelli depone in senso sfavorevole alla concessione del beneficio. Parimenti, i giudici di merito hanno correttamente negato l'applicazione dell'ipotesi attenuata di cui al comma 3 dell'art. 4 della L. 110 del 1975, sulla scorta del compendio probatorio e dell'assenza, nella specie, degli elementi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, permettono la configurabilità del caso di lieve entità, valorizzando segnatamente la dimensione del coltello nonché le modalità del fatto e la personalità del reo, elementi che rendono ragione della non giustificatezza del porto dello strumento atto ad offendere. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 08039/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris