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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 42497/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del P.G. in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], Difensore di fiducia di GANDOLFI Giancarlo, propone ricorso per cassazione averso la sentenza emessa in data 18 settembre 2019 dalla Corte di Appello di Bologna, di conferma della sentenza in data 30 maggio 2017 con cui il Tribunale di Piacenza ha condannato il Gandolfi alla pena di mesi due di reclusione ed euro 400 di multa per il delitto di ricettazione di una bicicletta.

2. Il ricorso è affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce l'omessa notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio, violazione dell'art. 161 cod. proc. pen., nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen.

Nel verbale d'interrogatorio del 12 settembre 2016, il Gandolfi ha dichiarato domicilio presso la propria abitazione, a [OSCURATO:PERSONA] in via Volta

33. La circostanza è nota alla Corte d'appello, per averla riportata nell'intestazione della sentenza impugnata.

Nondimeno detta Corte ha respinto l'eccezione di omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio all'imputato sul rilievo che l'elezione di domicilio per il procedimento di ammissione al gratuito patrocinio si estende anche al procedimento penale, trattandosi inoltre di nullità relativa non deducibile in seguito alla scelta di rito abbreviato.

Ad avviso del ricorrente, trattasi di motivazione illegittima: l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, nella quale è contenuta l'elezione di domicilio, dà origine ad un procedimento amministrativo diverso ed autonomo dal procedimento penale, ragion per cui siffatta elezione non si estende a quest'ultimo; sotto altro profilo, si versa in ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. e perciò non sanabile per effetto della richiesta di rito abbreviato.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 63 cod. proc. pen.

Ai fini della formazione del giudizio di responsabilità, la Corte d'appello ha utilizzato le spontanee dichiarazioni rese dal Gandolfi, erroneamente richiamando l'art. 350, comma 7, cod. 2_, proc. pen.

La violazione di cui all'art. 63 cod. proc. pen., trattandosi di violazione inerente ad un divieto probatorio, non può essere sanata dalla richiesta di rito abbreviato.

2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

La prova della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene è stata ritenuta sul rilievo della sproporzione del prezzo pagato per l'acquisto rispetto al valore del bene compravenduto.

Non sussiste tuttavia alcun elemento che riscontri il valore della bicicletta al momento dell'acquisto da parte dell'imputato.

Inoltre non sono illustrati i parametri di valutazione della sproporzione del prezzo.

Infine non sono indicate le ragioni per le quali l'imputato è stato ritenuto in grado di rendersi conto della sproporzione del prezzo e quindi della provenienza delittuosa.

3. Il P.G. presso questa Suprema Corte Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte datate 4 settembre 2021, chiede il rigetto del ricorso.

4. Con conclusioni scritte datate 4 ottobre 2021, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste invece per l'accoglimento del ricorso, significando in particolare che sussistono sia l'omessa notificazione della vocatio in ius che la violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati ed il ricorso è perciò inammissibile.

2. Quanto al primo motivo, correttamente la Corte d'appello ha ritenuto, sul fondamento di costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, la ritualità della notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio effettuata nel domicilio eletto presso il Difensore in calce all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Costituisce infatti insegnamento ricevuto quello a termini del quale "l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando [finanche] l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento" (così, da ultimo, Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246-01).

3. Quanto al secondo motivo, esso è inammissibile perché, a fronte della dedotta violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., non è offerta - né, alla luce della motivazione della sentenza impugnata, avrebbe potuto esserlo - la cd. prova di resistenza.

Invero la Corte d'appello fonda, sinteticamente, ma efficacemente, il proprio giudizio sul rilievo che "è indiscussa la detenzione in capo all'imputato del bene di altrettanto indubbia provenienza da furto, stante il rinvenimento della catena recisa nel luogo ove la bicicletta era stata lasciata dal possessore legittimo".

Tali elementi di fatto sono di per se sufficienti a far ritenere integrato il delitto di ricettazione, alla luce di costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui ne risponde chi, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine lecita del possesso (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.G: in proc.

Kebe, Rv. 270120-01).

Di tale giurisprudenza la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione, nel momento in cui, con riferimento alle dichiarazioni dell'imputato, ha posto la duplice alternativa del poter essere indistintamente vere o false, non cambiando comunque la conclusione relativamente alla sussistenza del reato.

4. Quanto al terzo motivo, esso pure è inammissibile.

4.1. Deduce il ricorrente che la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa della bicicletta, e quindi dell'elemento soggettivo del reato, quantomeno sub specie del dolo eventuale, è stata solo assertivamente ricavata dalla sproporzione tra il prezzo dall'imputato pagato e l'effettivo valore della stessa.

4.2. Siffatta deduzione non coglie nel segno, alla luce della testé ricordata motivazione della Corte d'appello in ordine all'ininfluenza dell'essere le dichiarazioni dell'imputato vere o false.

Invero, alla luce della giurisprudenza invocata nella disamina del precedente motivo, a fronte dell'essere stato l'imputato sorpreso, verso le 18.00 del 5 maggio 2015, nel possesso di una bicicletta (di per sé, come rileva la Corte d'appello, frequentemente oggetto di furto) non comune (in quanto mountain-bike di nota marca e consistente "valore di mercato", indicato in euro 400 nella querela di furto, secondo la sentenza di primo grado), risultata provento di furto commesso la mattina dello stesso giorno, quel che conta è la mancata emersione in sé di alcun plausibile titolo di provenienza lecito, che l'imputato, in caso di regolarità dell'acquisto, necessariamente avvenuto solo poche ore prima, era nelle effettive condizioni di comprovare: ciò rende conto della sussistenza dell'elemento soggettivo, quantomeno nella declinazione del dolo eventuale.

Trova infatti applicazione il principio, a più riprese ribadito da questa Suprema Corte, in forza del quale "la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa" - e non solo dall'inattendibile - "indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente" (in siffatti termini, da ultimo, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01).

5. In definitiva, come anticipavasi, il ricorso è inammissibile.

5.1. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - al versa- mento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di san- zione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, lì 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del P.G. in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], Difensore di fiducia di GANDOLFI Giancarlo, propone ricorso per cassazione averso la sentenza emessa in data 18 settembre 2019 dalla Corte di Appello di Bologna, di conferma della sentenza in data 30 maggio 2017 con cui il Tribunale di Piacenza ha condannato il Gandolfi alla pena di mesi due di reclusione ed euro 400 di multa per il delitto di ricettazione di una bicicletta. 2. Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce l'omessa notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio, violazione dell'art. 161 cod. proc. pen., nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. Nel verbale d'interrogatorio del 12 settembre 2016, il Gandolfi ha dichiarato domicilio presso la propria abitazione, a [OSCURATO:PERSONA] in via Volta 33. La circostanza è nota alla Corte d'appello, per averla riportata nell'intestazione della sentenza impugnata. Nondimeno detta Corte ha respinto l'eccezione di omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio all'imputato sul rilievo che l'elezione di domicilio per il procedimento di ammissione al gratuito patrocinio si estende anche al procedimento penale, trattandosi inoltre di nullità relativa non deducibile in seguito alla scelta di rito abbreviato. Ad avviso del ricorrente, trattasi di motivazione illegittima: l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, nella quale è contenuta l'elezione di domicilio, dà origine ad un procedimento amministrativo diverso ed autonomo dal procedimento penale, ragion per cui siffatta elezione non si estende a quest'ultimo; sotto altro profilo, si versa in ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. e perciò non sanabile per effetto della richiesta di rito abbreviato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 63 cod. proc. pen. Ai fini della formazione del giudizio di responsabilità, la Corte d'appello ha utilizzato le spontanee dichiarazioni rese dal Gandolfi, erroneamente richiamando l'art. 350, comma 7, cod. 2_, proc. pen. La violazione di cui all'art. 63 cod. proc. pen., trattandosi di violazione inerente ad un divieto probatorio, non può essere sanata dalla richiesta di rito abbreviato. 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La prova della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene è stata ritenuta sul rilievo della sproporzione del prezzo pagato per l'acquisto rispetto al valore del bene compravenduto. Non sussiste tuttavia alcun elemento che riscontri il valore della bicicletta al momento dell'acquisto da parte dell'imputato. Inoltre non sono illustrati i parametri di valutazione della sproporzione del prezzo. Infine non sono indicate le ragioni per le quali l'imputato è stato ritenuto in grado di rendersi conto della sproporzione del prezzo e quindi della provenienza delittuosa. 3. Il P.G. presso questa Suprema Corte Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte datate 4 settembre 2021, chiede il rigetto del ricorso. 4. Con conclusioni scritte datate 4 ottobre 2021, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste invece per l'accoglimento del ricorso, significando in particolare che sussistono sia l'omessa notificazione della vocatio in ius che la violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati ed il ricorso è perciò inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, correttamente la Corte d'appello ha ritenuto, sul fondamento di costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, la ritualità della notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio effettuata nel domicilio eletto presso il Difensore in calce all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Costituisce infatti insegnamento ricevuto quello a termini del quale "l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando [finanche] l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento" (così, da ultimo, Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246-01). 3. Quanto al secondo motivo, esso è inammissibile perché, a fronte della dedotta violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., non è offerta - né, alla luce della motivazione della sentenza impugnata, avrebbe potuto esserlo - la cd. prova di resistenza. Invero la Corte d'appello fonda, sinteticamente, ma efficacemente, il proprio giudizio sul rilievo che "è indiscussa la detenzione in capo all'imputato del bene di altrettanto indubbia provenienza da furto, stante il rinvenimento della catena recisa nel luogo ove la bicicletta era stata lasciata dal possessore legittimo". Tali elementi di fatto sono di per se sufficienti a far ritenere integrato il delitto di ricettazione, alla luce di costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui ne risponde chi, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine lecita del possesso (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.G: in proc. Kebe, Rv. 270120-01). Di tale giurisprudenza la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione, nel momento in cui, con riferimento alle dichiarazioni dell'imputato, ha posto la duplice alternativa del poter essere indistintamente vere o false, non cambiando comunque la conclusione relativamente alla sussistenza del reato. 4. Quanto al terzo motivo, esso pure è inammissibile. 4.1. Deduce il ricorrente che la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa della bicicletta, e quindi dell'elemento soggettivo del reato, quantomeno sub specie del dolo eventuale, è stata solo assertivamente ricavata dalla sproporzione tra il prezzo dall'imputato pagato e l'effettivo valore della stessa. 4.2. Siffatta deduzione non coglie nel segno, alla luce della testé ricordata motivazione della Corte d'appello in ordine all'ininfluenza dell'essere le dichiarazioni dell'imputato vere o false. Invero, alla luce della giurisprudenza invocata nella disamina del precedente motivo, a fronte dell'essere stato l'imputato sorpreso, verso le 18.00 del 5 maggio 2015, nel possesso di una bicicletta (di per sé, come rileva la Corte d'appello, frequentemente oggetto di furto) non comune (in quanto mountain-bike di nota marca e consistente "valore di mercato", indicato in euro 400 nella querela di furto, secondo la sentenza di primo grado), risultata provento di furto commesso la mattina dello stesso giorno, quel che conta è la mancata emersione in sé di alcun plausibile titolo di provenienza lecito, che l'imputato, in caso di regolarità dell'acquisto, necessariamente avvenuto solo poche ore prima, era nelle effettive condizioni di comprovare: ciò rende conto della sussistenza dell'elemento soggettivo, quantomeno nella declinazione del dolo eventuale. Trova infatti applicazione il principio, a più riprese ribadito da questa Suprema Corte, in forza del quale "la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa" - e non solo dall'inattendibile - "indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente" (in siffatti termini, da ultimo, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01). 5. In definitiva, come anticipavasi, il ricorso è inammissibile. 5.1. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - al versa- mento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di san- zione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, lì 15
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