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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 09408/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 06 ottobre 2025 con cui la Corte di appello di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna, l'una per il reato di furto commesso in data 05/07/2015 e l'altro per il reato di ricettazione commesso in data 11/07/2014, ritenendo insussistenti i necessari indicatori, stanti la distanza spazio-temporale tra i fatti e le diverse modalità esecutive; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di tenere conto dei molti indici dimostrativi dell'unicità di disegno criminoso, stanti l'omogeneità dei titoli di reato, il medesimo bene offeso, la identica finalità di procurarsi un profitto, la modesta distanza temporale e la contiguità dei luoghi di commissione dei reati; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, essendo la motivazione logica e conforme ai principi giurisprudenziali nell'escludere la continuazione tra i due reati, nonostante la loro astratta omogeneità, per l'assenza di elementi da cui dedurre che il ricorrente, nel commettere il primo reato, di ricettazione di carte di credito, avesse già programmato di commettere un furto forzando un'autovettura e impossessandosi di una borsa, stanti le modalità del tutto diverse e la forte distanza temporale, pari a circa un anno; ritenuto che la motivazione dell'ordinanza sia conforme ai principi di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), e che manchino, in questo caso, elementi certi che dimostrino l'unitaria programmazione di due delitti dalle modalità così diverse, implicando uno dei due anche la presenza di complici, non coinvolti nell'altra condotta criminosa;ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febbraio 2026 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 06 ottobre 2025 con cui la Corte di appello di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna, l'una per il reato di furto commesso in data 05/07/2015 e l'altro per il reato di ricettazione commesso in data 11/07/2014, ritenendo insussistenti i necessari indicatori, stanti la distanza spazio-temporale tra i fatti e le diverse modalità esecutive; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di tenere conto dei molti indici dimostrativi dell'unicità di disegno criminoso, stanti l'omogeneità dei titoli di reato, il medesimo bene offeso, la identica finalità di procurarsi un profitto, la modesta distanza temporale e la contiguità dei luoghi di commissione dei reati; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, essendo la motivazione logica e conforme ai principi giurisprudenziali nell'escludere la continuazione tra i due reati, nonostante la loro astratta omogeneità, per l'assenza di elementi da cui dedurre che il ricorrente, nel commettere il primo reato, di ricettazione di carte di credito, avesse già programmato di commettere un furto forzando un'autovettura e impossessandosi di una borsa, stanti le modalità del tutto diverse e la forte distanza temporale, pari a circa un anno; ritenuto che la motivazione dell'ordinanza sia conforme ai principi di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), e che manchino, in questo caso, elementi certi che dimostrino l'unitaria programmazione di due delitti dalle modalità così diverse, implicando uno dei due anche la presenza di complici, non coinvolti nell'altra condotta criminosa;ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 Il Consigliere e