Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 21211/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natq,a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 12/07/2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 07/09/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati p. e p. dagli artt. 642 cod. pen. e 55, comma 9 D.Igs. n. 231/2007.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: inosservanza ed erronea applicazioni della legge penale ex art. 606, comma 1, lett.

B) ed E) cod. proc. pen. in relazione alla dedotta nullità della sentenza per violazione degli artt. 178, 179, 121 c.p.p., nonché dell'art. 24 Cost.; inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett.

B) ed E) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, 125, comma 3 e 546, comma 1, lett.

E) cod. proc. pen. per mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà e comunque carenza di motivazione in relazione agli artt. 111 Cost. e 125 cod. proc. pen. in conseguenza del travisamento della prova e della omessa valutazione di circostanze favorevoli al ricorrente; nullità della sentenza anche per mancanza persino fisica di motivazione in relazione alle doglianze difensive evidenziate con i motivi di appello.

Il ricorso è inammissibile.

Difatti, i motivi dedotti ripropongono le stesse questioni già esaminate e ritenute infondate, con corretti argomenti giuridici e congrua motivazione, dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, pertanto, non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Rv. 237596; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473).

In particolare, quanto al primo motivo, il giudice di appello - con gli argomenti trattati in motivazione a pagg. 5 e 6 - ha copiosamente motivato circa la lamentata nullità della sentenza per violazione dell'art. 24 Cost. e degli artt. 178, 179 e 121 cod. proc. pen., precisando come "la mera produzione dell'istanza di rinvio sulla quale era stata apposta l'attestazione da parte della cancelleria dell'ufficio presso cui pendeva il procedimento [...]" sia inidonea a documentare l'impegno professionale addotto a giustificazione del rinvio, ove non suffragata "da allegazione di copia conforme di uno degli atti di diverso procedimento [...] idoneo a dimostrare la coincidenza della data di celebrazione del processo".

E ancora: "la complessità e la delicatezza delle ulteriori (ma non documentate) incombenze, la distanza fra le sedi giudiziarie e l'intangibile diritto dell'imputato ad essere assistito [...] non possono intendersi come condizioni ostative alla nomina di un codifensore".

Anche avuto riguardo al secondo motivo, il ricorso incorre nei medesimi profili di inammissibilità atteso che ripropone le stesse ragioni già affrontate dal giudice del gravame anche in punto di responsabilità.

Il giudice d'appello, infatti, a pagg. 6 e 7 della sentenza ha congruamente motivato in ordine alla responsabilità dell'imputata, ove si consideri che la stessa aveva stipulato una polizza assicurativa a costo zero ed una successiva a titolo oneroso chiaramente volta a rinnovare la prima, prolungandone la copertura.

Manifesto indice di colpevolezza della Nasto risulta essere quello di non aver mai denunziato lo smarrimento o il furto del libretto di circolazione, né riferito di averli ceduti a terzi.

L'imputata, per contro, "pur sostenendo la sua estraneità ai fatti, non ha mai sporto querela rappresentando di aver subito una truffa in occasione della stipula n. 63362724, denunciando alla compagnia un sinistro asseritamente verificatosi in data 16/02/2012 per ottenere la copertura assicurativa derivante proprio dal contratto di cui ha escluso la sottoscrizione in sede processuale".

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] Giovnni P1/4t Luigi A9ostinacchio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natq,a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 12/07/2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 07/09/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati p. e p. dagli artt. 642 cod. pen. e 55, comma 9 D.Igs. n. 231/2007. Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: inosservanza ed erronea applicazioni della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. B) ed E) cod. proc. pen. in relazione alla dedotta nullità della sentenza per violazione degli artt. 178, 179, 121 c.p.p., nonché dell'art. 24 Cost.; inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. B) ed E) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, 125, comma 3 e 546, comma 1, lett. E) cod. proc. pen. per mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà e comunque carenza di motivazione in relazione agli artt. 111 Cost. e 125 cod. proc. pen. in conseguenza del travisamento della prova e della omessa valutazione di circostanze favorevoli al ricorrente; nullità della sentenza anche per mancanza persino fisica di motivazione in relazione alle doglianze difensive evidenziate con i motivi di appello. Il ricorso è inammissibile. Difatti, i motivi dedotti ripropongono le stesse questioni già esaminate e ritenute infondate, con corretti argomenti giuridici e congrua motivazione, dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, pertanto, non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Rv. 237596; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473). In particolare, quanto al primo motivo, il giudice di appello - con gli argomenti trattati in motivazione a pagg. 5 e 6 - ha copiosamente motivato circa la lamentata nullità della sentenza per violazione dell'art. 24 Cost. e degli artt. 178, 179 e 121 cod. proc. pen., precisando come "la mera produzione dell'istanza di rinvio sulla quale era stata apposta l'attestazione da parte della cancelleria dell'ufficio presso cui pendeva il procedimento [...]" sia inidonea a documentare l'impegno professionale addotto a giustificazione del rinvio, ove non suffragata "da allegazione di copia conforme di uno degli atti di diverso procedimento [...] idoneo a dimostrare la coincidenza della data di celebrazione del processo". E ancora: "la complessità e la delicatezza delle ulteriori (ma non documentate) incombenze, la distanza fra le sedi giudiziarie e l'intangibile diritto dell'imputato ad essere assistito [...] non possono intendersi come condizioni ostative alla nomina di un codifensore". Anche avuto riguardo al secondo motivo, il ricorso incorre nei medesimi profili di inammissibilità atteso che ripropone le stesse ragioni già affrontate dal giudice del gravame anche in punto di responsabilità. Il giudice d'appello, infatti, a pagg. 6 e 7 della sentenza ha congruamente motivato in ordine alla responsabilità dell'imputata, ove si consideri che la stessa aveva stipulato una polizza assicurativa a costo zero ed una successiva a titolo oneroso chiaramente volta a rinnovare la prima, prolungandone la copertura. Manifesto indice di colpevolezza della Nasto risulta essere quello di non aver mai denunziato lo smarrimento o il furto del libretto di circolazione, né riferito di averli ceduti a terzi. L'imputata, per contro, "pur sostenendo la sua estraneità ai fatti, non ha mai sporto querela rappresentando di aver subito una truffa in occasione della stipula n. 63362724, denunciando alla compagnia un sinistro asseritamente verificatosi in data 16/02/2012 per ottenere la copertura assicurativa derivante proprio dal contratto di cui ha escluso la sottoscrizione in sede processuale". Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] Giovnni P1/4t Luigi A9ostinacchio
Sentenza Cassazione n. 21211/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris