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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27743/2024

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 8851 / 20 16 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26, Taranto; [OSCURATO:PERSONA] SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 18851/2016a.c.13 /9/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –intimato – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] n. 22 0 / 20 1 6 , depositatain data 28 / 1 /20 1 6 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 13 settembre 2024 ; Rilevato che: L’Agenzia delle Entrate accertò con avviso n.

RFJ030200644/2008, per l’anno d’imposta 2005, a carico della società [OSCURATO:SOCIETA]., un maggior reddito d’impresa (pari ad euro 699.919) rispetto a quello dichiarato (pari ad euro 109.934) e notificò a [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente”), in ragione della sua partecipazione alla società al 50% del capitale, l’avviso di accertamento n.

RFK010500084/2009, con il quale accertò un reddito da capitale pari ad euro 158.773 quali utili non dichiarati.

Contro quest’ultimo avviso il contribuente propose ricorso, deducendo una serie di censure: inesistenza dei presupposti di legge, inapplicabilità della presunzione di distribuzione degli utili, mancanza di definitività dell’avviso di accertamento a carico della società, carenza motivazionale dell’avviso di accertamento, violazione del divieto della doppia imposizione ed illegittimità delle sanzioni.

Nel contraddittorio con l’Ufficio, che dedusse tra l’altro che all’avviso notificato al socio era stato allegato quello notificato alla società e che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili accertati a carico di una società di capitali a ristretta base partecipativa è stata avallata dalla giurisprudenza di legittimità, la C.T.P. di Taranto accolse il ricorso ed annullò l’avviso di accertamento. r.g. n. 18851/2016a.c.13 /9/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] appello dell’Ufficio, la C.T.R. della Puglia, sezione distaccata di Taranto, confermò la sentenza di primo grado, sulla base dell’argomentazione che, essendo stata anche in appello confermata la sentenza di primo grado di annullamento dell’avviso di accertamento emesso a carico della società, non essendovi prova del maggior reddito accertato a carico di quest’ultima (nelle more del giudizio tributario fallita), non poteva nemmeno esserci stata distribuzione di utili extracontabili a favore dell’odierno contribuente.

Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo.

Il contribuente, al quale il ricorso è stato notificato a mezzo posta anche all’indirizzo di residenza effettiva (via Lazio n. 26, Taranto) e con riferimento al quale la notificazione si è perfezionata per compiuta giacenza, è rimasto intimato.

Considerato che: Innanzitutto deve darsi atto che la notifica dell’odierno ricorso è andata a buon fine.

Il ricorso, infatti, è stato notificato nel luogo in cui effettivamente risiedeva il contribuente, in Taranto alla via Lazio n. 26, come da indagini esperite dall’Ufficio e come risulta anche dall’epigrafe della sentenza impugnata.

La notificazione si è perfezionata per compiuta giacenza, ed in atti è stato anche depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa in seguito al deposito presso l’ufficio postale della copia del ricorso, in assenza del destinatario. 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 111 Cost., 1, 2 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 e 274 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate si duole che la sentenza r.g. n. 18851/2016a.c.13 /9/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] impugnata è carente nella motivazione, perché, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha fatto esclusivamente riferimento alla circostanza che anche l’appello proposto contro la sentenza che aveva annullato l’avviso di accertamento notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui l’odierno contribuente era socio, era stato rigettato, sicché, venuta meno la pretesa tributaria nei confronti della società, sarebbe venuta necessariamente meno anche la ripresa fiscale nei confronti dell’odierno contribuente a titolo di imposte sugli utili extracontabili presuntamente distribuiti.

Aggiunge l’Agenzia delle Entrate che la sentenza di appello favorevole alla società era stata impugnata per cassazione, con la conseguenza che, non essendo divenuto definitivo l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, quello notificato al socio non avrebbe potuto essere annullato sulla sola base della pronuncia della sentenza di appello favorevole alla società.

1.1. Il motivo è fondato.

La sentenza favorevole alla società che, secondo il percorso argomentativo della C.T.R., ha determinato la conferma in appello della sentenza favorevole al contribuente, era stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate.

Il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza d’appello favorevole alla società [OSCURATO:SOCIETA]., nelle more del giudizio dichiarata fallita,è stato definito ai sensi del d.l. n. 119 del 2018 con decreto di estinzione n. 3482 del 2022.

L’estinzione del giudizio in cui era parte la società non si comunica al giudizio in cui è parte il socio contribuente, non vertendosinel campo della solidarietà tributaria.

Ne consegue che, essendo stato reciso ogni nesso logico di pregiudizialità tra l’avviso di accertamento notificato alla società e quello notificato all’odierno socio contribuente e tra il giudizio r.g. n. 18851/2016a.c.13 /9/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] intrapreso dalla società (nelle more dichiarata fallita) e quello, odierno, intrapreso dal socio, l’appello a suo tempo proposto dall’Ufficio deve essere deciso prescindendo totalmente dal giudizio a suo tempo intrapreso dalla società, esaminando a tutto campo i motivi proposti dall’odierno contribuente contro l’avviso di accertamento a lui notificato, compresi quelli, ove proposti, relativi alla inesistenza dei maggiori redditi d’impresa oggetto della originaria pretesa fiscale nei confronti della società. 2.La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione distaccata di Taranto, che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglieil ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione distaccata di Taranto, che, in dive

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 8851 / 20 16 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26, Taranto; [OSCURATO:PERSONA] SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 18851/2016a.c.13 /9/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –intimato – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] n. 22 0 / 20 1 6 , depositatain data 28 / 1 /20 1 6 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 13 settembre 2024 ; Rilevato che: L’Agenzia delle Entrate accertò con avviso n. RFJ030200644/2008, per l’anno d’imposta 2005, a carico della società [OSCURATO:SOCIETA]., un maggior reddito d’impresa (pari ad euro 699.919) rispetto a quello dichiarato (pari ad euro 109.934) e notificò a [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente”), in ragione della sua partecipazione alla società al 50% del capitale, l’avviso di accertamento n. RFK010500084/2009, con il quale accertò un reddito da capitale pari ad euro 158.773 quali utili non dichiarati. Contro quest’ultimo avviso il contribuente propose ricorso, deducendo una serie di censure: inesistenza dei presupposti di legge, inapplicabilità della presunzione di distribuzione degli utili, mancanza di definitività dell’avviso di accertamento a carico della società, carenza motivazionale dell’avviso di accertamento, violazione del divieto della doppia imposizione ed illegittimità delle sanzioni. Nel contraddittorio con l’Ufficio, che dedusse tra l’altro che all’avviso notificato al socio era stato allegato quello notificato alla società e che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili accertati a carico di una società di capitali a ristretta base partecipativa è stata avallata dalla giurisprudenza di legittimità, la C.T.P. di Taranto accolse il ricorso ed annullò l’avviso di accertamento. r.g. n. 18851/2016a.c.13 /9/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] appello dell’Ufficio, la C.T.R. della Puglia, sezione distaccata di Taranto, confermò la sentenza di primo grado, sulla base dell’argomentazione che, essendo stata anche in appello confermata la sentenza di primo grado di annullamento dell’avviso di accertamento emesso a carico della società, non essendovi prova del maggior reddito accertato a carico di quest’ultima (nelle more del giudizio tributario fallita), non poteva nemmeno esserci stata distribuzione di utili extracontabili a favore dell’odierno contribuente. Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo. Il contribuente, al quale il ricorso è stato notificato a mezzo posta anche all’indirizzo di residenza effettiva (via Lazio n. 26, Taranto) e con riferimento al quale la notificazione si è perfezionata per compiuta giacenza, è rimasto intimato. Considerato che: Innanzitutto deve darsi atto che la notifica dell’odierno ricorso è andata a buon fine. Il ricorso, infatti, è stato notificato nel luogo in cui effettivamente risiedeva il contribuente, in Taranto alla via Lazio n. 26, come da indagini esperite dall’Ufficio e come risulta anche dall’epigrafe della sentenza impugnata. La notificazione si è perfezionata per compiuta giacenza, ed in atti è stato anche depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa in seguito al deposito presso l’ufficio postale della copia del ricorso, in assenza del destinatario. 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 111 Cost., 1, 2 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 e 274 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate si duole che la sentenza r.g. n. 18851/2016a.c.13 /9/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] impugnata è carente nella motivazione, perché, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha fatto esclusivamente riferimento alla circostanza che anche l’appello proposto contro la sentenza che aveva annullato l’avviso di accertamento notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui l’odierno contribuente era socio, era stato rigettato, sicché, venuta meno la pretesa tributaria nei confronti della società, sarebbe venuta necessariamente meno anche la ripresa fiscale nei confronti dell’odierno contribuente a titolo di imposte sugli utili extracontabili presuntamente distribuiti. Aggiunge l’Agenzia delle Entrate che la sentenza di appello favorevole alla società era stata impugnata per cassazione, con la conseguenza che, non essendo divenuto definitivo l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, quello notificato al socio non avrebbe potuto essere annullato sulla sola base della pronuncia della sentenza di appello favorevole alla società. 1.1. Il motivo è fondato. La sentenza favorevole alla società che, secondo il percorso argomentativo della C.T.R., ha determinato la conferma in appello della sentenza favorevole al contribuente, era stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate. Il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza d’appello favorevole alla società [OSCURATO:SOCIETA]., nelle more del giudizio dichiarata fallita,è stato definito ai sensi del d.l. n. 119 del 2018 con decreto di estinzione n. 3482 del 2022. L’estinzione del giudizio in cui era parte la società non si comunica al giudizio in cui è parte il socio contribuente, non vertendosinel campo della solidarietà tributaria. Ne consegue che, essendo stato reciso ogni nesso logico di pregiudizialità tra l’avviso di accertamento notificato alla società e quello notificato all’odierno socio contribuente e tra il giudizio r.g. n. 18851/2016a.c.13 /9/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] intrapreso dalla società (nelle more dichiarata fallita) e quello, odierno, intrapreso dal socio, l’appello a suo tempo proposto dall’Ufficio deve essere deciso prescindendo totalmente dal giudizio a suo tempo intrapreso dalla società, esaminando a tutto campo i motivi proposti dall’odierno contribuente contro l’avviso di accertamento a lui notificato, compresi quelli, ove proposti, relativi alla inesistenza dei maggiori redditi d’impresa oggetto della originaria pretesa fiscale nei confronti della società. 2.La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione distaccata di Taranto, che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglieil ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione distaccata di Taranto, che, in dive
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