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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45510/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di furto di un motociclo, aggravato dalla violenza sullo stesso e dalla circostanza che il motociclo si trovava posteggiato sulla pubblica via e quindi esposto alla pubblica fede, ricorrono, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con un unico motivo di ricorso, che la sentenza sia viziata da errore nell'applicazione della legge penale e da illogica motivazione in ragione del fatto che la condotta non sia stata configurata quale tentativo di furto..

Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I ricorsi sono inammissibili.

3. La sentenza, ricostruiti i fatti nel senso che gli imputati erano stati visti spingere il ciclomotore per una via situata nei pressi del luogo in cui lo stesso era stato posteggiato dalla proprietaria, hanno ritenuto (punto 4.2 a pag. 2) consu- mato il reato in quanto gli imputati ben prima dell'intervento delle forze dell'ordine si erano impossessati del motociclo, forzando il blocca disco, allontanando il mezzo dal luogo in cui era stato posteggiato e lasciandolo in luogo non distante per poi recuperarlo in seguito.

Dunque, la decisione è conforme al principio espresso dalla Corte di cassazione, secondo cui, ai fini della distinzione tra il reato di furto con- sumato e quello tentato non hanno rilevanza ne' il criterio spaziale ne' il criterio temporale, sicché è sufficiente, ai fini della consumazione, la sottrazione della cosa alla disponibilità del detentore e il correlativo impossessamento di essa da parte dell'agente anche per breve lasso di tempo: si realizza pertanto l'ipotesi di furto consumato anche se l'agente sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva subito dopo la sottrazione a causa del pronto intervento dell'avente diritto o della forza pubblica.

Solo se l'intervento di costoro, all'insaputa dell'agente, sia intervenuto, sotto forma di vigilanza, nel corso dell'azione delittuosa per modo che vi sarebbe stata la possibilità di intervenire in qualsiasi momento per bloccarne l'attività, il furto non potrebbe considerarsi consumato; ciò anche se l'agente si fosse impos- sessato della cosa giacché non si sarebbe mai potuto realizzare in tali circostanze un autonomo effettivo impossessamento della refurtiva, rimasta sempre nella sfera diretta di controllo e vigilanza dell'offeso (Sez. 5, n. 837 del 03/11/1992 (dep.1993 ) Zizzo, Rv. 193486 -

01. Il motivo reitera le medesime doglianze già correttamente valutate e disattese dai giudici del merito, si tratta di motivi che, in quanto meramente ripetitivi a fronte di una doppia conforme, non possono essere considerati come una critica argomentata rispetto a quanto affermato nel giudizio di merito.

Per tale ragione, i ricorsi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

Ed è quindi inammissibile, in parte qua, il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma sol- tanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710 - 01).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di furto di un motociclo, aggravato dalla violenza sullo stesso e dalla circostanza che il motociclo si trovava posteggiato sulla pubblica via e quindi esposto alla pubblica fede, ricorrono, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con un unico motivo di ricorso, che la sentenza sia viziata da errore nell'applicazione della legge penale e da illogica motivazione in ragione del fatto che la condotta non sia stata configurata quale tentativo di furto.. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I ricorsi sono inammissibili. 3. La sentenza, ricostruiti i fatti nel senso che gli imputati erano stati visti spingere il ciclomotore per una via situata nei pressi del luogo in cui lo stesso era stato posteggiato dalla proprietaria, hanno ritenuto (punto 4.2 a pag. 2) consu- mato il reato in quanto gli imputati ben prima dell'intervento delle forze dell'ordine si erano impossessati del motociclo, forzando il blocca disco, allontanando il mezzo dal luogo in cui era stato posteggiato e lasciandolo in luogo non distante per poi recuperarlo in seguito. Dunque, la decisione è conforme al principio espresso dalla Corte di cassazione, secondo cui, ai fini della distinzione tra il reato di furto con- sumato e quello tentato non hanno rilevanza ne' il criterio spaziale ne' il criterio temporale, sicché è sufficiente, ai fini della consumazione, la sottrazione della cosa alla disponibilità del detentore e il correlativo impossessamento di essa da parte dell'agente anche per breve lasso di tempo: si realizza pertanto l'ipotesi di furto consumato anche se l'agente sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva subito dopo la sottrazione a causa del pronto intervento dell'avente diritto o della forza pubblica. Solo se l'intervento di costoro, all'insaputa dell'agente, sia intervenuto, sotto forma di vigilanza, nel corso dell'azione delittuosa per modo che vi sarebbe stata la possibilità di intervenire in qualsiasi momento per bloccarne l'attività, il furto non potrebbe considerarsi consumato; ciò anche se l'agente si fosse impos- sessato della cosa giacché non si sarebbe mai potuto realizzare in tali circostanze un autonomo effettivo impossessamento della refurtiva, rimasta sempre nella sfera diretta di controllo e vigilanza dell'offeso (Sez. 5, n. 837 del 03/11/1992 (dep.1993 ) Zizzo, Rv. 193486 - 01. Il motivo reitera le medesime doglianze già correttamente valutate e disattese dai giudici del merito, si tratta di motivi che, in quanto meramente ripetitivi a fronte di una doppia conforme, non possono essere considerati come una critica argomentata rispetto a quanto affermato nel giudizio di merito. Per tale ragione, i ricorsi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile, in parte qua, il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma sol- tanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710 - 01). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa
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