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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 21608/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ruoli) N. 138 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché relativi a punti non oggetto di annullamento con rinvio (nella specie limitato al solo accertamento di un'aggravante) e comunque manifestamente infondati (posto che la Corte di appello ha adeguatamente spiegato perché la pena, una volta eliminata la aggravante in questione che era subvalente alle riconosciute attenuanti, non poteva essere ulteriormente ridotta); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consiglier1é estensore Il P e idente Ersilia dae GioroJ Fidelbo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ruoli) N. 138 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché relativi a punti non oggetto di annullamento con rinvio (nella specie limitato al solo accertamento di un'aggravante) e comunque manifestamente infondati (posto che la Corte di appello ha adeguatamente spiegato perché la pena, una volta eliminata la aggravante in questione che era subvalente alle riconosciute attenuanti, non poteva essere ulteriormente ridotta); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consiglier1é estensore Il P e idente Ersilia dae GioroJ Fidelbo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21608/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris