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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2025

Cassazione n. 34573/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Per mezzo del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bari in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 624 e 625 n. 2 e 7, 633 cod. pen. accertati in Bari il 2 ottobre 2017.

Rilevato: che la sentenza è stata pronunciata in data 29 gennaio 2025 e lo stesso giorno è stata depositata la motivazione; che nella intestazione della stessa era presente un errore perché era stata indicata, quale difensore di fiducia dell'imputata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] invece dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (successivamente nominata con revoca del difensore precedente); che l'errore è stato corretto con ordinanza del 31 gennaio 2025 e la sentenza è stata notificata all'avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente all'ordinanza, in data 6 febbraio 2025.

Rilevato che, in assenza di richiesta di trattazione orale, il giudizio di appello si è svolto con rito cartolare e, pertanto, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) cod. proc. pen. il termine per impugnare era di quindici giorni dalla notificazione, avvenuta il 6 febbraio 2025.

Rilevato che il ricorso è stato depositato il 18 marzo 2025, quando il termine per impugnare era ormai decorso, ed è pertanto inammissibile ai sensi dell'art.591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Ritenuto che l'inammissibilità possa essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e ad essa consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ritenuto che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 ottobre 2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Per mezzo del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bari in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 624 e 625 n. 2 e 7, 633 cod. pen. accertati in Bari il 2 ottobre 2017. Rilevato: che la sentenza è stata pronunciata in data 29 gennaio 2025 e lo stesso giorno è stata depositata la motivazione; che nella intestazione della stessa era presente un errore perché era stata indicata, quale difensore di fiducia dell'imputata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] invece dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (successivamente nominata con revoca del difensore precedente); che l'errore è stato corretto con ordinanza del 31 gennaio 2025 e la sentenza è stata notificata all'avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente all'ordinanza, in data 6 febbraio 2025. Rilevato che, in assenza di richiesta di trattazione orale, il giudizio di appello si è svolto con rito cartolare e, pertanto, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) cod. proc. pen. il termine per impugnare era di quindici giorni dalla notificazione, avvenuta il 6 febbraio 2025. Rilevato che il ricorso è stato depositato il 18 marzo 2025, quando il termine per impugnare era ormai decorso, ed è pertanto inammissibile ai sensi dell'art.591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Ritenuto che l'inammissibilità possa essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e ad essa consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2025 Il
Sentenza Cassazione n. 34573/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris