Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2026

Cassazione n. 06960/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 841/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viProperzio n.27, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -domiciliotelematico alla PEC: giuseppe.dimonda@pecavvocatinola.it--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. -già [OSCURATO:SOCIETA].- inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] domicilio digitale alla PEC:[OSCURATO:EMAIL].it--controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1928/2020depositata il 01/06/2020.Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2025dal [OSCURATO:PERSONA].Sentiti il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleRosa Maria dell'Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorso, e l'Avv.[OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente, entrambi presenti all’udienza.1. [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva il giudizio avanti al Tribunale diNola [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l’accertamentodella loro esclusiva responsabilità per l’esercizio del recesso dal contrattodi appalto e per la risoluzione del contratto preliminare di compravendita,contratti che erano stati entrambi conclusi tra le parti il 28.4.2008; lasocietà aveva chiesto la conseguente condanna dei convenuti alrisarcimento dei danni, da quantificare quantomeno nella misura deldoppio della caparra, alla restituzione delle somme versate in accontoprezzo e al pagamento dell’indennizzo ex art. 1671 c.c.A fondamento delle pretese azionate la società attrice avevaprospettato che:- il 28.4.2008 erano stati stipulati tra le parti due contratti: il primoera un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un terreno diproprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il secondo era uncontratto di appalto per la realizzazione di una villetta unifamiliare su unaporzione del terreno di proprietà dei venditori committenti;- il terreno promesso in vendita, sul quale era stato rilasciato ilpermesso a costruire quattro villette, sarebbe stato ceduto con esclusionedella porzione sulla quale sarebbe stata edificata la villetta commessa daiconvenuti, individuata come lotto D;- la cessione del terreno sarebbe stata retribuita con la costruzionedella villetta per € 500.000,00 e con la dazione di denaro per €220.000,00; per il preliminare di vendita era stata versata dall’impresauna caparra di € 40.000,00;Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026- dopo la stipula la società attrice aveva iniziato i lavori, che si eranointerrotti per il recesso esercitato dai committenti con lettera in data10/12.11.2008.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano ritualmentecostituiti affermando che l’inadempimento alle pattuizioni negozialiassunte era stato posto in essere dall’impresa la quale, non realizzandosecondo i tempi concordati la villetta sul lotto D oggetto del contratto diappalto, non aveva pagato il prezzo della compravendita del terrenooggetto del contratto preliminare al quale, conseguentemente, non avevapotuto seguire la stipula del contratto definitivo: a fondamentodell’inadempimento contestato alla società appaltatrice i convenutiavevano dedotto, in particolare, oltre al mancato rispetto del termineconcordato per l’ultimazione dei lavori della villetta, anche la violazione deldivieto di subappalto, imposto dall’art. 10 del contratto di appalto, nonchéla sussistenza di difformità nell’opera.Il Tribunale di Nola – con sentenza n. 1132/2015 - aveva parzialmenteaccolto le domande di [OSCURATO:SOCIETA]In particolare, ravvisato il collegamento negoziale tra il contrattopreliminare di compravendita e il contratto di appalto, aveva rilevato ilrecesso esercitato dai committenti ex art. 1671 c.c., aveva escluso lasussistenza di inadempimento imputabile all’appaltatrice, aveva dato attodell’intervenuta risoluzione del contratto preliminare e del contratto diappalto in base alla scrittura solutoria del 13.10.2009 e aveva dispostosulle conseguenze restitutorie (quanto alla caparra e agli acconti versatiper il contratto preliminare) e di pagamento (quanto alle opereeffettivamente eseguite in relazione al contratto di appalto), condannandoi convenuti a pagare all’impresa l’importo di € 217.503,14, oltre accessorie spese.Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/20262.

Avevano proposto appello [OSCURATO:PERSONA] e Maddalena MariaLecce: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA].,costituendosi ritualmente, aveva articolato appello incidentale.La Corte d’Appello di Napoli aveva – con la sentenza indicata inepigrafe - respinto entrambe le impugnazioni, compensando le spese dilite.A fondamento della decisione la Corte di merito aveva rilevato che:- l’inadempimento contrattuale della ditta appaltatrice rispetto allaclausola n. 10, di divieto di subappalto, non incideva sulla statuizione dicondanna pronunciata dal primo Giudice, essendo limitata alriconoscimento dell’indennità di cui all’art. 1671 c.c. per i lavorieffettivamente eseguiti dall’impresa;- la circostanza che i lavori fossero stati subappaltati a terzi nonrappresentava di per sé un grave inadempimento, idoneo a giustificare larisoluzione per colpa della società appaltatrice, essendo stata comunquel’opera realizzata, immune da vizi e rispondente alle esigenze dellacommittenza;- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avevano dedotto nellacomparsa di risposta per il giudizio di primo grado che le opere effettuatepresentavano difformità, né hanno allegato e provato che ilposizionamento della scala di collegamento tra i diversi piani del villinobifamiliare, in difformità rispetto al progetto approvato dai committenti edassentito dal Comune di Saviano, fosse da ricondurre ad una sceltaautonoma dei terzi subappaltatori e non si sarebbe verificata qualora ilavori non fossero stati subappaltati ; il diverso posizionamento dellascala inoltre non aveva comportato modifiche della volumetria némodifiche sostanziali ed era pertanto sanabile; in ogni caso, ilposizionamento della scala in modo diverso non poteva escludere il dirittoall’indennizzo ex art. 1671 c.c., nei limiti ridotti legittimamente concordatialla clausola 8 del contratto;Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026- la risoluzione del complesso rapporto negoziale intercorso tra le partinon poteva essere ascritta a inadempimento grave dell’appaltatricepromissaria acquirente e, di conseguenza, i committenti promittentivenditori non avevano il diritto di trattenere la caparra ricevuta, versata inrelazione al contratto preliminare e non al contratto di appalto;- non poteva essere accolto nemmeno l’appello incidentale dellasocietà, di richiesta di condanna della controparte, affermata gravementeinadempiente, al risarcimento del danno conseguente alla mancata stipuladel contratto definitivo di compravendita, e di richiesta di riconoscimentodi un maggior importo per le opere effettivamente realizzate e per ilmancato guadagno, ex art. 1671 c.c.3.

Contro la citata sentenza della Corte d’Appello di Napoli hannoproposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],articolato in quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., hadepositato controricorso evidenziando in primis l’inesistenza dellanotificazione del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte,chiedendo il rigetto del ricorso.Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative.Alla pubblica udienza del 16.10.2025, dopo la relazione delConsigliere, il [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba harichiamato e illustrato le conclusioni già depositate; l’avv. [OSCURATO:PERSONA],presente all’udienza, ha richiamato e illustrato le proprie difesenell’interesse della controricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Deve essere esaminata prima di tutto l’eccezione di inesistenzadella notificazione del ricorso per cassazione, sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026La società ha evidenziato di aver cambiato, nel corso del giudizio diappello, sia il difensore, sia il domicilio eletto: ciò era avvenuto con lacomparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente il25.6.2019, riscontrata dalla partecipazione del professionista subentranteall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dalla redazione da parte dello stesso dellacomparsa conclusionale in appello nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] eCostruzioni [OSCURATO:SOCIETA] notificazione del ricorso per cassazione è stataeffettuata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aldomicilio eletto dalla società al momento della originaria costituzione inappello, quindi presso il difensore poi sostituito, senza tenere conto delleindicazioni emergenti dalla comparsa di costituzione del 25.6.2019.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., la notificazione cosìeseguita sarebbe inesistente.1.1.

L’eccezione deve essere disattesa.La notificazione del ricorso, effettuata non al domicilio eletto presso ildifensore ritualmente sostituito nel corso del giudizio ma al domicilioeletto presso il difensore precedentemente nominato, non si puòconsiderare inesistente ma nulla.Si richiama, al riguardo, quanto rilevato dalle Sezioni unite di questaCorte con la sentenza n. 14916/2016, nel senso che Il luogo in cui lanotificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene aglielementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla suaindividuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento coldestinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come talesanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, aseguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solofine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione dellanotificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure suordine del giudice ex art. 291 c.p.c. .Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026Le pronunce successive si sono conformate al principio di dirittoespresso dalle richiamate Sezioni Unite, ancora richiamato in unasituazione analoga a quella sub iudice, nella sentenza n. 20840/2021, cheha ribadito come la notifica, in quel caso avente ad oggetto l'atto diappello effettuata presso l'originario difensore revocato, anziché pressoquello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, atteso che ilrequisito del "collegamento" (o del "riferimento") tra il luogodella notificazione e il destinatario non rientra tra gli elementi costitutiviessenziali (rinvenibili nell'attività di trasmissione, svolta da soggettoqualificato, dotato "ex lege" del relativo potere, nonché nella fase diconsegna, intesa come raggiungimento di uno degli esiti postivi dell'atto,in forza dei quali lo stesso possa considerarsi "ex lege" eseguito), idonei arendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, integrandonela fattispecie legale minima; pertanto, il requisito in parola si colloca fuoridal perimetro strutturale della notificazione e la sua assenza determinala nullità dell'atto processuale, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso lacostituzione dell'intimato o la sua rinnovazione, spontanea o su ordine delgiudice .Poiché nel caso di specie alla notifica del ricorso per cassazione,effettuata presso il precedente difensore e quindi senza tenere conto dellasua sostituzione nel corso del giudizio di appello, è seguita la costituzionenel giudizio di legittimità della società [OSCURATO:PERSONA] e Costruzionis.r.l., che ha depositato tempestivo controricorso, la nullità che è derivatadal vizio evidenziato è stata sanata con effetto ex tunc.2.

Prima di esaminare i motivi di ricorso proposti appare opportunochiarire quanto segue con riferimento agli accertamenti fattuali compiuti insede di merito.Non è in discussione l’esistenza, accertata dal primo Giudice e noncontrastata in sede di impugnazione né con l’appello principale, né conl’appello incidentale - e nemmeno con il presente ricorso -, di unNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026collegamento negoziale tra il contratto preliminare di compravendita delterreno di proprietà Lasorsa/Lecce e il contratto di appalto concluso tra ipromittenti venditori in qualità di committenti e [OSCURATO:SOCIETA].,appaltatrice e promissaria acquirente: l’edificazione della villetta oggettodel contratto di appalto costituiva la modalità di pagamento di parte delprezzo per la vendita del terreno.Nemmeno è in discussione che il contratto di appalto si sia risolto pereffetto del recesso esercitato ex art. 1671 c.c. dai committenti e che siaconseguentemente venuto meno anche il vincolo negoziale oggetto delcontratto preliminare di compravendita: gli stessi ricorrenti danno atto checon la scrittura del 13.10.2009 le parti avevano riconosciuto il solointervenuto scioglimento sia del contratto d’appalto, sia del contrattopreliminare (senza regolamentazione dei rapporti economico-risarcitoriconseguenti).Le critiche rivolte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aldecisum della Corte d’Appello riguardano infatti non il venir meno deivincoli negoziali tra le parti ma la mancata rilevazione e valorizzazionedell’inadempimento della società appaltatrice/promissaria acquirente,prospettato come grave e tale da giustificare l’esistenza dei presuppostiper una pronuncia di risoluzione - non del contratto di appalto, rispetto alquale era stato esercitato il recesso qualificato dai ricorrenti comesupportato da giusta causa , ma, in conseguenza del collegamentonegoziale evidenziato - del complesso rapporto negoziale intervenuto trale parti attraverso i due contratti richiamati, quindi del contrattopreliminare, con diritto al trattenimento della caparra confirmatoria.

Non sipone perciò questione per l’incompatibilità del recesso ex art. 1671 c.c.con una successiva domanda di risoluzione contrattuale: il recesso è statoesercitato in relazione al contratto di appalto mentre la richiestavalutazione dei presupposti per una pronuncia di risoluzione, da ascriverea grave inadempimento dell’appaltatrice, si inserisce nel complesso deiNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026rapporti negoziali collegati intervenuti tra le parti e riguarda piùpropriamente le conseguenze economiche da trarre dall’esercitato recessodall’appalto (secondo i ricorrenti alla controparte non dovrebbe esserericonosciuto nulla) e le conseguenze anche economiche derivate alcontratto preliminare (in relazione al quale sussisterebbe il loro diritto altrattenimento della caparra ricevuta).L’esame dei motivi di ricorso deve, pertanto, essere effettuato tenendoconto che non vi sono contestazioni sul fatto che i contratti collegati, diappalto e preliminare di compravendita immobiliare, conclusi tra le parti il28.4.2008 non sono più in essere.3.

Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e Maddalena MariaLecce prospettano la violazione e (o) falsa applicazione di norme didiritto ed, in particolare, degli art.112 e 166-167-183 c.p.c. in relazionealla censura ipotizzata al n.3 dell’art.360 c.p.c.

Secondo i ricorrenti la Corte di merito avrebbe erroneamente posto afondamento della decisione il convincimento che la violazione del divieto didare in subappalto i lavori a terzi non costituisce inadempimento grave aifini della giustificazione dell’esistenza dei presupposti per la risoluzione delcontratto (rectius, del complesso rapporto negoziale intervenuto tra leparti), ed avrebbe erroneamente ravvisato anche un difetto dicontestazione con riguardo ai termini di consegna dei lavori e alledifformità essenziali dell’opera, in particolare in relazione alposizionamento della scala.

La violazione da parte del Giudicante delledisposizioni relative agli art. 166, 167 e 183 c.p.c., conseguente al fattoche la contestazione richiamata vi sarebbe stata e sarebbe statatempestiva, comporterebbe la violazione del principio di corrispondenzatra il chiesto e il pronunciato: in particolare, non solo i ricorrenti avrebberotempestivamente evidenziato le difformità esistenti e la violazione deltermine di consegna (sulla quale la Corte avrebbe omesso qualsivogliapronuncia) ma, in rapporto alla scala, avrebbero anche fornito laNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026‘prova’ che il posizionamento della scala interna di collegamento tra idiversi piani del villino bifamiliare è stata frutto di una scelta autonomadelle imprese subappaltatrici, in difformità rispetto al progettoapprovato , difformità che non si sarebbe verificata se i lavori nonfossero stati subappaltati.3.1.

Il motivo è infondato.Nella prospettazione dei ricorrenti i rilievi effettuati alla sentenzad’appello quanto alla lamentata violazione degli artt. 166-167-168 c.p.c.sono funzionali a giustificare la violazione di omessa pronuncia, rilevanteex art. 112 c.p.c., perché si afferma che essendo state tempestivamenteallegate, contrariamente a quanto avrebbe ritenuto la Corte di merito,difformità delle opere eseguite e la mancanza di rispetto del terminepattuito qualificato come essenziale, l’assunta omissione della verificadelle stesse, idonee a fondare il grave inadempimento della societàappaltatrice in tesi rilevante per la pronuncia di risoluzione delcomplessivo rapporto negoziale, vizierebbe la sentenza per omessapronuncia.Si premette che Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio diomessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, cheil giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezioneautonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmenteformulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportatenel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente oper riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì,dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra eranostate proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità edella tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, laCorte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale", intanto puòesaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza alNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena diinammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, nonessendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo allaverifica degli stessi (così Cass. n.28072/2021; cfr. tra le altre, nellostesso senso, Cass. n.15367/201, Cass. n.16899/2023).Ne consegue che, affinché ricorra la violazione dell’art. 112 c.p.c., videvono essere domande ed eccezioni non valutate, specificamenteindividuate nel ricorso, sia in relazione al tempo di proposizione, sia inrelazione al contenuto, sia in relazione all’eventuale reiterazione inappello, nel rispetto del disposto dell’art. 366 c.p.c.: non costituiscono,invece, violazioni riferibili al disposto della norma richiamata l’omessaconsiderazione di circostanze di fatto e le valutazioni che, nell’ambitodell’esame delle circostanze di fatto fondanti le difese delle parti e dellavalutazione in genere del materiale istruttorio acquisito agli atti,comportino l’interpretazione e la valorizzazione di certi elementi rispettoad altri, ai fini decisori, di detto materiale.Le questioni relative all’omessa o inadeguata interpretazione evalorizzazione del materiale istruttorio in tanto sono proponibili in sede dilegittimità in quanto siano inquadrabili nel contesto di uno dei motividelineati dall’art. 360 c.p.c., sotto il profilo dell’omessa, apparente e/oinsanabilmente contraddittoria motivazione, nei termini delineati dalle SUcon la sentenza n.8053/2014 - sui cui principi di diritto si sono assestatele pronunce successive - rilevanti ex art. 360 n. 4 c.p.c. e/o dell’omessoesame di un fatto discusso decisivo, rilevante ex art. 360 co n. 5 c.p.c.solo per l’ipotesi in cui non vi siano decisioni conformi in primo e insecondo grado -; altrimenti vige il limite di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., chericorrerebbe nel caso di specie essendo conformi le sentenze di primo e disecondo grado.Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026La pronuncia d’appello e le critiche ad essa rivolte con il motivo diricorso in esame debbono pertanto essere vagliate nell’ambito dei principidi diritto delineati.La Corte di merito sottolinea che l’inadempimento contrattualedella ditta appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]., lamentato dagli appellanti,non incide sulla statuizione di condanna pronunciata dal primo Giudice,limitata al riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 1671 c.c. a favoredell’appaltatrice a seguito del recesso dei committenti.

Dopo aver datoaffermato la preesistenza del grave inadempimento dell’impresa rispetto alloro recesso e avevano lamentato a tal fine il mancato rispetto deltermine, affermato essenziale, per l’ultimazione dei lavori da partedell’appaltatrice e la violazione della clausola 10 in ordine al divieto disubappalto, e dopo aver riportato l’accertamento operato dal Tribunale inordine alla insussistenza di alcun ritardo imputabile all’appaltatricenell’esecuzione dell’opera , la Corte d’Appello ha, a fondamento delladecisione, evidenziato:- l’irrilevanza della violazione del divieto di subappalto, comportante diper sé la responsabilità dell’appaltatore anche per l’opera delsubappaltatore;- la mancata allegazione delle difformità delle opere e dellariconducibilità del diverso posizionamento della scala interna rispetto alprogetto a scelta autonoma dei terzi subappaltatori che non si sarebbeverificata se il subappalto non fosse stato disposto;- l’ininfuenza del fatto riconducibile al diverso posizionamento dellascala interna quanto ad aumenti di volume e modifiche sostanziali,entrambi da escludere in concreto sulla base della disposta consulenzatecnica d’ufficio, e di conseguenza la suscettibilità di sanatoria dellospostamento;Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026- in conclusione, l’insussistenza di un inadempimento dell’appaltatricedi gravità tale da giustificare la risoluzione del complessivo rapportonegoziale.La Corte di merito non ha, quindi, omesso o escluso dalla materia delcontendere le difformità delle opere realizzate dall’appaltatrice ma haritenuto che le allegazioni dei committenti in ordine all’inadempimentodella controparte fossero state esplicitate in concreto solo in relazione almancato rispetto del termine per il compimento dei lavori e allospostamento della scala interna -profili esaminati entrambi dal primoGiudice -, non essendovi altre difformità specificate.I ricorrenti non hanno indicato, in modo specifico nel rispetto deldisposto dell’art. 366 c.p.c., quali sarebbero gli ulteriori vizi e difetti deilavori eseguiti in concreto allegati tempestivamente e identificatichiaramente, in quale atto e in quale momento del processo, ma hannocontinuato a fare riferimento a non meglio precisate difformità lamentate;anche il richiamo al mancato rispetto del termine, affermato essenziale,viene effettuato attraverso il riferimento al contenuto della comparsa dicostituzione e risposta di primo grado ma, a fronte di una valutazione sulpunto operata dal primo Giudice ed emergente dalla sentenza d’appello,non viene offerta alcuna indicazione - che sarebbe stata invece necessariaper il disposto della norma richiamata - in ordine all’esistenza econsistenza della contestazione che sull’esclusione del rilievo del termineper l’esecuzione delle opere appaltate avrebbe dovuto essere effettuata,ex art. 342 c.p.c., con l’atto di appello.I soli profili di inadempimento concretamente contestati – e, quindi, diallegazione non generica- sono stati considerati quelli relativi e allospostamento della scala interna e alla violazione della clausola 10 delcontratto di appalto contenente il divieto di subappalto, e la Corte dimerito li ha verificati - come già aveva fatto il Giudice di primo grado -non ritenendoli significativi ai fini della loro pretesa idoneità a fondare unNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026inadempimento grave ai sensi degli artt. 1453-1455 c.c., in tesi imputabilealla società appaltatrice.Non si riscontra, pertanto, nell’operato della Corte d’Appello di Napolialcuna violazione di legge, con riguardo alle norme richiamate dairicorrenti.

Le eccezioni sollevate fin dal giudizio di primo grado sono statevagliate in ordine all’adeguatezza dell’allegazione e quelle ritenuteammissibili sono state esaminate in entrambi i gradi di giudizio secondovalutazioni conformi.

La critica sollevata dai ricorrenti, pur prospettatacome violazione rientrante nell’ambito dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., vuolein realtà provocare una diversa interpretazione e valutazione delleemergenze istruttorie rispetto a quella operata in modo plausibile daiGiudici di merito, da sostituire ad essa, inammissibilmente in sede dilegittimità in presenza - come nel caso di specie - di supportomotivazionale effettivo e logico e in un contesto in cui non può trovareapplicazione il disposto dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.4.

Con un secondo motivo di critica [OSCURATO:PERSONA] e Maddalena MariaLecce si dolgono della violazione e (ovvero) falsa applicazione di normedi diritto ed, in particolare, dell’art. 1656 c.c., con riguardo al combinatodisposto degli artt. 1322, 1372 e 1455 c.c. in relazione alla censuraipotizzata al n.3 dell’art. 360 c.p.c. .Non sarebbe condivisibile, secondo i ricorrenti, l’assunto della Corted’Appello di Napoli, in base al quale la violazione del divieto di subappaltonon costituirebbe un inadempimento tanto grave da giustificare larisoluzione del complesso rapporto contrattuale imputabile all’impresaappaltatrice - e promissaria acquirente -.

Il profilo non sarebbe stato benvalutato dalla Corte di merito, la quale non avrebbe tenuto conto del fattoche, per parte della dottrina, la violazione del divieto di subappaltocomporterebbe la nullità/annullabilità anche del contratto di appalto,mentre per altra parte costituirebbe un inadempimento da solo idoneo agiustificare la risoluzione.Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/20264.1.

Il motivo è infondato.La Corte d’Appello di Napoli ha tenuto conto che le parti avevanopattuito, alla clausola 10, il divieto di subappalto - negli stessi terminiindividuati dall’art. 1656 c.c. - e ha valutato il comportamentodell’impresa, pacificamente violativo della clausola, in termini diinadempimento escludendo che esso rivestisse una gravità tale dagiustificare la risoluzione negoziale: ciò sia perché dell’opera delsubappaltatore rispondeva comunque solo l’appaltatrice nei confronti deicommittenti, sia perché il diverso posizionamento della scala interna,sanabile in quanto non comportante modifiche di volumetria, non era statoprovato che fosse ascrivibile ad iniziativa autonoma dei subappaltatori.La necessità di interpretazione del disposto dell’art. 1656 c.c. si èposta per inquadrare prima di tutto i rapporti tra il contratto di appalto e ilcontratto di subappalto e per valutare anche le conseguenze sul contrattodi appalto della violazione del divieto di subappalto - non in assoluto, ma -in assenza di autorizzazione del committente.E’ già stato affermato da questa Corte che il subappalto è un contrattoavente natura derivata dal contratto base di appalto, ma autonomorispetto ad esso, perché instaura un rapporto obbligatorio tra appaltatoree subappaltatore, cui l'originario committente rimane estraneo, nonacquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso ilsubappaltatore anche quando ne abbia autorizzato la stipula ex art. 1656c.c. (cfr., in tal senso, Cass. n. 240/2025 e, tra le altre, Cass. n.14870/2025, Cass. n. 18745/2010, Cass. n. 3659/2009, Cass.n.9684/2000).

Il contratto di subappalto è un contratto di appalto incui è esaltato il profilo della dipendenza funzionale tra negozi, poichél’assuntore reimpiega la posizione contrattuale derivante da un rapporto incorso di esecuzione.

Il secondo contratto è distinto dal contratto base,sebbene sia da esso derivato logicamente e cronologicamente, sia sulpiano soggettivo – in quanto il subappalto coinvolge un soggetto terzoNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026rispetto alle parti dell’appalto principale, oltre ad attribuire un ruoloinverso all’appaltatore del contratto principale, che diviene committentenel subappalto –, sia sul piano oggettivo, poiché il subappalto èfunzionalmente dipendente dal contratto principale : nel subappalto -anche quando autorizzato- si instaura un rapporto obbligatorioautonomo tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente èestraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamenteverso il subappaltatore (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del 07/03/2024;Sez. 2, Sentenza n. 16917 del 02/08/2011; Sez. 1, Sentenza n. 23903 del11/11/2009; Sez. 2, Sentenza n. 5237 del 29/05/1999; Sez. 2, Sentenzan. 8202 del 11/08/1990) - le parti tra virgolette sono riprese dallamotivazione di Cass. n. 240/2025 -.La possibile valutazione delle conseguenze della stipula di un contrattodi subappalto non autorizzato ex art. 1656 c.c. in termini di nullità -relativa, eccepibile dal solo committente - o di annullabilità è stataprospettata in dottrina con riferimento non al contratto di appalto originario ma a quello di subappalto dal primo derivato: secondo undiverso più recente orientamento (da ritenersi preferibile e che trovariscontro in sede giurisprudenziale) si deve invece considerare comunquepienamente valido, ma inefficace nei confronti del committente originario,anche il contratto di subappalto.In relazione al contratto originario di appalto, per entrambe leimpostazioni sopra riportate, la stipula di un contratto di subappalto daparte dell’appaltatore senza l’autorizzazione del committente determinacomunque solo una situazione di inadempimento, da valutare secondo ledisposizioni ordinarie in materia.Poiché nel caso di specie non sono in discussione i rapporti sorti dalcontratto di subappalto ma quelli relativi al contratto di appalto originario,non vi è motivo di approfondire quale sia l’interpretazione più correttadelle conseguenze da trarre per il rapporto di subappalto dalla mancanzaNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026di autorizzazione del committente originario - e, prima ancora, se laquestione sia stata tempestivamente introdotta nel processo -: occorreinvece stabilire, in relazione al contratto originario, se la violazione deldivieto di subappalto non autorizzato possa costituire di per séinadempimento grave, anche in considerazione dell’esistenza - evidenziatadai ricorrenti - di una clausola negoziale, che nel caso di specie è laclausola 10, la quale ribadisce nell’ambito della regolamentazione diinteressi specificamente dettata per il rapporto d’appalto il contenutodell’art. 1656 c.c.Non si ritiene possibile far derivare dal solo disposto dell’art. 1656 c.c.non derogato pattiziamente e/o dalla sola esistenza della clausolanegoziale meramente ripetitiva - come nel caso di specie - del suocontenuto una indicazione della volontà delle parti contraenti di attribuirerilievo di gravità significativo per la prosecuzione del rapporto negozialeall’inadempimento del divieto di subappalto.Da una parte, infatti, nei rapporti tra le parti contraenti il subappaltonon autorizzato concluso dall’appaltatrice non ha alcuna rilevanza diretta,dovendo essa rispondere nei confronti del committente anchedell’esecuzione delle opere subappaltate e dei vizi e difetti presentati dallestesse senza possibilità di sollevare eccezioni correlate ai rapporti con ilsubappaltatore.

Dall’altra la sola reiterazione del divieto di legge in unaclausola contrattuale non determina automaticamente l’attribuzione al suorispetto in sede di adempimento di un’importanza tale da incidere in mododiretto sul mantenimento del vincolo negoziale, perché lo strumentointeressi raggiunta con l’accordo concluso, una rilevanza oggettivaprevalutata in termini di gravità, determinante per il suo permanere invita, a specifiche modalità di adempimento pattuite è costituito dall’art.1456 c.c. (cfr., per utili spunti di riflessione su questi temi e a confermadelle considerazioni svolte, Cass. n.16346/2024, in motivazione, cheNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026conferma la necessità di una valutazione della non scarsa importanza, exart. 1455 c.c., della violazione del divieto di subappalto per affermarne larilevanza diretta ai fini della risoluzione del contratto principale di appaltonel solo caso di mancanza di idoneità tecnico-economica delsubappaltatore; nella stessa motivazione è altresì ben chiarito come la valutazione dell’intuitus debba intervenire, nell’ambito dell’appalto, non già in chiave puramente soggettiva, ma in una dimensioneoggettiva, collegata all’organizzazione dell’impresa di cui è titolarel’appaltatore, elemento su cui essenzialmente è riposta la fiducia delcommittente e tale da implicare che assuma rilievo non l’intuitus personaebensì l’intuitus impresae, secondo appunto l’elemento oggettivodell’idoneità ed affidabilità della struttura organizzativa, con lapredisposizione dei mezzi necessari , aspetto non automaticamentecompromesso dall’affidamento in subappalto di una specifica e bendelimitata opera programmata ).Ne consegue che la semplice previsione contrattuale del divieto disubappalto senza autorizzazione - sovrapponibile, come detto, a quello giàenucleabile dall’art. 1656 c.c. - non è idonea a precostituire pattiziamentela valutazione di gravità dell’inadempimento ad essa.I criteri di valutazione per la verifica della gravità dell’inadempimentoda prendere a riferimento erano pertanto, in concreto, quelli di cui agliartt. 1453 e s. c.c., sulla cui base la Corte di merito - e prima,conformemente, il Tribunale di Nola - ha escluso che il comportamentodella società appaltatrice -violativo del divieto di subappalto e realizzativodell’opera in parziale difformità quanto alla posizione della scala interna -potesse costituire inadempimento grave.

I ricorrenti richiamano ancora lanon conformità edilizia, pur sanabile, della scala interna a conferma dellagravità dell’inadempimento della controricorrente affermandol’attribuzione della realizzazione del manufatto in modo difformeall’intervento dei subappaltatori ma la questione è stata valutata dallaNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026Corte di merito, che ha considerato non grave la difformità richiamatasottolineando pure la totale assenza di riscontri probatori in ordine allapossibilità di ascrivere detta difformità ad una scelta autonoma deisubappaltatori.

Peraltro, detto rilievo della Corte è stato soloapparentemente contrastato dai ricorrenti, che si sono limitati acontrapporre una apodittica affermazione di contenuto contrario.Anche per la censura in esame non ricorrono in concreto ipotesi diviolazione di legge sussumibili nell’ambito del disposto dell’art. 360 co. 1n. 3 c.p.c., ma si vorrebbe ottenere – attraverso la loro deduzione - unareinterpretazione del testo negoziale e degli altri elementi probatoriacquisiti al processo nel senso auspicato dai ricorrenti, reinterpretazioneinammissibile in questa sede per gli stessi motivi già evidenziatinell’esame del primo motivo di ricorso.5.

Con il terzo motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti lamentanola violazione e (ovvero) falsa applicazione di norme di diritto ed, inparticolare, dell’art. 1671 c.c., con riferimento agli artt. 1453, 1455, 1460,1656 e 2697 c.c. e 116-112 c.p.c., sempre in relazione alla censura –ipotizzata – di cui al n. 3 dell’art.360 c.p.c. .La Corte di merito avrebbe sostanzialmente aderito alla tesi delTribunale di Nola secondo cui l’art. 1671 c.c., a seguito di scelta negozialedelle parti, può connotarsi per effetti diversi da quelli previsti dalladisposizione normativa: nel caso di specie ciò sarebbe avvenuto attraversola previsione della clausola di cui all’art. 8 del contratto di appalto, conlimitazione del dovuto a favore dell’impresa, in caso di recesso, al solocorrispettivo per le opere effettuate e complete, collaudabili alla data delrecesso.

Di conseguenza sarebbero stati riconosciuti alla controparte €217.503,14, di cui € 70.000,00 per la restituzione di caparra e acconti edil rimanente per i lavori effettuati.Non sarebbe condivisibile, secondo i ricorrenti, l’assunto della Corted’Appello di Napoli in base al quale, in relazione all’indennità ex art. 1671Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026c.c., non sarebbe rilevante il dedotto inadempimento dell’appaltatriceconsistito nella realizzazione di una scala abusiva perché, senza sanatoria,la scala non avrebbe potuto essere opera collaudabile.

Ciò rileva, secondoi ricorrenti, anche in considerazione del fatto che l’art. 1671 c.c. siapplicherebbe solo al recesso ad nutum e non al recesso per giusta causaoperato in concreto dai committenti, conseguente all’inadempimentodell’appaltatrice per i plurimi profili già evidenziati: comunque la normanon si potrebbe applicare per l’esecuzione di lavori non collaudabili se nonprevia sanatoria.

La ricostruzione giuridica proposta non sarebbe scalfita,secondo i ricorrenti che pure danno atto di come il documento nonsarebbe stato valorizzato dalla Corte di merito, nemmeno dalla scritturaprivata del 13.10.2009 erroneamente qualificata dal Tribunale di Nolacome di risoluzione per mutuo dissenso: la scrittura richiamata nonrappresenterebbe la manifestazione di una volontà solutoria ma ilreciproco riconoscimento dell’avvenuto verificarsi di un evento risolutivo,senza riconoscimento o esclusione di responsabilità.5.1.

Il motivo deve essere disatteso.Nel contratto di appalto, il recesso unilaterale del committente previstodall'art. 1671 c.c. costituisce esercizio di un diritto potestativo e, cometale, non esige che ricorra una giusta causa e non richiedeconseguentemente l’esistenza di un inadempimento dell’appaltatrice e lasua valutazione in termini di importanza e gravità (cfr. Cass. n.9645/2011); l’esercizio del recesso ai sensi della norma richiamatacomporta, quindi, lo scioglimento del contratto senza necessità di indaginisull'importanza e gravità dell'inadempimento, le quali sono rilevantisoltanto quando il committente pretenda dall'appaltatore il risarcimentodel danno per inadempimento, nonostante l’esercizio del dirittopotestativo di recedere dal contratto (cfr. Cass. n. 2130/2017).

Insostanza, non è dato distinguere, per il disposto dell’art. 1671 c.c., trarecesso ad nutum e recesso per giusta causa: il recesso di per sé èNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026legittimo senza che sia necessario individuarne la ragione in uncomportamento inadempiente della controparte; la valutazionedell’esistenza ed entità dell’inadempimento dell’impresa appaltatricediventa rilevante non ai fini della legittimità del recesso ma – come giàposto in risalto - ai fini della valutazione della domanda risarcitoriaeventualmente esercitata - che, nel caso di specie non appare essere stataarticolata specificamente, se non attraverso la richiesta di trattenimentodella caparra confirmatoria ricevuta in relazione al contratto preliminare dicompravendita, riportata nelle conclusioni degli appellanti, attualiricorrenti, presenti nella sentenza di appello -.Dalle considerazioni svolte consegue che, ai fini del riconoscimento allacontroricorrente del controvalore delle opere effettivamente eseguite, ilfatto che essa fosse o meno gravemente inadempiente non è rilevante,perché il recesso ex art. 1671 c.c. sarebbe stato legittimamenteesercitabile anche ove l’appaltatrice fosse stata adempiente.In applicazione della Clausola 8 del contratto di appalto (riportata nelricorso), secondo la quale “Le parti convengono che in caso di recesso deicommittenti ex art. 1671 c.c. all’impresa verranno riconosciuti solo i lavoriregolarmente effettuati e completi, cioè collaudabili alla data del recesso”- non anche il mancato guadagno -, la Corte di merito ha ritenuto corretto- senza censure in questa sede da parte dell’impresa - il riconoscimento afavore dell’appaltatrice del solo controvalore delle opere, senza indennitàulteriori, sul presupposto che le conseguenze economiche derivantidall’art. 1671 c.c. fossero state legittimamente limitate in sede negoziale.I ricorrenti lamentano che la scala in posizione difforme non sarebbestata opera collaudabile alla data del recesso, mancando la necessariasanatoria: l’assunto non tiene conto che la Corte di merito ha fondatoproprio sulla sicura possibilità di sanatoria - emergente dalla dispostaconsulenza tecnica d’ufficio - la collaudabilità dell’opera, già terminata almomento del recesso, previa sua regolarizzazione.Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026In conclusione, le critiche svolte dai ricorrenti con il motivo in esamenon integrano alcuna violazione di legge, perché risulta rispettato da partedella Corte d’Appello il disposto dell’art. 1671 c.c. quanto all’esclusionedella necessità di ricorrenza dell’inadempimento grave dell’impresaappaltatrice per la concreta operatività della norma.

Quanto allevalutazioni svolte nella sentenza sulle conseguenze economiche delrecesso dall’appalto operato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],esse sono state fondate dai Giudici di merito non sul disposto dell’art.1671 c.c. ma sulla clausola 8 del contratto concluso tra le parti: i ricorrentinon svolgono alcuna critica in ordine alla corretta interpretazione dellaclausola ex art. 1362 c.c., né avrebbero avuto interesse a farlo, essendola disposizione pattizia più favorevole rispetto alla norma richiamata.Quanto ai profili di inadempimento ascritti alla controparte, cheavrebbero rilievo, come sopra detto, ai fini risarcitori - ove si intendainterpretare in tal senso la richiesto di trattenimento della caparraricevuta, nell’ambito del complesso rapporto negoziale costituito dallastipula dei negozi preliminare di compravendita e definitivo di appalto -anche in ipotesi di recesso ex art. 1671 c.c., si osserva che i ricorrentirichiamano ancora una volta gli stessi addebiti già proposti ed esaminatinei precedenti motivi di ricorso, ritenuti conformemente dai giudici dimerito inidonei a fondare l’inadempimento grave di [OSCURATO:SOCIETA].- ora [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. -.6.

Con il quarto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e Maddalena MariaLecce prospettano la violazione e (ovvero) falsa applicazione di normedi diritto ed, in particolare, degli artt. 1385, 1552, 1555 e 1472 c.c., conriferimento al disposto degli artt. 1453, 1455, 1460, 1656 e 2697 c.c. edegli art. 116 e 112 c.p.c. ancora una volta in relazione alla censuraipotizzata al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. .I ricorrenti rilevano che non avrebbero dovuto essere condannati allarestituzione della caparra ricevuta, che anzi avevano diritto a ritenereNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026 ai sensi dell’art. 1385 cod. civ. per effetto del “recesso” formulato come promittenti permutanti.

Il fatto di aver previsto come parzialepagamento del prezzo della compravendita del terreno la costruzione delvillino sulla loro proprietà avrebbe comportato infatti la stipula, attraversoi due richiamati negozi collegati, di un negozio giuridico rientrante nello schema legale tipico della permuta di bene presente con benefuturo, con conseguente applicazione, attraverso l’art. 1555 c.c., dell’art.1472 c.c., secondo il quale l’acquisto della costruzione erigenda viene averificarsi, senza necessità di altre dichiarazioni di volontà, non appena lacosa viene ad esistenza.

Il recesso per giusta causa operato daicommittenti sarebbe stato giustificato dall’inadempimentodell’appaltatrice, sia in relazione alla violazione del divieto di subappalto,sia con riferimento all’obbligo di eseguire i lavori a regola d’arte, sia inrelazione alla loro consegna entro il termine essenziale, che avrebbe incisosulla possibilità di considerare venuto ad esistenza il bene futuro dapermutare, possibilità esclusa appunto per fatto dell’impresa.6.1.

Il motivo, per quanto è dato comprendere del suo contenuto,esposto in termini piuttosto involuti, non può considerarsi fondato.La restituzione della caparra -solo della caparra, non del suo doppio -e degli acconti ricevuti dai ricorrenti in relazione al contratto preliminare dicompravendita è stata disposta dai Giudici di merito in considerazionedell’intervenuto scioglimento dei vincoli negoziali tra le parti, per le ragionisopra illustrate, e del mancato riconoscimento agli inadempimentidell’impresa di quella gravità e consistenza tali da giustificare unarisoluzione ascrivibile a sua responsabilità, ex artt. 1453-1455 c.c.Gli argomenti spesi dai ricorrenti ripropongono ancora una volta lasussistenza del grave inadempimento dell’impresa appaltatrice per averrealizzato un’opera difforme, violando il divieto di subappalto e nonrispettando nemmeno il termine essenziale di consegna: l’articolazionedella veste giuridica esposta per argomentare il motivo di ricorso in esameNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026non supera il fatto che il grave inadempimento riproposto, che sarebbetale da giustificare il trattenimento della caparra, si fonda sugli stessielementi di fatto già sopra evidenziati ed esaminati ed è stato vagliato edescluso dalla Corte di appello - e, prima, dal Tribunale - all’esitodell’attività di interpretazione e valutazione del materiale istruttorio che èprerogativa del Giudice del merito - e che, in concreto, trova effettivo elogico supporto motivazionale nelle pronunce di primo e di secondo gradoconcordi -.7.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.8.

Le spese processuali del presente giudizio di legittimità si imputanosecondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per laproposizione del ricorso, se dovuto.Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:APPALTO PRIVATOAldo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] PUTiziana [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereChiara [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCesare [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 841/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viProperzio n.27, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -domiciliotelematico alla PEC: giuseppe.dimonda@pecavvocatinola.it--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. -già [OSCURATO:SOCIETA].- inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] domicilio digitale alla PEC:[OSCURATO:EMAIL].it--controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1928/2020depositata il 01/06/2020.Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2025dal [OSCURATO:PERSONA].Sentiti il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleRosa Maria dell'Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorso, e l'Avv.[OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente, entrambi presenti all’udienza.1. [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva il giudizio avanti al Tribunale diNola [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l’accertamentodella loro esclusiva responsabilità per l’esercizio del recesso dal contrattodi appalto e per la risoluzione del contratto preliminare di compravendita,contratti che erano stati entrambi conclusi tra le parti il 28.4.2008; lasocietà aveva chiesto la conseguente condanna dei convenuti alrisarcimento dei danni, da quantificare quantomeno nella misura deldoppio della caparra, alla restituzione delle somme versate in accontoprezzo e al pagamento dell’indennizzo ex art. 1671 c.c.A fondamento delle pretese azionate la società attrice avevaprospettato che:- il 28.4.2008 erano stati stipulati tra le parti due contratti: il primoera un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un terreno diproprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il secondo era uncontratto di appalto per la realizzazione di una villetta unifamiliare su unaporzione del terreno di proprietà dei venditori committenti;- il terreno promesso in vendita, sul quale era stato rilasciato ilpermesso a costruire quattro villette, sarebbe stato ceduto con esclusionedella porzione sulla quale sarebbe stata edificata la villetta commessa daiconvenuti, individuata come lotto D;- la cessione del terreno sarebbe stata retribuita con la costruzionedella villetta per € 500.000,00 e con la dazione di denaro per €220.000,00; per il preliminare di vendita era stata versata dall’impresauna caparra di € 40.000,00;Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026- dopo la stipula la società attrice aveva iniziato i lavori, che si eranointerrotti per il recesso esercitato dai committenti con lettera in data10/12.11.2008.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano ritualmentecostituiti affermando che l’inadempimento alle pattuizioni negozialiassunte era stato posto in essere dall’impresa la quale, non realizzandosecondo i tempi concordati la villetta sul lotto D oggetto del contratto diappalto, non aveva pagato il prezzo della compravendita del terrenooggetto del contratto preliminare al quale, conseguentemente, non avevapotuto seguire la stipula del contratto definitivo: a fondamentodell’inadempimento contestato alla società appaltatrice i convenutiavevano dedotto, in particolare, oltre al mancato rispetto del termineconcordato per l’ultimazione dei lavori della villetta, anche la violazione deldivieto di subappalto, imposto dall’art. 10 del contratto di appalto, nonchéla sussistenza di difformità nell’opera.Il Tribunale di Nola – con sentenza n. 1132/2015 - aveva parzialmenteaccolto le domande di [OSCURATO:SOCIETA]In particolare, ravvisato il collegamento negoziale tra il contrattopreliminare di compravendita e il contratto di appalto, aveva rilevato ilrecesso esercitato dai committenti ex art. 1671 c.c., aveva escluso lasussistenza di inadempimento imputabile all’appaltatrice, aveva dato attodell’intervenuta risoluzione del contratto preliminare e del contratto diappalto in base alla scrittura solutoria del 13.10.2009 e aveva dispostosulle conseguenze restitutorie (quanto alla caparra e agli acconti versatiper il contratto preliminare) e di pagamento (quanto alle opereeffettivamente eseguite in relazione al contratto di appalto), condannandoi convenuti a pagare all’impresa l’importo di € 217.503,14, oltre accessorie spese.Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/20262.

Avevano proposto appello [OSCURATO:PERSONA] e Maddalena MariaLecce: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA].,costituendosi ritualmente, aveva articolato appello incidentale.La Corte d’Appello di Napoli aveva – con la sentenza indicata inepigrafe - respinto entrambe le impugnazioni, compensando le spese dilite.A fondamento della decisione la Corte di merito aveva rilevato che:- l’inadempimento contrattuale della ditta appaltatrice rispetto allaclausola n. 10, di divieto di subappalto, non incideva sulla statuizione dicondanna pronunciata dal primo Giudice, essendo limitata alriconoscimento dell’indennità di cui all’art. 1671 c.c. per i lavorieffettivamente eseguiti dall’impresa;- la circostanza che i lavori fossero stati subappaltati a terzi nonrappresentava di per sé un grave inadempimento, idoneo a giustificare larisoluzione per colpa della società appaltatrice, essendo stata comunquel’opera realizzata, immune da vizi e rispondente alle esigenze dellacommittenza;- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avevano dedotto nellacomparsa di risposta per il giudizio di primo grado che le opere effettuatepresentavano difformità, né hanno allegato e provato che ilposizionamento della scala di collegamento tra i diversi piani del villinobifamiliare, in difformità rispetto al progetto approvato dai committenti edassentito dal Comune di Saviano, fosse da ricondurre ad una sceltaautonoma dei terzi subappaltatori e non si sarebbe verificata qualora ilavori non fossero stati subappaltati ; il diverso posizionamento dellascala inoltre non aveva comportato modifiche della volumetria némodifiche sostanziali ed era pertanto sanabile; in ogni caso, ilposizionamento della scala in modo diverso non poteva escludere il dirittoall’indennizzo ex art. 1671 c.c., nei limiti ridotti legittimamente concordatialla clausola 8 del contratto;Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026- la risoluzione del complesso rapporto negoziale intercorso tra le partinon poteva essere ascritta a inadempimento grave dell’appaltatricepromissaria acquirente e, di conseguenza, i committenti promittentivenditori non avevano il diritto di trattenere la caparra ricevuta, versata inrelazione al contratto preliminare e non al contratto di appalto;- non poteva essere accolto nemmeno l’appello incidentale dellasocietà, di richiesta di condanna della controparte, affermata gravementeinadempiente, al risarcimento del danno conseguente alla mancata stipuladel contratto definitivo di compravendita, e di richiesta di riconoscimentodi un maggior importo per le opere effettivamente realizzate e per ilmancato guadagno, ex art. 1671 c.c.3.

Contro la citata sentenza della Corte d’Appello di Napoli hannoproposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],articolato in quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., hadepositato controricorso evidenziando in primis l’inesistenza dellanotificazione del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte,chiedendo il rigetto del ricorso.Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative.Alla pubblica udienza del 16.10.2025, dopo la relazione delConsigliere, il [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba harichiamato e illustrato le conclusioni già depositate; l’avv. [OSCURATO:PERSONA],presente all’udienza, ha richiamato e illustrato le proprie difesenell’interesse della controricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Deve essere esaminata prima di tutto l’eccezione di inesistenzadella notificazione del ricorso per cassazione, sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026La società ha evidenziato di aver cambiato, nel corso del giudizio diappello, sia il difensore, sia il domicilio eletto: ciò era avvenuto con lacomparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente il25.6.2019, riscontrata dalla partecipazione del professionista subentranteall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dalla redazione da parte dello stesso dellacomparsa conclusionale in appello nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] eCostruzioni [OSCURATO:SOCIETA] notificazione del ricorso per cassazione è stataeffettuata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aldomicilio eletto dalla società al momento della originaria costituzione inappello, quindi presso il difensore poi sostituito, senza tenere conto delleindicazioni emergenti dalla comparsa di costituzione del 25.6.2019.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., la notificazione cosìeseguita sarebbe inesistente.1.1.

L’eccezione deve essere disattesa.La notificazione del ricorso, effettuata non al domicilio eletto presso ildifensore ritualmente sostituito nel corso del giudizio ma al domicilioeletto presso il difensore precedentemente nominato, non si puòconsiderare inesistente ma nulla.Si richiama, al riguardo, quanto rilevato dalle Sezioni unite di questaCorte con la sentenza n. 14916/2016, nel senso che Il luogo in cui lanotificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene aglielementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla suaindividuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento coldestinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come talesanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, aseguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solofine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione dellanotificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure suordine del giudice ex art. 291 c.p.c. .Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026Le pronunce successive si sono conformate al principio di dirittoespresso dalle richiamate Sezioni Unite, ancora richiamato in unasituazione analoga a quella sub iudice, nella sentenza n. 20840/2021, cheha ribadito come la notifica, in quel caso avente ad oggetto l'atto diappello effettuata presso l'originario difensore revocato, anziché pressoquello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, atteso che ilrequisito del "collegamento" (o del "riferimento") tra il luogodella notificazione e il destinatario non rientra tra gli elementi costitutiviessenziali (rinvenibili nell'attività di trasmissione, svolta da soggettoqualificato, dotato "ex lege" del relativo potere, nonché nella fase diconsegna, intesa come raggiungimento di uno degli esiti postivi dell'atto,in forza dei quali lo stesso possa considerarsi "ex lege" eseguito), idonei arendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, integrandonela fattispecie legale minima; pertanto, il requisito in parola si colloca fuoridal perimetro strutturale della notificazione e la sua assenza determinala nullità dell'atto processuale, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso lacostituzione dell'intimato o la sua rinnovazione, spontanea o su ordine delgiudice .Poiché nel caso di specie alla notifica del ricorso per cassazione,effettuata presso il precedente difensore e quindi senza tenere conto dellasua sostituzione nel corso del giudizio di appello, è seguita la costituzionenel giudizio di legittimità della società [OSCURATO:PERSONA] e Costruzionis.r.l., che ha depositato tempestivo controricorso, la nullità che è derivatadal vizio evidenziato è stata sanata con effetto ex tunc.2.

Prima di esaminare i motivi di ricorso proposti appare opportunochiarire quanto segue con riferimento agli accertamenti fattuali compiuti insede di merito.Non è in discussione l’esistenza, accertata dal primo Giudice e noncontrastata in sede di impugnazione né con l’appello principale, né conl’appello incidentale - e nemmeno con il presente ricorso -, di unNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026collegamento negoziale tra il contratto preliminare di compravendita delterreno di proprietà Lasorsa/Lecce e il contratto di appalto concluso tra ipromittenti venditori in qualità di committenti e [OSCURATO:SOCIETA].,appaltatrice e promissaria acquirente: l’edificazione della villetta oggettodel contratto di appalto costituiva la modalità di pagamento di parte delprezzo per la vendita del terreno.Nemmeno è in discussione che il contratto di appalto si sia risolto pereffetto del recesso esercitato ex art. 1671 c.c. dai committenti e che siaconseguentemente venuto meno anche il vincolo negoziale oggetto delcontratto preliminare di compravendita: gli stessi ricorrenti danno atto checon la scrittura del 13.10.2009 le parti avevano riconosciuto il solointervenuto scioglimento sia del contratto d’appalto, sia del contrattopreliminare (senza regolamentazione dei rapporti economico-risarcitoriconseguenti).Le critiche rivolte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aldecisum della Corte d’Appello riguardano infatti non il venir meno deivincoli negoziali tra le parti ma la mancata rilevazione e valorizzazionedell’inadempimento della società appaltatrice/promissaria acquirente,prospettato come grave e tale da giustificare l’esistenza dei presuppostiper una pronuncia di risoluzione - non del contratto di appalto, rispetto alquale era stato esercitato il recesso qualificato dai ricorrenti comesupportato da giusta causa , ma, in conseguenza del collegamentonegoziale evidenziato - del complesso rapporto negoziale intervenuto trale parti attraverso i due contratti richiamati, quindi del contrattopreliminare, con diritto al trattenimento della caparra confirmatoria.

Non sipone perciò questione per l’incompatibilità del recesso ex art. 1671 c.c.con una successiva domanda di risoluzione contrattuale: il recesso è statoesercitato in relazione al contratto di appalto mentre la richiestavalutazione dei presupposti per una pronuncia di risoluzione, da ascriverea grave inadempimento dell’appaltatrice, si inserisce nel complesso deiNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026rapporti negoziali collegati intervenuti tra le parti e riguarda piùpropriamente le conseguenze economiche da trarre dall’esercitato recessodall’appalto (secondo i ricorrenti alla controparte non dovrebbe esserericonosciuto nulla) e le conseguenze anche economiche derivate alcontratto preliminare (in relazione al quale sussisterebbe il loro diritto altrattenimento della caparra ricevuta).L’esame dei motivi di ricorso deve, pertanto, essere effettuato tenendoconto che non vi sono contestazioni sul fatto che i contratti collegati, diappalto e preliminare di compravendita immobiliare, conclusi tra le parti il28.4.2008 non sono più in essere.3.

Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e Maddalena MariaLecce prospettano la violazione e (o) falsa applicazione di norme didiritto ed, in particolare, degli art.112 e 166-167-183 c.p.c. in relazionealla censura ipotizzata al n.3 dell’art.360 c.p.c.

Secondo i ricorrenti la Corte di merito avrebbe erroneamente posto afondamento della decisione il convincimento che la violazione del divieto didare in subappalto i lavori a terzi non costituisce inadempimento grave aifini della giustificazione dell’esistenza dei presupposti per la risoluzione delcontratto (rectius, del complesso rapporto negoziale intervenuto tra leparti), ed avrebbe erroneamente ravvisato anche un difetto dicontestazione con riguardo ai termini di consegna dei lavori e alledifformità essenziali dell’opera, in particolare in relazione alposizionamento della scala.

La violazione da parte del Giudicante delledisposizioni relative agli art. 166, 167 e 183 c.p.c., conseguente al fattoche la contestazione richiamata vi sarebbe stata e sarebbe statatempestiva, comporterebbe la violazione del principio di corrispondenzatra il chiesto e il pronunciato: in particolare, non solo i ricorrenti avrebberotempestivamente evidenziato le difformità esistenti e la violazione deltermine di consegna (sulla quale la Corte avrebbe omesso qualsivogliapronuncia) ma, in rapporto alla scala, avrebbero anche fornito laNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026‘prova’ che il posizionamento della scala interna di collegamento tra idiversi piani del villino bifamiliare è stata frutto di una scelta autonomadelle imprese subappaltatrici, in difformità rispetto al progettoapprovato , difformità che non si sarebbe verificata se i lavori nonfossero stati subappaltati.3.1.

Il motivo è infondato.Nella prospettazione dei ricorrenti i rilievi effettuati alla sentenzad’appello quanto alla lamentata violazione degli artt. 166-167-168 c.p.c.sono funzionali a giustificare la violazione di omessa pronuncia, rilevanteex art. 112 c.p.c., perché si afferma che essendo state tempestivamenteallegate, contrariamente a quanto avrebbe ritenuto la Corte di merito,difformità delle opere eseguite e la mancanza di rispetto del terminepattuito qualificato come essenziale, l’assunta omissione della verificadelle stesse, idonee a fondare il grave inadempimento della societàappaltatrice in tesi rilevante per la pronuncia di risoluzione delcomplessivo rapporto negoziale, vizierebbe la sentenza per omessapronuncia.Si premette che Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio diomessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, cheil giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezioneautonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmenteformulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportatenel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente oper riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì,dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra eranostate proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità edella tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, laCorte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale", intanto puòesaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza alNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena diinammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, nonessendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo allaverifica degli stessi (così Cass. n.28072/2021; cfr. tra le altre, nellostesso senso, Cass. n.15367/201, Cass. n.16899/2023).Ne consegue che, affinché ricorra la violazione dell’art. 112 c.p.c., videvono essere domande ed eccezioni non valutate, specificamenteindividuate nel ricorso, sia in relazione al tempo di proposizione, sia inrelazione al contenuto, sia in relazione all’eventuale reiterazione inappello, nel rispetto del disposto dell’art. 366 c.p.c.: non costituiscono,invece, violazioni riferibili al disposto della norma richiamata l’omessaconsiderazione di circostanze di fatto e le valutazioni che, nell’ambitodell’esame delle circostanze di fatto fondanti le difese delle parti e dellavalutazione in genere del materiale istruttorio acquisito agli atti,comportino l’interpretazione e la valorizzazione di certi elementi rispettoad altri, ai fini decisori, di detto materiale.Le questioni relative all’omessa o inadeguata interpretazione evalorizzazione del materiale istruttorio in tanto sono proponibili in sede dilegittimità in quanto siano inquadrabili nel contesto di uno dei motividelineati dall’art. 360 c.p.c., sotto il profilo dell’omessa, apparente e/oinsanabilmente contraddittoria motivazione, nei termini delineati dalle SUcon la sentenza n.8053/2014 - sui cui principi di diritto si sono assestatele pronunce successive - rilevanti ex art. 360 n. 4 c.p.c. e/o dell’omessoesame di un fatto discusso decisivo, rilevante ex art. 360 co n. 5 c.p.c.solo per l’ipotesi in cui non vi siano decisioni conformi in primo e insecondo grado -; altrimenti vige il limite di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., chericorrerebbe nel caso di specie essendo conformi le sentenze di primo e disecondo grado.Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026La pronuncia d’appello e le critiche ad essa rivolte con il motivo diricorso in esame debbono pertanto essere vagliate nell’ambito dei principidi diritto delineati.La Corte di merito sottolinea che l’inadempimento contrattualedella ditta appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]., lamentato dagli appellanti,non incide sulla statuizione di condanna pronunciata dal primo Giudice,limitata al riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 1671 c.c. a favoredell’appaltatrice a seguito del recesso dei committenti.

Dopo aver datoaffermato la preesistenza del grave inadempimento dell’impresa rispetto alloro recesso e avevano lamentato a tal fine il mancato rispetto deltermine, affermato essenziale, per l’ultimazione dei lavori da partedell’appaltatrice e la violazione della clausola 10 in ordine al divieto disubappalto, e dopo aver riportato l’accertamento operato dal Tribunale inordine alla insussistenza di alcun ritardo imputabile all’appaltatricenell’esecuzione dell’opera , la Corte d’Appello ha, a fondamento delladecisione, evidenziato:- l’irrilevanza della violazione del divieto di subappalto, comportante diper sé la responsabilità dell’appaltatore anche per l’opera delsubappaltatore;- la mancata allegazione delle difformità delle opere e dellariconducibilità del diverso posizionamento della scala interna rispetto alprogetto a scelta autonoma dei terzi subappaltatori che non si sarebbeverificata se il subappalto non fosse stato disposto;- l’ininfuenza del fatto riconducibile al diverso posizionamento dellascala interna quanto ad aumenti di volume e modifiche sostanziali,entrambi da escludere in concreto sulla base della disposta consulenzatecnica d’ufficio, e di conseguenza la suscettibilità di sanatoria dellospostamento;Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026- in conclusione, l’insussistenza di un inadempimento dell’appaltatricedi gravità tale da giustificare la risoluzione del complessivo rapportonegoziale.La Corte di merito non ha, quindi, omesso o escluso dalla materia delcontendere le difformità delle opere realizzate dall’appaltatrice ma haritenuto che le allegazioni dei committenti in ordine all’inadempimentodella controparte fossero state esplicitate in concreto solo in relazione almancato rispetto del termine per il compimento dei lavori e allospostamento della scala interna -profili esaminati entrambi dal primoGiudice -, non essendovi altre difformità specificate.I ricorrenti non hanno indicato, in modo specifico nel rispetto deldisposto dell’art. 366 c.p.c., quali sarebbero gli ulteriori vizi e difetti deilavori eseguiti in concreto allegati tempestivamente e identificatichiaramente, in quale atto e in quale momento del processo, ma hannocontinuato a fare riferimento a non meglio precisate difformità lamentate;anche il richiamo al mancato rispetto del termine, affermato essenziale,viene effettuato attraverso il riferimento al contenuto della comparsa dicostituzione e risposta di primo grado ma, a fronte di una valutazione sulpunto operata dal primo Giudice ed emergente dalla sentenza d’appello,non viene offerta alcuna indicazione - che sarebbe stata invece necessariaper il disposto della norma richiamata - in ordine all’esistenza econsistenza della contestazione che sull’esclusione del rilievo del termineper l’esecuzione delle opere appaltate avrebbe dovuto essere effettuata,ex art. 342 c.p.c., con l’atto di appello.I soli profili di inadempimento concretamente contestati – e, quindi, diallegazione non generica- sono stati considerati quelli relativi e allospostamento della scala interna e alla violazione della clausola 10 delcontratto di appalto contenente il divieto di subappalto, e la Corte dimerito li ha verificati - come già aveva fatto il Giudice di primo grado -non ritenendoli significativi ai fini della loro pretesa idoneità a fondare unNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026inadempimento grave ai sensi degli artt. 1453-1455 c.c., in tesi imputabilealla società appaltatrice.Non si riscontra, pertanto, nell’operato della Corte d’Appello di Napolialcuna violazione di legge, con riguardo alle norme richiamate dairicorrenti.

Le eccezioni sollevate fin dal giudizio di primo grado sono statevagliate in ordine all’adeguatezza dell’allegazione e quelle ritenuteammissibili sono state esaminate in entrambi i gradi di giudizio secondovalutazioni conformi.

La critica sollevata dai ricorrenti, pur prospettatacome violazione rientrante nell’ambito dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., vuolein realtà provocare una diversa interpretazione e valutazione delleemergenze istruttorie rispetto a quella operata in modo plausibile daiGiudici di merito, da sostituire ad essa, inammissibilmente in sede dilegittimità in presenza - come nel caso di specie - di supportomotivazionale effettivo e logico e in un contesto in cui non può trovareapplicazione il disposto dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.4.

Con un secondo motivo di critica [OSCURATO:PERSONA] e Maddalena MariaLecce si dolgono della violazione e (ovvero) falsa applicazione di normedi diritto ed, in particolare, dell’art. 1656 c.c., con riguardo al combinatodisposto degli artt. 1322, 1372 e 1455 c.c. in relazione alla censuraipotizzata al n.3 dell’art. 360 c.p.c. .Non sarebbe condivisibile, secondo i ricorrenti, l’assunto della Corted’Appello di Napoli, in base al quale la violazione del divieto di subappaltonon costituirebbe un inadempimento tanto grave da giustificare larisoluzione del complesso rapporto contrattuale imputabile all’impresaappaltatrice - e promissaria acquirente -.

Il profilo non sarebbe stato benvalutato dalla Corte di merito, la quale non avrebbe tenuto conto del fattoche, per parte della dottrina, la violazione del divieto di subappaltocomporterebbe la nullità/annullabilità anche del contratto di appalto,mentre per altra parte costituirebbe un inadempimento da solo idoneo agiustificare la risoluzione.Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/20264.1.

Il motivo è infondato.La Corte d’Appello di Napoli ha tenuto conto che le parti avevanopattuito, alla clausola 10, il divieto di subappalto - negli stessi terminiindividuati dall’art. 1656 c.c. - e ha valutato il comportamentodell’impresa, pacificamente violativo della clausola, in termini diinadempimento escludendo che esso rivestisse una gravità tale dagiustificare la risoluzione negoziale: ciò sia perché dell’opera delsubappaltatore rispondeva comunque solo l’appaltatrice nei confronti deicommittenti, sia perché il diverso posizionamento della scala interna,sanabile in quanto non comportante modifiche di volumetria, non era statoprovato che fosse ascrivibile ad iniziativa autonoma dei subappaltatori.La necessità di interpretazione del disposto dell’art. 1656 c.c. si èposta per inquadrare prima di tutto i rapporti tra il contratto di appalto e ilcontratto di subappalto e per valutare anche le conseguenze sul contrattodi appalto della violazione del divieto di subappalto - non in assoluto, ma -in assenza di autorizzazione del committente.E’ già stato affermato da questa Corte che il subappalto è un contrattoavente natura derivata dal contratto base di appalto, ma autonomorispetto ad esso, perché instaura un rapporto obbligatorio tra appaltatoree subappaltatore, cui l'originario committente rimane estraneo, nonacquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso ilsubappaltatore anche quando ne abbia autorizzato la stipula ex art. 1656c.c. (cfr., in tal senso, Cass. n. 240/2025 e, tra le altre, Cass. n.14870/2025, Cass. n. 18745/2010, Cass. n. 3659/2009, Cass.n.9684/2000).

Il contratto di subappalto è un contratto di appalto incui è esaltato il profilo della dipendenza funzionale tra negozi, poichél’assuntore reimpiega la posizione contrattuale derivante da un rapporto incorso di esecuzione.

Il secondo contratto è distinto dal contratto base,sebbene sia da esso derivato logicamente e cronologicamente, sia sulpiano soggettivo – in quanto il subappalto coinvolge un soggetto terzoNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026rispetto alle parti dell’appalto principale, oltre ad attribuire un ruoloinverso all’appaltatore del contratto principale, che diviene committentenel subappalto –, sia sul piano oggettivo, poiché il subappalto èfunzionalmente dipendente dal contratto principale : nel subappalto -anche quando autorizzato- si instaura un rapporto obbligatorioautonomo tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente èestraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamenteverso il subappaltatore (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del 07/03/2024;Sez. 2, Sentenza n. 16917 del 02/08/2011; Sez. 1, Sentenza n. 23903 del11/11/2009; Sez. 2, Sentenza n. 5237 del 29/05/1999; Sez. 2, Sentenzan. 8202 del 11/08/1990) - le parti tra virgolette sono riprese dallamotivazione di Cass. n. 240/2025 -.La possibile valutazione delle conseguenze della stipula di un contrattodi subappalto non autorizzato ex art. 1656 c.c. in termini di nullità -relativa, eccepibile dal solo committente - o di annullabilità è stataprospettata in dottrina con riferimento non al contratto di appalto originario ma a quello di subappalto dal primo derivato: secondo undiverso più recente orientamento (da ritenersi preferibile e che trovariscontro in sede giurisprudenziale) si deve invece considerare comunquepienamente valido, ma inefficace nei confronti del committente originario,anche il contratto di subappalto.In relazione al contratto originario di appalto, per entrambe leimpostazioni sopra riportate, la stipula di un contratto di subappalto daparte dell’appaltatore senza l’autorizzazione del committente determinacomunque solo una situazione di inadempimento, da valutare secondo ledisposizioni ordinarie in materia.Poiché nel caso di specie non sono in discussione i rapporti sorti dalcontratto di subappalto ma quelli relativi al contratto di appalto originario,non vi è motivo di approfondire quale sia l’interpretazione più correttadelle conseguenze da trarre per il rapporto di subappalto dalla mancanzaNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026di autorizzazione del committente originario - e, prima ancora, se laquestione sia stata tempestivamente introdotta nel processo -: occorreinvece stabilire, in relazione al contratto originario, se la violazione deldivieto di subappalto non autorizzato possa costituire di per séinadempimento grave, anche in considerazione dell’esistenza - evidenziatadai ricorrenti - di una clausola negoziale, che nel caso di specie è laclausola 10, la quale ribadisce nell’ambito della regolamentazione diinteressi specificamente dettata per il rapporto d’appalto il contenutodell’art. 1656 c.c.Non si ritiene possibile far derivare dal solo disposto dell’art. 1656 c.c.non derogato pattiziamente e/o dalla sola esistenza della clausolanegoziale meramente ripetitiva - come nel caso di specie - del suocontenuto una indicazione della volontà delle parti contraenti di attribuirerilievo di gravità significativo per la prosecuzione del rapporto negozialeall’inadempimento del divieto di subappalto.Da una parte, infatti, nei rapporti tra le parti contraenti il subappaltonon autorizzato concluso dall’appaltatrice non ha alcuna rilevanza diretta,dovendo essa rispondere nei confronti del committente anchedell’esecuzione delle opere subappaltate e dei vizi e difetti presentati dallestesse senza possibilità di sollevare eccezioni correlate ai rapporti con ilsubappaltatore.

Dall’altra la sola reiterazione del divieto di legge in unaclausola contrattuale non determina automaticamente l’attribuzione al suorispetto in sede di adempimento di un’importanza tale da incidere in mododiretto sul mantenimento del vincolo negoziale, perché lo strumentointeressi raggiunta con l’accordo concluso, una rilevanza oggettivaprevalutata in termini di gravità, determinante per il suo permanere invita, a specifiche modalità di adempimento pattuite è costituito dall’art.1456 c.c. (cfr., per utili spunti di riflessione su questi temi e a confermadelle considerazioni svolte, Cass. n.16346/2024, in motivazione, cheNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026conferma la necessità di una valutazione della non scarsa importanza, exart. 1455 c.c., della violazione del divieto di subappalto per affermarne larilevanza diretta ai fini della risoluzione del contratto principale di appaltonel solo caso di mancanza di idoneità tecnico-economica delsubappaltatore; nella stessa motivazione è altresì ben chiarito come la valutazione dell’intuitus debba intervenire, nell’ambito dell’appalto, non già in chiave puramente soggettiva, ma in una dimensioneoggettiva, collegata all’organizzazione dell’impresa di cui è titolarel’appaltatore, elemento su cui essenzialmente è riposta la fiducia delcommittente e tale da implicare che assuma rilievo non l’intuitus personaebensì l’intuitus impresae, secondo appunto l’elemento oggettivodell’idoneità ed affidabilità della struttura organizzativa, con lapredisposizione dei mezzi necessari , aspetto non automaticamentecompromesso dall’affidamento in subappalto di una specifica e bendelimitata opera programmata ).Ne consegue che la semplice previsione contrattuale del divieto disubappalto senza autorizzazione - sovrapponibile, come detto, a quello giàenucleabile dall’art. 1656 c.c. - non è idonea a precostituire pattiziamentela valutazione di gravità dell’inadempimento ad essa.I criteri di valutazione per la verifica della gravità dell’inadempimentoda prendere a riferimento erano pertanto, in concreto, quelli di cui agliartt. 1453 e s. c.c., sulla cui base la Corte di merito - e prima,conformemente, il Tribunale di Nola - ha escluso che il comportamentodella società appaltatrice -violativo del divieto di subappalto e realizzativodell’opera in parziale difformità quanto alla posizione della scala interna -potesse costituire inadempimento grave.

I ricorrenti richiamano ancora lanon conformità edilizia, pur sanabile, della scala interna a conferma dellagravità dell’inadempimento della controricorrente affermandol’attribuzione della realizzazione del manufatto in modo difformeall’intervento dei subappaltatori ma la questione è stata valutata dallaNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026Corte di merito, che ha considerato non grave la difformità richiamatasottolineando pure la totale assenza di riscontri probatori in ordine allapossibilità di ascrivere detta difformità ad una scelta autonoma deisubappaltatori.

Peraltro, detto rilievo della Corte è stato soloapparentemente contrastato dai ricorrenti, che si sono limitati acontrapporre una apodittica affermazione di contenuto contrario.Anche per la censura in esame non ricorrono in concreto ipotesi diviolazione di legge sussumibili nell’ambito del disposto dell’art. 360 co. 1n. 3 c.p.c., ma si vorrebbe ottenere – attraverso la loro deduzione - unareinterpretazione del testo negoziale e degli altri elementi probatoriacquisiti al processo nel senso auspicato dai ricorrenti, reinterpretazioneinammissibile in questa sede per gli stessi motivi già evidenziatinell’esame del primo motivo di ricorso.5.

Con il terzo motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti lamentanola violazione e (ovvero) falsa applicazione di norme di diritto ed, inparticolare, dell’art. 1671 c.c., con riferimento agli artt. 1453, 1455, 1460,1656 e 2697 c.c. e 116-112 c.p.c., sempre in relazione alla censura –ipotizzata – di cui al n. 3 dell’art.360 c.p.c. .La Corte di merito avrebbe sostanzialmente aderito alla tesi delTribunale di Nola secondo cui l’art. 1671 c.c., a seguito di scelta negozialedelle parti, può connotarsi per effetti diversi da quelli previsti dalladisposizione normativa: nel caso di specie ciò sarebbe avvenuto attraversola previsione della clausola di cui all’art. 8 del contratto di appalto, conlimitazione del dovuto a favore dell’impresa, in caso di recesso, al solocorrispettivo per le opere effettuate e complete, collaudabili alla data delrecesso.

Di conseguenza sarebbero stati riconosciuti alla controparte €217.503,14, di cui € 70.000,00 per la restituzione di caparra e acconti edil rimanente per i lavori effettuati.Non sarebbe condivisibile, secondo i ricorrenti, l’assunto della Corted’Appello di Napoli in base al quale, in relazione all’indennità ex art. 1671Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026c.c., non sarebbe rilevante il dedotto inadempimento dell’appaltatriceconsistito nella realizzazione di una scala abusiva perché, senza sanatoria,la scala non avrebbe potuto essere opera collaudabile.

Ciò rileva, secondoi ricorrenti, anche in considerazione del fatto che l’art. 1671 c.c. siapplicherebbe solo al recesso ad nutum e non al recesso per giusta causaoperato in concreto dai committenti, conseguente all’inadempimentodell’appaltatrice per i plurimi profili già evidenziati: comunque la normanon si potrebbe applicare per l’esecuzione di lavori non collaudabili se nonprevia sanatoria.

La ricostruzione giuridica proposta non sarebbe scalfita,secondo i ricorrenti che pure danno atto di come il documento nonsarebbe stato valorizzato dalla Corte di merito, nemmeno dalla scritturaprivata del 13.10.2009 erroneamente qualificata dal Tribunale di Nolacome di risoluzione per mutuo dissenso: la scrittura richiamata nonrappresenterebbe la manifestazione di una volontà solutoria ma ilreciproco riconoscimento dell’avvenuto verificarsi di un evento risolutivo,senza riconoscimento o esclusione di responsabilità.5.1.

Il motivo deve essere disatteso.Nel contratto di appalto, il recesso unilaterale del committente previstodall'art. 1671 c.c. costituisce esercizio di un diritto potestativo e, cometale, non esige che ricorra una giusta causa e non richiedeconseguentemente l’esistenza di un inadempimento dell’appaltatrice e lasua valutazione in termini di importanza e gravità (cfr. Cass. n.9645/2011); l’esercizio del recesso ai sensi della norma richiamatacomporta, quindi, lo scioglimento del contratto senza necessità di indaginisull'importanza e gravità dell'inadempimento, le quali sono rilevantisoltanto quando il committente pretenda dall'appaltatore il risarcimentodel danno per inadempimento, nonostante l’esercizio del dirittopotestativo di recedere dal contratto (cfr. Cass. n. 2130/2017).

Insostanza, non è dato distinguere, per il disposto dell’art. 1671 c.c., trarecesso ad nutum e recesso per giusta causa: il recesso di per sé èNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026legittimo senza che sia necessario individuarne la ragione in uncomportamento inadempiente della controparte; la valutazionedell’esistenza ed entità dell’inadempimento dell’impresa appaltatricediventa rilevante non ai fini della legittimità del recesso ma – come giàposto in risalto - ai fini della valutazione della domanda risarcitoriaeventualmente esercitata - che, nel caso di specie non appare essere stataarticolata specificamente, se non attraverso la richiesta di trattenimentodella caparra confirmatoria ricevuta in relazione al contratto preliminare dicompravendita, riportata nelle conclusioni degli appellanti, attualiricorrenti, presenti nella sentenza di appello -.Dalle considerazioni svolte consegue che, ai fini del riconoscimento allacontroricorrente del controvalore delle opere effettivamente eseguite, ilfatto che essa fosse o meno gravemente inadempiente non è rilevante,perché il recesso ex art. 1671 c.c. sarebbe stato legittimamenteesercitabile anche ove l’appaltatrice fosse stata adempiente.In applicazione della Clausola 8 del contratto di appalto (riportata nelricorso), secondo la quale “Le parti convengono che in caso di recesso deicommittenti ex art. 1671 c.c. all’impresa verranno riconosciuti solo i lavoriregolarmente effettuati e completi, cioè collaudabili alla data del recesso”- non anche il mancato guadagno -, la Corte di merito ha ritenuto corretto- senza censure in questa sede da parte dell’impresa - il riconoscimento afavore dell’appaltatrice del solo controvalore delle opere, senza indennitàulteriori, sul presupposto che le conseguenze economiche derivantidall’art. 1671 c.c. fossero state legittimamente limitate in sede negoziale.I ricorrenti lamentano che la scala in posizione difforme non sarebbestata opera collaudabile alla data del recesso, mancando la necessariasanatoria: l’assunto non tiene conto che la Corte di merito ha fondatoproprio sulla sicura possibilità di sanatoria - emergente dalla dispostaconsulenza tecnica d’ufficio - la collaudabilità dell’opera, già terminata almomento del recesso, previa sua regolarizzazione.Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026In conclusione, le critiche svolte dai ricorrenti con il motivo in esamenon integrano alcuna violazione di legge, perché risulta rispettato da partedella Corte d’Appello il disposto dell’art. 1671 c.c. quanto all’esclusionedella necessità di ricorrenza dell’inadempimento grave dell’impresaappaltatrice per la concreta operatività della norma.

Quanto allevalutazioni svolte nella sentenza sulle conseguenze economiche delrecesso dall’appalto operato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],esse sono state fondate dai Giudici di merito non sul disposto dell’art.1671 c.c. ma sulla clausola 8 del contratto concluso tra le parti: i ricorrentinon svolgono alcuna critica in ordine alla corretta interpretazione dellaclausola ex art. 1362 c.c., né avrebbero avuto interesse a farlo, essendola disposizione pattizia più favorevole rispetto alla norma richiamata.Quanto ai profili di inadempimento ascritti alla controparte, cheavrebbero rilievo, come sopra detto, ai fini risarcitori - ove si intendainterpretare in tal senso la richiesto di trattenimento della caparraricevuta, nell’ambito del complesso rapporto negoziale costituito dallastipula dei negozi preliminare di compravendita e definitivo di appalto -anche in ipotesi di recesso ex art. 1671 c.c., si osserva che i ricorrentirichiamano ancora una volta gli stessi addebiti già proposti ed esaminatinei precedenti motivi di ricorso, ritenuti conformemente dai giudici dimerito inidonei a fondare l’inadempimento grave di [OSCURATO:SOCIETA].- ora [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. -.6.

Con il quarto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e Maddalena MariaLecce prospettano la violazione e (ovvero) falsa applicazione di normedi diritto ed, in particolare, degli artt. 1385, 1552, 1555 e 1472 c.c., conriferimento al disposto degli artt. 1453, 1455, 1460, 1656 e 2697 c.c. edegli art. 116 e 112 c.p.c. ancora una volta in relazione alla censuraipotizzata al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. .I ricorrenti rilevano che non avrebbero dovuto essere condannati allarestituzione della caparra ricevuta, che anzi avevano diritto a ritenereNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026 ai sensi dell’art. 1385 cod. civ. per effetto del “recesso” formulato come promittenti permutanti.

Il fatto di aver previsto come parzialepagamento del prezzo della compravendita del terreno la costruzione delvillino sulla loro proprietà avrebbe comportato infatti la stipula, attraversoi due richiamati negozi collegati, di un negozio giuridico rientrante nello schema legale tipico della permuta di bene presente con benefuturo, con conseguente applicazione, attraverso l’art. 1555 c.c., dell’art.1472 c.c., secondo il quale l’acquisto della costruzione erigenda viene averificarsi, senza necessità di altre dichiarazioni di volontà, non appena lacosa viene ad esistenza.

Il recesso per giusta causa operato daicommittenti sarebbe stato giustificato dall’inadempimentodell’appaltatrice, sia in relazione alla violazione del divieto di subappalto,sia con riferimento all’obbligo di eseguire i lavori a regola d’arte, sia inrelazione alla loro consegna entro il termine essenziale, che avrebbe incisosulla possibilità di considerare venuto ad esistenza il bene futuro dapermutare, possibilità esclusa appunto per fatto dell’impresa.6.1.

Il motivo, per quanto è dato comprendere del suo contenuto,esposto in termini piuttosto involuti, non può considerarsi fondato.La restituzione della caparra -solo della caparra, non del suo doppio -e degli acconti ricevuti dai ricorrenti in relazione al contratto preliminare dicompravendita è stata disposta dai Giudici di merito in considerazionedell’intervenuto scioglimento dei vincoli negoziali tra le parti, per le ragionisopra illustrate, e del mancato riconoscimento agli inadempimentidell’impresa di quella gravità e consistenza tali da giustificare unarisoluzione ascrivibile a sua responsabilità, ex artt. 1453-1455 c.c.Gli argomenti spesi dai ricorrenti ripropongono ancora una volta lasussistenza del grave inadempimento dell’impresa appaltatrice per averrealizzato un’opera difforme, violando il divieto di subappalto e nonrispettando nemmeno il termine essenziale di consegna: l’articolazionedella veste giuridica esposta per argomentare il motivo di ricorso in esameNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026non supera il fatto che il grave inadempimento riproposto, che sarebbetale da giustificare il trattenimento della caparra, si fonda sugli stessielementi di fatto già sopra evidenziati ed esaminati ed è stato vagliato edescluso dalla Corte di appello - e, prima, dal Tribunale - all’esitodell’attività di interpretazione e valutazione del materiale istruttorio che èprerogativa del Giudice del merito - e che, in concreto, trova effettivo elogico supporto motivazionale nelle pronunce di primo e di secondo gradoconcordi -.7.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.8.

Le spese processuali del presente giudizio di legittimità si imputanosecondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per laproposizione del ricorso, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., delle speseprocessuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi €5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva ecassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 16 ottobre 2025.Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteTiziana [OSCURATO:PERSONA] CarratoPDFinvalido *P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., delle speseprocessuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi €5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva ecassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 16 ottobre 2025.Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteTiziana [OSCURATO:PERSONA] CarratoPDFinvalido *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 841/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viProperzio n.27, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -domiciliotelematico alla PEC: giuseppe.dimonda@pecavvocatinola.it--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. -già [OSCURATO:SOCIETA].- inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] domicilio digitale alla PEC:[OSCURATO:EMAIL].it--controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1928/2020depositata il 01/06/2020.Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2025dal [OSCURATO:PERSONA].Sentiti il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleRosa Maria dell'Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorso, e l'Avv.[OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente, entrambi presenti all’udienza.1. [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva il giudizio avanti al Tribunale diNola [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l’accertamentodella loro esclusiva responsabilità per l’esercizio del recesso dal contrattodi appalto e per la risoluzione del contratto preliminare di compravendita,contratti che erano stati entrambi conclusi tra le parti il 28.4.2008; lasocietà aveva chiesto la conseguente condanna dei convenuti alrisarcimento dei danni, da quantificare quantomeno nella misura deldoppio della caparra, alla restituzione delle somme versate in accontoprezzo e al pagamento dell’indennizzo ex art. 1671 c.c.A fondamento delle pretese azionate la società attrice avevaprospettato che:- il 28.4.2008 erano stati stipulati tra le parti due contratti: il primoera un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un terreno diproprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il secondo era uncontratto di appalto per la realizzazione di una villetta unifamiliare su unaporzione del terreno di proprietà dei venditori committenti;- il terreno promesso in vendita, sul quale era stato rilasciato ilpermesso a costruire quattro villette, sarebbe stato ceduto con esclusionedella porzione sulla quale sarebbe stata edificata la villetta commessa daiconvenuti, individuata come lotto D;- la cessione del terreno sarebbe stata retribuita con la costruzionedella villetta per € 500.000,00 e con la dazione di denaro per €220.000,00; per il preliminare di vendita era stata versata dall’impresauna caparra di € 40.000,00;Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026- dopo la stipula la società attrice aveva iniziato i lavori, che si eranointerrotti per il recesso esercitato dai committenti con lettera in data10/12.11.2008.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano ritualmentecostituiti affermando che l’inadempimento alle pattuizioni negozialiassunte era stato posto in essere dall’impresa la quale, non realizzandosecondo i tempi concordati la villetta sul lotto D oggetto del contratto diappalto, non aveva pagato il prezzo della compravendita del terrenooggetto del contratto preliminare al quale, conseguentemente, non avevapotuto seguire la stipula del contratto definitivo: a fondamentodell’inadempimento contestato alla società appaltatrice i convenutiavevano dedotto, in particolare, oltre al mancato rispetto del termineconcordato per l’ultimazione dei lavori della villetta, anche la violazione deldivieto di subappalto, imposto dall’art. 10 del contratto di appalto, nonchéla sussistenza di difformità nell’opera.Il Tribunale di Nola – con sentenza n. 1132/2015 - aveva parzialmenteaccolto le domande di [OSCURATO:SOCIETA]In particolare, ravvisato il collegamento negoziale tra il contrattopreliminare di compravendita e il contratto di appalto, aveva rilevato ilrecesso esercitato dai committenti ex art. 1671 c.c., aveva escluso lasussistenza di inadempimento imputabile all’appaltatrice, aveva dato attodell’intervenuta risoluzione   del contratto preliminare e del contratto diappalto   in base alla scrittura solutoria del 13.10.2009 e aveva dispostosulle conseguenze restitutorie (quanto alla caparra e agli acconti versatiper il contratto preliminare) e di pagamento (quanto alle opereeffettivamente eseguite in relazione al contratto di appalto), condannandoi convenuti a pagare all’impresa l’importo di € 217.503,14, oltre accessorie spese.Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/20262. Avevano proposto appello [OSCURATO:PERSONA] e Maddalena MariaLecce: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA].,costituendosi ritualmente, aveva articolato appello incidentale.La Corte d’Appello di Napoli aveva – con la sentenza indicata inepigrafe - respinto entrambe le impugnazioni, compensando le spese dilite.A fondamento della decisione la Corte di merito aveva rilevato che:- l’inadempimento contrattuale della ditta appaltatrice rispetto allaclausola n. 10, di divieto di subappalto, non incideva sulla statuizione dicondanna pronunciata dal primo Giudice, essendo limitata alriconoscimento dell’indennità di cui all’art. 1671 c.c. per i lavorieffettivamente eseguiti dall’impresa;- la circostanza che i lavori fossero stati subappaltati a terzi nonrappresentava di per sé un grave inadempimento, idoneo a giustificare larisoluzione per colpa della società appaltatrice, essendo stata comunquel’opera realizzata, immune da vizi e rispondente alle esigenze dellacommittenza;- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avevano dedotto nellacomparsa di risposta per il giudizio di primo grado che le opere effettuatepresentavano   difformità, né hanno allegato e provato che ilposizionamento della scala di collegamento tra i diversi piani del villinobifamiliare, in difformità rispetto al progetto approvato dai committenti edassentito dal Comune di Saviano, fosse da ricondurre ad una sceltaautonoma dei terzi subappaltatori e non si sarebbe verificata qualora ilavori non fossero stati subappaltati  ; il diverso posizionamento dellascala inoltre non aveva comportato modifiche della volumetria némodifiche sostanziali ed era pertanto sanabile; in ogni caso, ilposizionamento della scala in modo diverso non poteva escludere il dirittoall’indennizzo ex art. 1671 c.c., nei limiti ridotti legittimamente concordatialla clausola 8 del contratto;Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026- la risoluzione del complesso rapporto negoziale intercorso tra le partinon poteva essere ascritta a inadempimento grave dell’appaltatricepromissaria acquirente e, di conseguenza, i committenti promittentivenditori non avevano il diritto di trattenere la caparra ricevuta, versata inrelazione al contratto preliminare e non al contratto di appalto;- non poteva essere accolto nemmeno l’appello incidentale dellasocietà, di richiesta di condanna della controparte, affermata gravementeinadempiente, al risarcimento del danno conseguente alla mancata stipuladel contratto definitivo di compravendita, e di richiesta di riconoscimentodi un maggior importo per le opere effettivamente realizzate e per ilmancato guadagno, ex art. 1671 c.c.3. Contro la citata sentenza della Corte d’Appello di Napoli hannoproposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],articolato in quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., hadepositato controricorso evidenziando in primis l’inesistenza dellanotificazione del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte,chiedendo il rigetto del ricorso.Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative.Alla pubblica udienza del 16.10.2025, dopo la relazione delConsigliere, il [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba harichiamato e illustrato le conclusioni già depositate; l’avv. [OSCURATO:PERSONA],presente all’udienza, ha richiamato e illustrato le proprie difesenell’interesse della controricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve essere esaminata prima di tutto l’eccezione di inesistenzadella notificazione del ricorso per cassazione, sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026La società ha evidenziato di aver cambiato, nel corso del giudizio diappello, sia il difensore, sia il domicilio eletto: ciò era avvenuto con lacomparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente il25.6.2019, riscontrata dalla partecipazione del professionista subentranteall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dalla redazione da parte dello stesso dellacomparsa conclusionale in appello nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] eCostruzioni [OSCURATO:SOCIETA] notificazione del ricorso per cassazione è stataeffettuata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aldomicilio eletto dalla società al momento della originaria costituzione inappello, quindi presso il difensore poi sostituito, senza tenere conto delleindicazioni emergenti dalla comparsa di costituzione del 25.6.2019.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., la notificazione cosìeseguita sarebbe inesistente.1.1. L’eccezione deve essere disattesa.La notificazione del ricorso, effettuata non al domicilio eletto presso ildifensore ritualmente sostituito nel corso del giudizio ma al domicilioeletto presso il difensore precedentemente nominato, non si puòconsiderare inesistente ma nulla.Si richiama, al riguardo, quanto rilevato dalle Sezioni unite di questaCorte  con la sentenza n. 14916/2016, nel senso che   Il luogo in cui lanotificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene aglielementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla suaindividuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento coldestinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come talesanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, aseguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solofine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione dellanotificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure suordine del giudice ex art. 291 c.p.c.  .Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026Le pronunce successive si sono conformate al principio di dirittoespresso dalle richiamate Sezioni Unite, ancora richiamato in unasituazione analoga a quella sub iudice, nella sentenza n. 20840/2021, cheha ribadito come la notifica, in quel caso avente ad oggetto l'atto diappello   effettuata presso l'originario difensore revocato, anziché pressoquello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, atteso che ilrequisito del "collegamento" (o del "riferimento") tra il luogodella notificazione e il destinatario non rientra tra gli elementi costitutiviessenziali (rinvenibili nell'attività di trasmissione, svolta da soggettoqualificato, dotato "ex lege" del relativo potere, nonché nella fase diconsegna, intesa come raggiungimento di uno degli esiti postivi dell'atto,in forza dei quali lo stesso possa considerarsi "ex lege" eseguito), idonei arendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, integrandonela fattispecie legale minima; pertanto, il requisito in parola si colloca fuoridal perimetro strutturale della notificazione e la sua assenza determinala nullità dell'atto processuale, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso lacostituzione dell'intimato o la sua rinnovazione, spontanea o su ordine delgiudice  .Poiché nel caso di specie alla notifica del ricorso per cassazione,effettuata presso il precedente difensore e quindi senza tenere conto dellasua sostituzione nel corso del giudizio di appello, è seguita la costituzionenel giudizio di legittimità della società [OSCURATO:PERSONA] e Costruzionis.r.l., che ha depositato tempestivo controricorso, la nullità che è derivatadal vizio evidenziato è stata sanata con effetto ex tunc.2. Prima di esaminare i motivi di ricorso proposti appare opportunochiarire quanto segue con riferimento agli accertamenti fattuali compiuti insede di merito.Non è in discussione l’esistenza, accertata dal primo Giudice e noncontrastata in sede di impugnazione né con l’appello principale, né conl’appello incidentale - e nemmeno con il presente ricorso -, di unNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026collegamento negoziale tra il contratto preliminare di compravendita delterreno di proprietà Lasorsa/Lecce e il contratto di appalto concluso tra ipromittenti venditori in qualità di committenti e [OSCURATO:SOCIETA].,appaltatrice e promissaria acquirente: l’edificazione della villetta oggettodel contratto di appalto costituiva la modalità di pagamento di parte delprezzo per la vendita del terreno.Nemmeno è in discussione che il contratto di appalto si sia risolto pereffetto del recesso esercitato ex art. 1671 c.c. dai committenti e che siaconseguentemente venuto meno anche il vincolo negoziale oggetto delcontratto preliminare di compravendita: gli stessi ricorrenti danno atto checon la scrittura del 13.10.2009 le parti avevano riconosciuto il solointervenuto scioglimento sia del contratto d’appalto, sia del contrattopreliminare (senza regolamentazione dei rapporti economico-risarcitoriconseguenti).Le critiche rivolte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aldecisum della Corte d’Appello riguardano infatti non il venir meno deivincoli negoziali tra le parti ma la mancata rilevazione e valorizzazionedell’inadempimento della società appaltatrice/promissaria acquirente,prospettato come grave e tale da giustificare l’esistenza dei presuppostiper una pronuncia di risoluzione - non del contratto di appalto, rispetto alquale era stato esercitato il recesso qualificato dai ricorrenti comesupportato da   giusta causa  , ma, in conseguenza del collegamentonegoziale evidenziato - del complesso rapporto negoziale intervenuto trale parti attraverso i due contratti richiamati, quindi del contrattopreliminare, con diritto al trattenimento della caparra confirmatoria. Non sipone perciò questione per l’incompatibilità del recesso ex art. 1671 c.c.con una successiva domanda di risoluzione contrattuale: il recesso è statoesercitato in relazione al contratto di appalto mentre la richiestavalutazione dei presupposti per una pronuncia di risoluzione, da ascriverea grave inadempimento dell’appaltatrice, si inserisce nel complesso deiNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026rapporti negoziali collegati intervenuti tra le parti e riguarda piùpropriamente le conseguenze economiche da trarre dall’esercitato recessodall’appalto (secondo i ricorrenti alla controparte non dovrebbe esserericonosciuto nulla) e le conseguenze anche economiche derivate alcontratto preliminare (in relazione al quale sussisterebbe il loro diritto altrattenimento della caparra ricevuta).L’esame dei motivi di ricorso deve, pertanto, essere effettuato tenendoconto che non vi sono contestazioni sul fatto che i contratti collegati, diappalto e preliminare di compravendita immobiliare, conclusi tra le parti il28.4.2008 non sono più in essere.3. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e Maddalena MariaLecce prospettano la   violazione e (o) falsa applicazione di norme didiritto ed, in particolare, degli art.112 e 166-167-183 c.p.c. in relazionealla censura ipotizzata al n.3 dell’art.360 c.p.c.  Secondo i ricorrenti la Corte di merito avrebbe erroneamente posto afondamento della decisione il convincimento che la violazione del divieto didare in subappalto i lavori a terzi non costituisce inadempimento grave aifini della giustificazione dell’esistenza dei presupposti per la risoluzione delcontratto (rectius, del complesso rapporto negoziale intervenuto tra leparti), ed avrebbe erroneamente ravvisato anche un difetto dicontestazione con riguardo ai termini di consegna dei lavori e alledifformità essenziali dell’opera, in particolare in relazione alposizionamento della scala. La violazione da parte del Giudicante delledisposizioni relative agli art. 166, 167 e 183 c.p.c., conseguente al fattoche la contestazione richiamata vi sarebbe stata e sarebbe statatempestiva, comporterebbe la violazione del principio di corrispondenzatra il chiesto e il pronunciato: in particolare, non solo i ricorrenti avrebberotempestivamente evidenziato le difformità esistenti e la violazione deltermine di consegna (sulla quale la Corte avrebbe omesso qualsivogliapronuncia) ma, in rapporto alla scala, avrebbero anche   fornito laNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026‘prova’ che il posizionamento della scala interna di collegamento tra idiversi piani del villino bifamiliare è stata frutto di una scelta autonomadelle imprese subappaltatrici, in difformità rispetto al progettoapprovato  , difformità che non si sarebbe verificata se i lavori nonfossero stati subappaltati.3.1. Il motivo è infondato.Nella prospettazione dei ricorrenti i rilievi effettuati alla sentenzad’appello quanto alla lamentata violazione degli artt. 166-167-168 c.p.c.sono funzionali a giustificare la violazione di omessa pronuncia, rilevanteex art. 112 c.p.c., perché si afferma che essendo state tempestivamenteallegate, contrariamente a quanto avrebbe ritenuto la Corte di merito,difformità delle opere eseguite e la mancanza di rispetto del terminepattuito qualificato come essenziale, l’assunta omissione della verificadelle stesse, idonee a fondare il grave inadempimento della societàappaltatrice in tesi rilevante per la pronuncia di risoluzione delcomplessivo rapporto negoziale, vizierebbe la sentenza per omessapronuncia.Si premette che   Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio diomessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, cheil giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezioneautonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmenteformulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportatenel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente oper riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì,dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra eranostate proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità edella tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, laCorte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale", intanto puòesaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza alNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena diinammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, nonessendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo allaverifica degli stessi   (così Cass. n.28072/2021; cfr. tra le altre, nellostesso senso, Cass. n.15367/201, Cass. n.16899/2023).Ne consegue che, affinché ricorra la violazione dell’art. 112 c.p.c., videvono essere domande ed eccezioni non valutate, specificamenteindividuate nel ricorso, sia in relazione al tempo di proposizione, sia inrelazione al contenuto, sia in relazione all’eventuale reiterazione inappello, nel rispetto del disposto dell’art. 366 c.p.c.: non costituiscono,invece, violazioni riferibili al disposto della norma richiamata l’omessaconsiderazione di circostanze di fatto e le valutazioni che, nell’ambitodell’esame delle circostanze di fatto fondanti le difese delle parti e dellavalutazione in genere del materiale istruttorio acquisito agli atti,comportino l’interpretazione e la valorizzazione di certi elementi rispettoad altri, ai fini decisori, di detto materiale.Le questioni relative all’omessa o inadeguata interpretazione evalorizzazione del materiale istruttorio in tanto sono proponibili in sede dilegittimità in quanto siano inquadrabili nel contesto di uno dei motividelineati dall’art. 360 c.p.c., sotto il profilo dell’omessa, apparente e/oinsanabilmente contraddittoria motivazione, nei termini delineati dalle SUcon la sentenza n.8053/2014 - sui cui principi di diritto si sono assestatele pronunce successive - rilevanti ex art. 360 n. 4 c.p.c. e/o dell’omessoesame di un fatto discusso decisivo, rilevante ex art. 360 co  n. 5 c.p.c.solo per l’ipotesi in cui non vi siano decisioni conformi in primo e insecondo grado -; altrimenti vige il limite di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., chericorrerebbe nel caso di specie essendo conformi le sentenze di primo e disecondo grado.Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026La pronuncia d’appello e le critiche ad essa rivolte con il motivo diricorso in esame debbono pertanto essere vagliate nell’ambito dei principidi diritto delineati.La Corte di merito sottolinea che   l’inadempimento contrattualedella ditta appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]., lamentato dagli appellanti,non incide sulla statuizione di condanna pronunciata dal primo Giudice,limitata al riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 1671 c.c. a favoredell’appaltatrice   a seguito del recesso dei committenti. Dopo aver datoaffermato la preesistenza del grave inadempimento dell’impresa rispetto alloro recesso e avevano lamentato a tal fine il mancato rispetto deltermine, affermato essenziale, per l’ultimazione dei lavori da partedell’appaltatrice e la violazione della clausola 10 in ordine al divieto disubappalto, e dopo aver riportato l’accertamento operato dal Tribunale inordine alla insussistenza di   alcun ritardo imputabile all’appaltatricenell’esecuzione dell’opera  , la Corte d’Appello ha, a fondamento delladecisione, evidenziato:- l’irrilevanza della violazione del divieto di subappalto, comportante diper sé la responsabilità dell’appaltatore anche per l’opera delsubappaltatore;- la mancata allegazione delle difformità delle opere e dellariconducibilità del diverso posizionamento della scala interna rispetto alprogetto a scelta autonoma dei terzi subappaltatori che non si sarebbeverificata se il subappalto non fosse stato disposto;- l’ininfuenza del fatto riconducibile al diverso posizionamento dellascala interna quanto ad aumenti di volume e modifiche sostanziali,entrambi da escludere in concreto sulla base della disposta consulenzatecnica d’ufficio, e di conseguenza la suscettibilità di sanatoria dellospostamento;Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026- in conclusione, l’insussistenza di un inadempimento dell’appaltatricedi gravità tale da giustificare la risoluzione del complessivo rapportonegoziale.La Corte di merito non ha, quindi, omesso o escluso dalla materia delcontendere le difformità delle opere realizzate dall’appaltatrice ma haritenuto che le allegazioni dei committenti in ordine all’inadempimentodella controparte fossero state esplicitate in concreto solo in relazione almancato rispetto del termine per il compimento dei lavori e allospostamento della scala interna -profili esaminati entrambi dal primoGiudice -, non essendovi altre difformità specificate.I ricorrenti non hanno indicato, in modo specifico nel rispetto deldisposto dell’art. 366 c.p.c., quali sarebbero gli ulteriori vizi e difetti deilavori eseguiti in concreto allegati tempestivamente e identificatichiaramente, in quale atto e in quale momento del processo, ma hannocontinuato a fare riferimento a non meglio precisate difformità lamentate;anche il richiamo al mancato rispetto del termine, affermato essenziale,viene effettuato attraverso il riferimento al contenuto della comparsa dicostituzione e risposta di primo grado ma, a fronte di una valutazione sulpunto operata dal primo Giudice ed emergente dalla sentenza d’appello,non viene offerta alcuna indicazione - che sarebbe stata invece necessariaper il disposto della norma richiamata - in ordine all’esistenza econsistenza della contestazione che sull’esclusione del rilievo del termineper l’esecuzione delle opere appaltate avrebbe dovuto essere effettuata,ex art. 342 c.p.c., con l’atto di appello.I soli profili di inadempimento concretamente contestati – e, quindi,  diallegazione non generica- sono stati considerati quelli relativi e allospostamento della scala interna e alla violazione della clausola 10 delcontratto di appalto contenente il divieto di subappalto, e la Corte dimerito li ha verificati - come già aveva fatto il Giudice di primo grado -non ritenendoli significativi ai fini della loro pretesa idoneità a fondare unNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026inadempimento grave ai sensi degli artt. 1453-1455 c.c., in tesi imputabilealla società appaltatrice.Non si riscontra, pertanto, nell’operato della Corte d’Appello di Napolialcuna violazione di legge, con riguardo alle norme richiamate dairicorrenti. Le eccezioni sollevate fin dal giudizio di primo grado sono statevagliate in ordine all’adeguatezza dell’allegazione e quelle ritenuteammissibili sono state esaminate in entrambi i gradi di giudizio secondovalutazioni conformi. La critica sollevata dai ricorrenti, pur prospettatacome violazione rientrante nell’ambito dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., vuolein realtà provocare una diversa interpretazione e valutazione delleemergenze istruttorie rispetto a quella operata in modo plausibile daiGiudici di merito, da sostituire ad essa, inammissibilmente in sede dilegittimità in presenza - come nel caso di specie - di supportomotivazionale effettivo e logico e in un contesto in cui non può trovareapplicazione il disposto dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.4. Con un secondo motivo di critica [OSCURATO:PERSONA] e Maddalena MariaLecce si dolgono della   violazione e (ovvero) falsa applicazione di normedi diritto ed, in particolare, dell’art. 1656 c.c., con riguardo al combinatodisposto degli artt. 1322, 1372 e 1455 c.c. in relazione alla censuraipotizzata al n.3 dell’art. 360 c.p.c.  .Non sarebbe condivisibile, secondo i ricorrenti, l’assunto della Corted’Appello di Napoli, in base al quale la violazione del divieto di subappaltonon costituirebbe un inadempimento tanto grave da giustificare larisoluzione del complesso rapporto contrattuale imputabile all’impresaappaltatrice - e promissaria acquirente -. Il profilo non sarebbe stato benvalutato dalla Corte di merito, la quale non avrebbe tenuto conto del fattoche, per parte della dottrina, la violazione del divieto di subappaltocomporterebbe la nullità/annullabilità anche del contratto di appalto,mentre per altra parte costituirebbe un inadempimento da solo idoneo agiustificare la risoluzione.Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/20264.1. Il motivo è infondato.La Corte d’Appello di Napoli ha tenuto conto che le parti avevanopattuito, alla clausola 10, il divieto di subappalto - negli stessi terminiindividuati dall’art. 1656 c.c. - e ha valutato il comportamentodell’impresa, pacificamente violativo della clausola, in termini diinadempimento escludendo che esso rivestisse una gravità tale dagiustificare la risoluzione negoziale: ciò sia perché dell’opera delsubappaltatore rispondeva comunque solo l’appaltatrice nei confronti deicommittenti, sia perché il diverso posizionamento della scala interna,sanabile in quanto non comportante modifiche di volumetria, non era statoprovato che fosse ascrivibile ad iniziativa autonoma dei subappaltatori.La necessità di interpretazione del disposto dell’art. 1656 c.c. si èposta per inquadrare prima di tutto i rapporti tra il contratto di appalto e ilcontratto di subappalto e per valutare anche le conseguenze sul contrattodi appalto della violazione del divieto di subappalto - non in assoluto, ma -in assenza di autorizzazione del committente.E’ già stato affermato da questa Corte che il subappalto è un contrattoavente natura derivata dal contratto base di appalto, ma autonomorispetto ad esso, perché instaura un rapporto obbligatorio tra appaltatoree subappaltatore, cui l'originario committente rimane estraneo, nonacquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso ilsubappaltatore anche quando ne abbia autorizzato la stipula ex art. 1656c.c. (cfr., in tal senso, Cass. n. 240/2025 e, tra le altre, Cass. n.14870/2025, Cass. n. 18745/2010, Cass. n. 3659/2009, Cass.n.9684/2000). Il contratto di subappalto è   un contratto di appalto incui è esaltato il profilo della dipendenza funzionale tra negozi, poichél’assuntore reimpiega la posizione contrattuale derivante da un rapporto incorso di esecuzione. Il secondo contratto è distinto dal contratto base,sebbene sia da esso derivato logicamente e cronologicamente, sia sulpiano soggettivo – in quanto il subappalto coinvolge un soggetto terzoNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026rispetto alle parti dell’appalto principale, oltre ad attribuire un ruoloinverso all’appaltatore del contratto principale, che diviene committentenel subappalto –, sia sul piano oggettivo, poiché il subappalto èfunzionalmente dipendente dal contratto principale  : nel subappalto -anche quando autorizzato- si instaura   un rapporto obbligatorioautonomo tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente èestraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamenteverso il subappaltatore (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del 07/03/2024;Sez. 2, Sentenza n. 16917 del 02/08/2011; Sez. 1, Sentenza n. 23903 del11/11/2009; Sez. 2, Sentenza n. 5237 del 29/05/1999; Sez. 2, Sentenzan. 8202 del 11/08/1990)   - le parti tra virgolette sono riprese dallamotivazione di Cass. n. 240/2025 -.La possibile valutazione delle conseguenze della stipula di un contrattodi subappalto non autorizzato ex art. 1656 c.c. in termini di nullità -relativa, eccepibile dal solo committente - o di annullabilità è stataprospettata in dottrina con riferimento non al contratto di appalto  originario   ma a quello di subappalto dal primo derivato: secondo undiverso più recente orientamento (da ritenersi preferibile e che trovariscontro in sede giurisprudenziale) si deve invece considerare comunquepienamente valido, ma inefficace nei confronti del committente originario,anche il contratto di subappalto.In relazione al contratto originario di appalto, per entrambe leimpostazioni sopra riportate, la stipula di un contratto di subappalto daparte dell’appaltatore senza l’autorizzazione del committente determinacomunque solo una situazione di inadempimento, da valutare secondo ledisposizioni ordinarie in materia.Poiché nel caso di specie non sono in discussione i rapporti sorti dalcontratto di subappalto ma quelli relativi al contratto di appalto originario,non vi è motivo di approfondire quale sia l’interpretazione più correttadelle conseguenze da trarre per il rapporto di subappalto dalla mancanzaNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026di autorizzazione del committente originario - e, prima ancora, se laquestione sia stata tempestivamente introdotta nel processo -: occorreinvece stabilire, in relazione al contratto originario, se la violazione deldivieto di subappalto non autorizzato possa costituire di per séinadempimento grave, anche in considerazione dell’esistenza - evidenziatadai ricorrenti - di una clausola negoziale, che nel caso di specie è laclausola 10, la quale ribadisce nell’ambito della regolamentazione diinteressi specificamente dettata per il rapporto d’appalto il contenutodell’art. 1656 c.c.Non si ritiene possibile far derivare dal solo disposto dell’art. 1656 c.c.non derogato pattiziamente e/o dalla sola esistenza della clausolanegoziale meramente ripetitiva - come nel caso di specie - del suocontenuto una indicazione della volontà delle parti contraenti di attribuirerilievo di gravità significativo per la prosecuzione del rapporto negozialeall’inadempimento del divieto di subappalto.Da una parte, infatti, nei rapporti tra le parti contraenti il subappaltonon autorizzato concluso dall’appaltatrice non ha alcuna rilevanza diretta,dovendo essa rispondere nei confronti del committente anchedell’esecuzione delle opere subappaltate e dei vizi e difetti presentati dallestesse senza possibilità di sollevare eccezioni correlate ai rapporti con ilsubappaltatore. Dall’altra la sola reiterazione del divieto di legge in unaclausola contrattuale non determina automaticamente l’attribuzione al suorispetto in sede di adempimento di un’importanza tale da incidere in mododiretto sul mantenimento del vincolo negoziale, perché lo strumentointeressi raggiunta con l’accordo concluso, una rilevanza oggettivaprevalutata in termini di gravità,  determinante per il suo permanere invita, a specifiche modalità di adempimento pattuite è costituito dall’art.1456 c.c. (cfr., per utili spunti di riflessione su questi temi e a confermadelle considerazioni svolte, Cass. n.16346/2024, in motivazione, cheNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026conferma la necessità di una valutazione della non scarsa importanza, exart. 1455 c.c., della violazione del divieto di subappalto per affermarne larilevanza diretta ai fini della risoluzione del contratto principale di appaltonel solo caso di mancanza di idoneità tecnico-economica delsubappaltatore; nella stessa motivazione è altresì ben chiarito come la  valutazione dell’intuitus   debba intervenire, nell’ambito dell’appalto,  non già in chiave puramente soggettiva, ma in una dimensioneoggettiva, collegata all’organizzazione dell’impresa di cui è titolarel’appaltatore, elemento su cui essenzialmente è riposta la fiducia delcommittente e tale da implicare che assuma rilievo non l’intuitus personaebensì l’intuitus impresae, secondo appunto l’elemento oggettivodell’idoneità ed affidabilità della struttura organizzativa, con lapredisposizione dei mezzi necessari  , aspetto non automaticamentecompromesso   dall’affidamento in subappalto di una specifica e bendelimitata opera programmata  ).Ne consegue che la semplice previsione contrattuale del divieto disubappalto senza autorizzazione - sovrapponibile, come detto, a quello giàenucleabile dall’art. 1656 c.c. - non è idonea a precostituire pattiziamentela valutazione di gravità dell’inadempimento ad essa.I criteri di valutazione per la verifica della gravità dell’inadempimentoda prendere a riferimento erano pertanto, in concreto, quelli di cui agliartt. 1453 e s. c.c., sulla cui base la Corte di merito - e prima,conformemente, il Tribunale di Nola - ha escluso che il comportamentodella società appaltatrice -violativo del divieto di subappalto e realizzativodell’opera in parziale difformità quanto alla posizione della scala interna -potesse costituire inadempimento grave. I ricorrenti richiamano ancora lanon conformità edilizia, pur sanabile, della scala interna a conferma dellagravità dell’inadempimento della controricorrente affermandol’attribuzione della realizzazione del manufatto in modo difformeall’intervento dei subappaltatori ma la questione è stata valutata dallaNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026Corte di merito, che ha considerato non grave la difformità richiamatasottolineando pure la totale assenza di riscontri probatori in ordine allapossibilità di ascrivere detta difformità ad una   scelta autonoma   deisubappaltatori. Peraltro, detto rilievo della Corte è stato soloapparentemente contrastato dai ricorrenti, che si sono limitati acontrapporre una apodittica affermazione di contenuto contrario.Anche per la censura in esame non ricorrono in concreto ipotesi diviolazione di legge sussumibili nell’ambito del disposto dell’art. 360 co. 1n. 3 c.p.c., ma si vorrebbe ottenere – attraverso la loro deduzione - unareinterpretazione del testo negoziale e degli altri elementi probatoriacquisiti al processo nel senso auspicato dai ricorrenti, reinterpretazioneinammissibile in questa sede per gli stessi motivi già evidenziatinell’esame del primo motivo di ricorso.5. Con il terzo motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti lamentanola   violazione e (ovvero) falsa applicazione di norme di diritto ed, inparticolare, dell’art. 1671 c.c., con riferimento agli artt. 1453, 1455, 1460,1656 e 2697 c.c. e 116-112 c.p.c., sempre in relazione alla censura –ipotizzata – di cui al n. 3 dell’art.360 c.p.c.  .La Corte di merito avrebbe sostanzialmente aderito alla tesi delTribunale di Nola secondo cui l’art. 1671 c.c., a seguito di scelta negozialedelle parti, può connotarsi per effetti diversi da quelli previsti dalladisposizione normativa: nel caso di specie ciò sarebbe avvenuto attraversola previsione della clausola di cui all’art. 8 del contratto di appalto, conlimitazione del dovuto a favore dell’impresa, in caso di recesso, al solocorrispettivo per le opere effettuate e complete, collaudabili alla data delrecesso. Di conseguenza sarebbero stati riconosciuti alla controparte €217.503,14, di cui € 70.000,00 per la restituzione di caparra e acconti edil rimanente per i lavori effettuati.Non sarebbe condivisibile, secondo i ricorrenti, l’assunto della Corted’Appello di Napoli in base al quale, in relazione all’indennità ex art. 1671Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026c.c., non sarebbe rilevante il dedotto inadempimento dell’appaltatriceconsistito nella realizzazione di una scala abusiva perché, senza sanatoria,la scala non avrebbe potuto essere opera collaudabile. Ciò rileva, secondoi ricorrenti, anche in considerazione del fatto che l’art. 1671 c.c. siapplicherebbe solo al recesso ad nutum e non al recesso per giusta causaoperato in concreto dai committenti, conseguente all’inadempimentodell’appaltatrice per i plurimi profili già evidenziati: comunque la normanon si potrebbe applicare per l’esecuzione di lavori non collaudabili se nonprevia sanatoria. La ricostruzione giuridica proposta non sarebbe scalfita,secondo i ricorrenti che pure danno atto di come il documento nonsarebbe stato valorizzato dalla Corte di merito, nemmeno dalla scritturaprivata del 13.10.2009 erroneamente qualificata dal Tribunale di Nolacome di risoluzione per mutuo dissenso: la scrittura richiamata nonrappresenterebbe la manifestazione di una volontà solutoria ma ilreciproco riconoscimento dell’avvenuto verificarsi di un evento risolutivo,senza riconoscimento o esclusione di responsabilità.5.1. Il motivo deve essere disatteso.Nel contratto di appalto, il recesso unilaterale del committente previstodall'art. 1671 c.c. costituisce esercizio di un diritto potestativo e, cometale, non esige che ricorra una giusta causa e non richiedeconseguentemente l’esistenza di un inadempimento dell’appaltatrice e lasua valutazione in termini di importanza e gravità (cfr. Cass. n.9645/2011); l’esercizio del recesso ai sensi della norma richiamatacomporta, quindi, lo scioglimento del contratto senza necessità di indaginisull'importanza e gravità dell'inadempimento, le quali sono rilevantisoltanto quando il committente pretenda dall'appaltatore il risarcimentodel danno per inadempimento, nonostante l’esercizio del dirittopotestativo di recedere dal contratto (cfr. Cass. n. 2130/2017). Insostanza, non è dato distinguere, per il disposto dell’art. 1671 c.c., trarecesso ad nutum e recesso per giusta causa: il recesso di per sé èNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026legittimo senza che sia necessario individuarne la ragione in uncomportamento inadempiente della controparte; la valutazionedell’esistenza ed entità dell’inadempimento dell’impresa appaltatricediventa rilevante non ai fini della legittimità del recesso ma – come giàposto in risalto - ai fini della valutazione della domanda risarcitoriaeventualmente esercitata - che, nel caso di specie non appare essere stataarticolata specificamente, se non attraverso la richiesta di trattenimentodella caparra confirmatoria ricevuta in relazione al contratto preliminare dicompravendita, riportata nelle conclusioni degli appellanti, attualiricorrenti, presenti nella sentenza di appello -.Dalle considerazioni svolte consegue che, ai fini del riconoscimento allacontroricorrente del controvalore delle opere effettivamente eseguite, ilfatto che essa fosse o meno gravemente inadempiente non è rilevante,perché il recesso ex art. 1671 c.c. sarebbe stato legittimamenteesercitabile anche ove l’appaltatrice fosse stata adempiente.In applicazione della Clausola 8 del contratto di appalto (riportata nelricorso), secondo la quale “Le parti convengono che in caso di recesso deicommittenti ex art. 1671 c.c. all’impresa verranno riconosciuti solo i lavoriregolarmente effettuati e completi, cioè collaudabili alla data del recesso”- non anche il mancato guadagno -, la Corte di merito ha ritenuto corretto- senza censure in questa sede da parte dell’impresa - il riconoscimento afavore dell’appaltatrice del solo controvalore delle opere, senza indennitàulteriori, sul presupposto che le conseguenze economiche derivantidall’art. 1671 c.c. fossero state legittimamente limitate in sede negoziale.I ricorrenti lamentano che la scala in posizione difforme non sarebbestata opera collaudabile alla data del recesso, mancando la necessariasanatoria: l’assunto non tiene conto che la Corte di merito ha fondatoproprio sulla sicura possibilità di sanatoria - emergente dalla dispostaconsulenza tecnica d’ufficio - la collaudabilità dell’opera, già terminata almomento del recesso, previa sua regolarizzazione.Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026In conclusione, le critiche svolte dai ricorrenti con il motivo in esamenon integrano alcuna violazione di legge, perché risulta rispettato da partedella Corte d’Appello il disposto dell’art. 1671 c.c. quanto all’esclusionedella necessità di ricorrenza dell’inadempimento grave dell’impresaappaltatrice per la concreta operatività della norma. Quanto allevalutazioni svolte nella sentenza sulle conseguenze economiche delrecesso dall’appalto operato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],esse sono state fondate dai Giudici di merito non sul disposto dell’art.1671 c.c. ma sulla clausola 8 del contratto concluso tra le parti: i ricorrentinon svolgono alcuna critica in ordine alla corretta interpretazione dellaclausola ex art.  1362 c.c., né avrebbero avuto interesse a farlo, essendola disposizione pattizia più favorevole rispetto alla norma richiamata.Quanto ai profili di inadempimento ascritti alla controparte, cheavrebbero rilievo, come sopra detto, ai fini risarcitori - ove si intendainterpretare in tal senso la richiesto di trattenimento della caparraricevuta, nell’ambito del complesso rapporto negoziale costituito dallastipula dei negozi preliminare di compravendita e definitivo di appalto -anche in ipotesi di recesso ex art. 1671 c.c., si osserva che i ricorrentirichiamano ancora una volta gli stessi addebiti già proposti ed esaminatinei precedenti motivi di ricorso, ritenuti conformemente dai giudici dimerito inidonei a fondare l’inadempimento grave di [OSCURATO:SOCIETA].- ora [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. -.6. Con il quarto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e Maddalena MariaLecce prospettano la   violazione e (ovvero) falsa applicazione di normedi diritto ed, in particolare, degli artt. 1385, 1552, 1555 e 1472 c.c., conriferimento al disposto degli artt. 1453, 1455, 1460, 1656 e 2697 c.c. edegli art. 116 e 112 c.p.c. ancora una volta in relazione alla censuraipotizzata al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.  .I ricorrenti rilevano che non avrebbero dovuto essere condannati allarestituzione della caparra ricevuta, che anzi avevano diritto a ritenereNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026  ai sensi dell’art. 1385 cod. civ. per effetto del “recesso” formulato  come promittenti permutanti. Il fatto di aver previsto come parzialepagamento del prezzo della compravendita del terreno la costruzione delvillino sulla loro proprietà avrebbe comportato infatti la stipula, attraversoi due richiamati negozi collegati, di un negozio giuridico rientrante nello  schema legale tipico   della permuta di bene presente con benefuturo, con conseguente applicazione, attraverso l’art. 1555 c.c., dell’art.1472 c.c., secondo il quale l’acquisto della costruzione erigenda viene averificarsi, senza necessità di altre dichiarazioni di volontà, non appena lacosa viene ad esistenza. Il recesso per giusta causa operato daicommittenti sarebbe stato giustificato dall’inadempimentodell’appaltatrice, sia in relazione alla violazione del divieto di subappalto,sia con riferimento all’obbligo di eseguire i lavori a regola d’arte, sia inrelazione alla loro consegna entro il termine essenziale, che avrebbe incisosulla possibilità di considerare venuto ad esistenza il bene futuro dapermutare, possibilità esclusa appunto per fatto dell’impresa.6.1. Il motivo, per quanto è dato comprendere del suo contenuto,esposto in termini piuttosto involuti, non può considerarsi fondato.La restituzione della caparra -solo della caparra, non del suo doppio -e degli acconti ricevuti dai ricorrenti in relazione al contratto preliminare dicompravendita è stata disposta dai Giudici di merito in considerazionedell’intervenuto scioglimento dei vincoli negoziali tra le parti, per le ragionisopra illustrate, e del mancato riconoscimento agli inadempimentidell’impresa di quella gravità e consistenza tali da giustificare unarisoluzione ascrivibile a sua responsabilità, ex artt. 1453-1455 c.c.Gli argomenti spesi dai ricorrenti ripropongono ancora una volta lasussistenza del grave inadempimento dell’impresa appaltatrice per averrealizzato un’opera difforme, violando il divieto di subappalto e nonrispettando nemmeno il termine essenziale di consegna: l’articolazionedella veste giuridica esposta per argomentare il motivo di ricorso in esameNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026non supera il fatto che il grave inadempimento riproposto, che sarebbetale da giustificare il trattenimento della caparra, si fonda sugli stessielementi di fatto già sopra evidenziati ed esaminati ed è stato vagliato edescluso dalla Corte di appello - e, prima, dal Tribunale - all’esitodell’attività di interpretazione e valutazione del materiale istruttorio che èprerogativa del Giudice del merito - e che, in concreto, trova effettivo elogico supporto motivazionale nelle pronunce di primo e di secondo gradoconcordi -.7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.8. Le spese processuali del presente giudizio di legittimità si imputanosecondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per laproposizione del ricorso, se dovuto.Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:APPALTO PRIVATOAldo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] PUTiziana [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereChiara [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCesare [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 841/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viProperzio n.27, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -domiciliotelematico alla PEC: giuseppe.dimonda@pecavvocatinola.it--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. -già [OSCURATO:SOCIETA].- inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] domicilio digitale alla PEC:[OSCURATO:EMAIL].it--controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1928/2020depositata il 01/06/2020.Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2025dal [OSCURATO:PERSONA].Sentiti il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleRosa Maria dell'Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorso, e l'Avv.[OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente, entrambi presenti all’udienza.1. [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva il giudizio avanti al Tribunale diNola [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l’accertamentodella loro esclusiva responsabilità per l’esercizio del recesso dal contrattodi appalto e per la risoluzione del contratto preliminare di compravendita,contratti che erano stati entrambi conclusi tra le parti il 28.4.2008; lasocietà aveva chiesto la conseguente condanna dei convenuti alrisarcimento dei danni, da quantificare quantomeno nella misura deldoppio della caparra, alla restituzione delle somme versate in accontoprezzo e al pagamento dell’indennizzo ex art. 1671 c.c.A fondamento delle pretese azionate la società attrice avevaprospettato che:- il 28.4.2008 erano stati stipulati tra le parti due contratti: il primoera un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un terreno diproprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il secondo era uncontratto di appalto per la realizzazione di una villetta unifamiliare su unaporzione del terreno di proprietà dei venditori committenti;- il terreno promesso in vendita, sul quale era stato rilasciato ilpermesso a costruire quattro villette, sarebbe stato ceduto con esclusionedella porzione sulla quale sarebbe stata edificata la villetta commessa daiconvenuti, individuata come lotto D;- la cessione del terreno sarebbe stata retribuita con la costruzionedella villetta per € 500.000,00 e con la dazione di denaro per €220.000,00; per il preliminare di vendita era stata versata dall’impresauna caparra di € 40.000,00;Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026- dopo la stipula la società attrice aveva iniziato i lavori, che si eranointerrotti per il recesso esercitato dai committenti con lettera in data10/12.11.2008.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano ritualmentecostituiti affermando che l’inadempimento alle pattuizioni negozialiassunte era stato posto in essere dall’impresa la quale, non realizzandosecondo i tempi concordati la villetta sul lotto D oggetto del contratto diappalto, non aveva pagato il prezzo della compravendita del terrenooggetto del contratto preliminare al quale, conseguentemente, non avevapotuto seguire la stipula del contratto definitivo: a fondamentodell’inadempimento contestato alla società appaltatrice i convenutiavevano dedotto, in particolare, oltre al mancato rispetto del termineconcordato per l’ultimazione dei lavori della villetta, anche la violazione deldivieto di subappalto, imposto dall’art. 10 del contratto di appalto, nonchéla sussistenza di difformità nell’opera.Il Tribunale di Nola – con sentenza n. 1132/2015 - aveva parzialmenteaccolto le domande di [OSCURATO:SOCIETA]In particolare, ravvisato il collegamento negoziale tra il contrattopreliminare di compravendita e il contratto di appalto, aveva rilevato ilrecesso esercitato dai committenti ex art. 1671 c.c., aveva escluso lasussistenza di inadempimento imputabile all’appaltatrice, aveva dato attodell’intervenuta risoluzione   del contratto preliminare e del contratto diappalto   in base alla scrittura solutoria del 13.10.2009 e aveva dispostosulle conseguenze restitutorie (quanto alla caparra e agli acconti versatiper il contratto preliminare) e di pagamento (quanto alle opereeffettivamente eseguite in relazione al contratto di appalto), condannandoi convenuti a pagare all’impresa l’importo di € 217.503,14, oltre accessorie spese.Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/20262. Avevano proposto appello [OSCURATO:PERSONA] e Maddalena MariaLecce: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA].,costituendosi ritualmente, aveva articolato appello incidentale.La Corte d’Appello di Napoli aveva – con la sentenza indicata inepigrafe - respinto entrambe le impugnazioni, compensando le spese dilite.A fondamento della decisione la Corte di merito aveva rilevato che:- l’inadempimento contrattuale della ditta appaltatrice rispetto allaclausola n. 10, di divieto di subappalto, non incideva sulla statuizione dicondanna pronunciata dal primo Giudice, essendo limitata alriconoscimento dell’indennità di cui all’art. 1671 c.c. per i lavorieffettivamente eseguiti dall’impresa;- la circostanza che i lavori fossero stati subappaltati a terzi nonrappresentava di per sé un grave inadempimento, idoneo a giustificare larisoluzione per colpa della società appaltatrice, essendo stata comunquel’opera realizzata, immune da vizi e rispondente alle esigenze dellacommittenza;- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avevano dedotto nellacomparsa di risposta per il giudizio di primo grado che le opere effettuatepresentavano   difformità, né hanno allegato e provato che ilposizionamento della scala di collegamento tra i diversi piani del villinobifamiliare, in difformità rispetto al progetto approvato dai committenti edassentito dal Comune di Saviano, fosse da ricondurre ad una sceltaautonoma dei terzi subappaltatori e non si sarebbe verificata qualora ilavori non fossero stati subappaltati  ; il diverso posizionamento dellascala inoltre non aveva comportato modifiche della volumetria némodifiche sostanziali ed era pertanto sanabile; in ogni caso, ilposizionamento della scala in modo diverso non poteva escludere il dirittoall’indennizzo ex art. 1671 c.c., nei limiti ridotti legittimamente concordatialla clausola 8 del contratto;Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026- la risoluzione del complesso rapporto negoziale intercorso tra le partinon poteva essere ascritta a inadempimento grave dell’appaltatricepromissaria acquirente e, di conseguenza, i committenti promittentivenditori non avevano il diritto di trattenere la caparra ricevuta, versata inrelazione al contratto preliminare e non al contratto di appalto;- non poteva essere accolto nemmeno l’appello incidentale dellasocietà, di richiesta di condanna della controparte, affermata gravementeinadempiente, al risarcimento del danno conseguente alla mancata stipuladel contratto definitivo di compravendita, e di richiesta di riconoscimentodi un maggior importo per le opere effettivamente realizzate e per ilmancato guadagno, ex art. 1671 c.c.3. Contro la citata sentenza della Corte d’Appello di Napoli hannoproposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],articolato in quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., hadepositato controricorso evidenziando in primis l’inesistenza dellanotificazione del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte,chiedendo il rigetto del ricorso.Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative.Alla pubblica udienza del 16.10.2025, dopo la relazione delConsigliere, il [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba harichiamato e illustrato le conclusioni già depositate; l’avv. [OSCURATO:PERSONA],presente all’udienza, ha richiamato e illustrato le proprie difesenell’interesse della controricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve essere esaminata prima di tutto l’eccezione di inesistenzadella notificazione del ricorso per cassazione, sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026La società ha evidenziato di aver cambiato, nel corso del giudizio diappello, sia il difensore, sia il domicilio eletto: ciò era avvenuto con lacomparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente il25.6.2019, riscontrata dalla partecipazione del professionista subentranteall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dalla redazione da parte dello stesso dellacomparsa conclusionale in appello nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] eCostruzioni [OSCURATO:SOCIETA] notificazione del ricorso per cassazione è stataeffettuata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aldomicilio eletto dalla società al momento della originaria costituzione inappello, quindi presso il difensore poi sostituito, senza tenere conto delleindicazioni emergenti dalla comparsa di costituzione del 25.6.2019.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., la notificazione cosìeseguita sarebbe inesistente.1.1. L’eccezione deve essere disattesa.La notificazione del ricorso, effettuata non al domicilio eletto presso ildifensore ritualmente sostituito nel corso del giudizio ma al domicilioeletto presso il difensore precedentemente nominato, non si puòconsiderare inesistente ma nulla.Si richiama, al riguardo, quanto rilevato dalle Sezioni unite di questaCorte  con la sentenza n. 14916/2016, nel senso che   Il luogo in cui lanotificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene aglielementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla suaindividuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento coldestinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come talesanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, aseguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solofine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione dellanotificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure suordine del giudice ex art. 291 c.p.c.  .Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026Le pronunce successive si sono conformate al principio di dirittoespresso dalle richiamate Sezioni Unite, ancora richiamato in unasituazione analoga a quella sub iudice, nella sentenza n. 20840/2021, cheha ribadito come la notifica, in quel caso avente ad oggetto l'atto diappello   effettuata presso l'originario difensore revocato, anziché pressoquello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, atteso che ilrequisito del "collegamento" (o del "riferimento") tra il luogodella notificazione e il destinatario non rientra tra gli elementi costitutiviessenziali (rinvenibili nell'attività di trasmissione, svolta da soggettoqualificato, dotato "ex lege" del relativo potere, nonché nella fase diconsegna, intesa come raggiungimento di uno degli esiti postivi dell'atto,in forza dei quali lo stesso possa considerarsi "ex lege" eseguito), idonei arendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, integrandonela fattispecie legale minima; pertanto, il requisito in parola si colloca fuoridal perimetro strutturale della notificazione e la sua assenza determinala nullità dell'atto processuale, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso lacostituzione dell'intimato o la sua rinnovazione, spontanea o su ordine delgiudice  .Poiché nel caso di specie alla notifica del ricorso per cassazione,effettuata presso il precedente difensore e quindi senza tenere conto dellasua sostituzione nel corso del giudizio di appello, è seguita la costituzionenel giudizio di legittimità della società [OSCURATO:PERSONA] e Costruzionis.r.l., che ha depositato tempestivo controricorso, la nullità che è derivatadal vizio evidenziato è stata sanata con effetto ex tunc.2. Prima di esaminare i motivi di ricorso proposti appare opportunochiarire quanto segue con riferimento agli accertamenti fattuali compiuti insede di merito.Non è in discussione l’esistenza, accertata dal primo Giudice e noncontrastata in sede di impugnazione né con l’appello principale, né conl’appello incidentale - e nemmeno con il presente ricorso -, di unNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026collegamento negoziale tra il contratto preliminare di compravendita delterreno di proprietà Lasorsa/Lecce e il contratto di appalto concluso tra ipromittenti venditori in qualità di committenti e [OSCURATO:SOCIETA].,appaltatrice e promissaria acquirente: l’edificazione della villetta oggettodel contratto di appalto costituiva la modalità di pagamento di parte delprezzo per la vendita del terreno.Nemmeno è in discussione che il contratto di appalto si sia risolto pereffetto del recesso esercitato ex art. 1671 c.c. dai committenti e che siaconseguentemente venuto meno anche il vincolo negoziale oggetto delcontratto preliminare di compravendita: gli stessi ricorrenti danno atto checon la scrittura del 13.10.2009 le parti avevano riconosciuto il solointervenuto scioglimento sia del contratto d’appalto, sia del contrattopreliminare (senza regolamentazione dei rapporti economico-risarcitoriconseguenti).Le critiche rivolte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aldecisum della Corte d’Appello riguardano infatti non il venir meno deivincoli negoziali tra le parti ma la mancata rilevazione e valorizzazionedell’inadempimento della società appaltatrice/promissaria acquirente,prospettato come grave e tale da giustificare l’esistenza dei presuppostiper una pronuncia di risoluzione - non del contratto di appalto, rispetto alquale era stato esercitato il recesso qualificato dai ricorrenti comesupportato da   giusta causa  , ma, in conseguenza del collegamentonegoziale evidenziato - del complesso rapporto negoziale intervenuto trale parti attraverso i due contratti richiamati, quindi del contrattopreliminare, con diritto al trattenimento della caparra confirmatoria. Non sipone perciò questione per l’incompatibilità del recesso ex art. 1671 c.c.con una successiva domanda di risoluzione contrattuale: il recesso è statoesercitato in relazione al contratto di appalto mentre la richiestavalutazione dei presupposti per una pronuncia di risoluzione, da ascriverea grave inadempimento dell’appaltatrice, si inserisce nel complesso deiNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026rapporti negoziali collegati intervenuti tra le parti e riguarda piùpropriamente le conseguenze economiche da trarre dall’esercitato recessodall’appalto (secondo i ricorrenti alla controparte non dovrebbe esserericonosciuto nulla) e le conseguenze anche economiche derivate alcontratto preliminare (in relazione al quale sussisterebbe il loro diritto altrattenimento della caparra ricevuta).L’esame dei motivi di ricorso deve, pertanto, essere effettuato tenendoconto che non vi sono contestazioni sul fatto che i contratti collegati, diappalto e preliminare di compravendita immobiliare, conclusi tra le parti il28.4.2008 non sono più in essere.3. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e Maddalena MariaLecce prospettano la   violazione e (o) falsa applicazione di norme didiritto ed, in particolare, degli art.112 e 166-167-183 c.p.c. in relazionealla censura ipotizzata al n.3 dell’art.360 c.p.c.  Secondo i ricorrenti la Corte di merito avrebbe erroneamente posto afondamento della decisione il convincimento che la violazione del divieto didare in subappalto i lavori a terzi non costituisce inadempimento grave aifini della giustificazione dell’esistenza dei presupposti per la risoluzione delcontratto (rectius, del complesso rapporto negoziale intervenuto tra leparti), ed avrebbe erroneamente ravvisato anche un difetto dicontestazione con riguardo ai termini di consegna dei lavori e alledifformità essenziali dell’opera, in particolare in relazione alposizionamento della scala. La violazione da parte del Giudicante delledisposizioni relative agli art. 166, 167 e 183 c.p.c., conseguente al fattoche la contestazione richiamata vi sarebbe stata e sarebbe statatempestiva, comporterebbe la violazione del principio di corrispondenzatra il chiesto e il pronunciato: in particolare, non solo i ricorrenti avrebberotempestivamente evidenziato le difformità esistenti e la violazione deltermine di consegna (sulla quale la Corte avrebbe omesso qualsivogliapronuncia) ma, in rapporto alla scala, avrebbero anche   fornito laNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026‘prova’ che il posizionamento della scala interna di collegamento tra idiversi piani del villino bifamiliare è stata frutto di una scelta autonomadelle imprese subappaltatrici, in difformità rispetto al progettoapprovato  , difformità che non si sarebbe verificata se i lavori nonfossero stati subappaltati.3.1. Il motivo è infondato.Nella prospettazione dei ricorrenti i rilievi effettuati alla sentenzad’appello quanto alla lamentata violazione degli artt. 166-167-168 c.p.c.sono funzionali a giustificare la violazione di omessa pronuncia, rilevanteex art. 112 c.p.c., perché si afferma che essendo state tempestivamenteallegate, contrariamente a quanto avrebbe ritenuto la Corte di merito,difformità delle opere eseguite e la mancanza di rispetto del terminepattuito qualificato come essenziale, l’assunta omissione della verificadelle stesse, idonee a fondare il grave inadempimento della societàappaltatrice in tesi rilevante per la pronuncia di risoluzione delcomplessivo rapporto negoziale, vizierebbe la sentenza per omessapronuncia.Si premette che   Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio diomessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, cheil giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezioneautonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmenteformulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportatenel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente oper riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì,dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra eranostate proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità edella tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, laCorte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale", intanto puòesaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza alNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena diinammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, nonessendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo allaverifica degli stessi   (così Cass. n.28072/2021; cfr. tra le altre, nellostesso senso, Cass. n.15367/201, Cass. n.16899/2023).Ne consegue che, affinché ricorra la violazione dell’art. 112 c.p.c., videvono essere domande ed eccezioni non valutate, specificamenteindividuate nel ricorso, sia in relazione al tempo di proposizione, sia inrelazione al contenuto, sia in relazione all’eventuale reiterazione inappello, nel rispetto del disposto dell’art. 366 c.p.c.: non costituiscono,invece, violazioni riferibili al disposto della norma richiamata l’omessaconsiderazione di circostanze di fatto e le valutazioni che, nell’ambitodell’esame delle circostanze di fatto fondanti le difese delle parti e dellavalutazione in genere del materiale istruttorio acquisito agli atti,comportino l’interpretazione e la valorizzazione di certi elementi rispettoad altri, ai fini decisori, di detto materiale.Le questioni relative all’omessa o inadeguata interpretazione evalorizzazione del materiale istruttorio in tanto sono proponibili in sede dilegittimità in quanto siano inquadrabili nel contesto di uno dei motividelineati dall’art. 360 c.p.c., sotto il profilo dell’omessa, apparente e/oinsanabilmente contraddittoria motivazione, nei termini delineati dalle SUcon la sentenza n.8053/2014 - sui cui principi di diritto si sono assestatele pronunce successive - rilevanti ex art. 360 n. 4 c.p.c. e/o dell’omessoesame di un fatto discusso decisivo, rilevante ex art. 360 co  n. 5 c.p.c.solo per l’ipotesi in cui non vi siano decisioni conformi in primo e insecondo grado -; altrimenti vige il limite di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., chericorrerebbe nel caso di specie essendo conformi le sentenze di primo e disecondo grado.Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026La pronuncia d’appello e le critiche ad essa rivolte con il motivo diricorso in esame debbono pertanto essere vagliate nell’ambito dei principidi diritto delineati.La Corte di merito sottolinea che   l’inadempimento contrattualedella ditta appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]., lamentato dagli appellanti,non incide sulla statuizione di condanna pronunciata dal primo Giudice,limitata al riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 1671 c.c. a favoredell’appaltatrice   a seguito del recesso dei committenti. Dopo aver datoaffermato la preesistenza del grave inadempimento dell’impresa rispetto alloro recesso e avevano lamentato a tal fine il mancato rispetto deltermine, affermato essenziale, per l’ultimazione dei lavori da partedell’appaltatrice e la violazione della clausola 10 in ordine al divieto disubappalto, e dopo aver riportato l’accertamento operato dal Tribunale inordine alla insussistenza di   alcun ritardo imputabile all’appaltatricenell’esecuzione dell’opera  , la Corte d’Appello ha, a fondamento delladecisione, evidenziato:- l’irrilevanza della violazione del divieto di subappalto, comportante diper sé la responsabilità dell’appaltatore anche per l’opera delsubappaltatore;- la mancata allegazione delle difformità delle opere e dellariconducibilità del diverso posizionamento della scala interna rispetto alprogetto a scelta autonoma dei terzi subappaltatori che non si sarebbeverificata se il subappalto non fosse stato disposto;- l’ininfuenza del fatto riconducibile al diverso posizionamento dellascala interna quanto ad aumenti di volume e modifiche sostanziali,entrambi da escludere in concreto sulla base della disposta consulenzatecnica d’ufficio, e di conseguenza la suscettibilità di sanatoria dellospostamento;Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026- in conclusione, l’insussistenza di un inadempimento dell’appaltatricedi gravità tale da giustificare la risoluzione del complessivo rapportonegoziale.La Corte di merito non ha, quindi, omesso o escluso dalla materia delcontendere le difformità delle opere realizzate dall’appaltatrice ma haritenuto che le allegazioni dei committenti in ordine all’inadempimentodella controparte fossero state esplicitate in concreto solo in relazione almancato rispetto del termine per il compimento dei lavori e allospostamento della scala interna -profili esaminati entrambi dal primoGiudice -, non essendovi altre difformità specificate.I ricorrenti non hanno indicato, in modo specifico nel rispetto deldisposto dell’art. 366 c.p.c., quali sarebbero gli ulteriori vizi e difetti deilavori eseguiti in concreto allegati tempestivamente e identificatichiaramente, in quale atto e in quale momento del processo, ma hannocontinuato a fare riferimento a non meglio precisate difformità lamentate;anche il richiamo al mancato rispetto del termine, affermato essenziale,viene effettuato attraverso il riferimento al contenuto della comparsa dicostituzione e risposta di primo grado ma, a fronte di una valutazione sulpunto operata dal primo Giudice ed emergente dalla sentenza d’appello,non viene offerta alcuna indicazione - che sarebbe stata invece necessariaper il disposto della norma richiamata - in ordine all’esistenza econsistenza della contestazione che sull’esclusione del rilievo del termineper l’esecuzione delle opere appaltate avrebbe dovuto essere effettuata,ex art. 342 c.p.c., con l’atto di appello.I soli profili di inadempimento concretamente contestati – e, quindi,  diallegazione non generica- sono stati considerati quelli relativi e allospostamento della scala interna e alla violazione della clausola 10 delcontratto di appalto contenente il divieto di subappalto, e la Corte dimerito li ha verificati - come già aveva fatto il Giudice di primo grado -non ritenendoli significativi ai fini della loro pretesa idoneità a fondare unNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026inadempimento grave ai sensi degli artt. 1453-1455 c.c., in tesi imputabilealla società appaltatrice.Non si riscontra, pertanto, nell’operato della Corte d’Appello di Napolialcuna violazione di legge, con riguardo alle norme richiamate dairicorrenti. Le eccezioni sollevate fin dal giudizio di primo grado sono statevagliate in ordine all’adeguatezza dell’allegazione e quelle ritenuteammissibili sono state esaminate in entrambi i gradi di giudizio secondovalutazioni conformi. La critica sollevata dai ricorrenti, pur prospettatacome violazione rientrante nell’ambito dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., vuolein realtà provocare una diversa interpretazione e valutazione delleemergenze istruttorie rispetto a quella operata in modo plausibile daiGiudici di merito, da sostituire ad essa, inammissibilmente in sede dilegittimità in presenza - come nel caso di specie - di supportomotivazionale effettivo e logico e in un contesto in cui non può trovareapplicazione il disposto dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.4. Con un secondo motivo di critica [OSCURATO:PERSONA] e Maddalena MariaLecce si dolgono della   violazione e (ovvero) falsa applicazione di normedi diritto ed, in particolare, dell’art. 1656 c.c., con riguardo al combinatodisposto degli artt. 1322, 1372 e 1455 c.c. in relazione alla censuraipotizzata al n.3 dell’art. 360 c.p.c.  .Non sarebbe condivisibile, secondo i ricorrenti, l’assunto della Corted’Appello di Napoli, in base al quale la violazione del divieto di subappaltonon costituirebbe un inadempimento tanto grave da giustificare larisoluzione del complesso rapporto contrattuale imputabile all’impresaappaltatrice - e promissaria acquirente -. Il profilo non sarebbe stato benvalutato dalla Corte di merito, la quale non avrebbe tenuto conto del fattoche, per parte della dottrina, la violazione del divieto di subappaltocomporterebbe la nullità/annullabilità anche del contratto di appalto,mentre per altra parte costituirebbe un inadempimento da solo idoneo agiustificare la risoluzione.Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/20264.1. Il motivo è infondato.La Corte d’Appello di Napoli ha tenuto conto che le parti avevanopattuito, alla clausola 10, il divieto di subappalto - negli stessi terminiindividuati dall’art. 1656 c.c. - e ha valutato il comportamentodell’impresa, pacificamente violativo della clausola, in termini diinadempimento escludendo che esso rivestisse una gravità tale dagiustificare la risoluzione negoziale: ciò sia perché dell’opera delsubappaltatore rispondeva comunque solo l’appaltatrice nei confronti deicommittenti, sia perché il diverso posizionamento della scala interna,sanabile in quanto non comportante modifiche di volumetria, non era statoprovato che fosse ascrivibile ad iniziativa autonoma dei subappaltatori.La necessità di interpretazione del disposto dell’art. 1656 c.c. si èposta per inquadrare prima di tutto i rapporti tra il contratto di appalto e ilcontratto di subappalto e per valutare anche le conseguenze sul contrattodi appalto della violazione del divieto di subappalto - non in assoluto, ma -in assenza di autorizzazione del committente.E’ già stato affermato da questa Corte che il subappalto è un contrattoavente natura derivata dal contratto base di appalto, ma autonomorispetto ad esso, perché instaura un rapporto obbligatorio tra appaltatoree subappaltatore, cui l'originario committente rimane estraneo, nonacquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso ilsubappaltatore anche quando ne abbia autorizzato la stipula ex art. 1656c.c. (cfr., in tal senso, Cass. n. 240/2025 e, tra le altre, Cass. n.14870/2025, Cass. n. 18745/2010, Cass. n. 3659/2009, Cass.n.9684/2000). Il contratto di subappalto è   un contratto di appalto incui è esaltato il profilo della dipendenza funzionale tra negozi, poichél’assuntore reimpiega la posizione contrattuale derivante da un rapporto incorso di esecuzione. Il secondo contratto è distinto dal contratto base,sebbene sia da esso derivato logicamente e cronologicamente, sia sulpiano soggettivo – in quanto il subappalto coinvolge un soggetto terzoNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026rispetto alle parti dell’appalto principale, oltre ad attribuire un ruoloinverso all’appaltatore del contratto principale, che diviene committentenel subappalto –, sia sul piano oggettivo, poiché il subappalto èfunzionalmente dipendente dal contratto principale  : nel subappalto -anche quando autorizzato- si instaura   un rapporto obbligatorioautonomo tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente èestraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamenteverso il subappaltatore (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del 07/03/2024;Sez. 2, Sentenza n. 16917 del 02/08/2011; Sez. 1, Sentenza n. 23903 del11/11/2009; Sez. 2, Sentenza n. 5237 del 29/05/1999; Sez. 2, Sentenzan. 8202 del 11/08/1990)   - le parti tra virgolette sono riprese dallamotivazione di Cass. n. 240/2025 -.La possibile valutazione delle conseguenze della stipula di un contrattodi subappalto non autorizzato ex art. 1656 c.c. in termini di nullità -relativa, eccepibile dal solo committente - o di annullabilità è stataprospettata in dottrina con riferimento non al contratto di appalto  originario   ma a quello di subappalto dal primo derivato: secondo undiverso più recente orientamento (da ritenersi preferibile e che trovariscontro in sede giurisprudenziale) si deve invece considerare comunquepienamente valido, ma inefficace nei confronti del committente originario,anche il contratto di subappalto.In relazione al contratto originario di appalto, per entrambe leimpostazioni sopra riportate, la stipula di un contratto di subappalto daparte dell’appaltatore senza l’autorizzazione del committente determinacomunque solo una situazione di inadempimento, da valutare secondo ledisposizioni ordinarie in materia.Poiché nel caso di specie non sono in discussione i rapporti sorti dalcontratto di subappalto ma quelli relativi al contratto di appalto originario,non vi è motivo di approfondire quale sia l’interpretazione più correttadelle conseguenze da trarre per il rapporto di subappalto dalla mancanzaNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026di autorizzazione del committente originario - e, prima ancora, se laquestione sia stata tempestivamente introdotta nel processo -: occorreinvece stabilire, in relazione al contratto originario, se la violazione deldivieto di subappalto non autorizzato possa costituire di per séinadempimento grave, anche in considerazione dell’esistenza - evidenziatadai ricorrenti - di una clausola negoziale, che nel caso di specie è laclausola 10, la quale ribadisce nell’ambito della regolamentazione diinteressi specificamente dettata per il rapporto d’appalto il contenutodell’art. 1656 c.c.Non si ritiene possibile far derivare dal solo disposto dell’art. 1656 c.c.non derogato pattiziamente e/o dalla sola esistenza della clausolanegoziale meramente ripetitiva - come nel caso di specie - del suocontenuto una indicazione della volontà delle parti contraenti di attribuirerilievo di gravità significativo per la prosecuzione del rapporto negozialeall’inadempimento del divieto di subappalto.Da una parte, infatti, nei rapporti tra le parti contraenti il subappaltonon autorizzato concluso dall’appaltatrice non ha alcuna rilevanza diretta,dovendo essa rispondere nei confronti del committente anchedell’esecuzione delle opere subappaltate e dei vizi e difetti presentati dallestesse senza possibilità di sollevare eccezioni correlate ai rapporti con ilsubappaltatore. Dall’altra la sola reiterazione del divieto di legge in unaclausola contrattuale non determina automaticamente l’attribuzione al suorispetto in sede di adempimento di un’importanza tale da incidere in mododiretto sul mantenimento del vincolo negoziale, perché lo strumentointeressi raggiunta con l’accordo concluso, una rilevanza oggettivaprevalutata in termini di gravità,  determinante per il suo permanere invita, a specifiche modalità di adempimento pattuite è costituito dall’art.1456 c.c. (cfr., per utili spunti di riflessione su questi temi e a confermadelle considerazioni svolte, Cass. n.16346/2024, in motivazione, cheNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026conferma la necessità di una valutazione della non scarsa importanza, exart. 1455 c.c., della violazione del divieto di subappalto per affermarne larilevanza diretta ai fini della risoluzione del contratto principale di appaltonel solo caso di mancanza di idoneità tecnico-economica delsubappaltatore; nella stessa motivazione è altresì ben chiarito come la  valutazione dell’intuitus   debba intervenire, nell’ambito dell’appalto,  non già in chiave puramente soggettiva, ma in una dimensioneoggettiva, collegata all’organizzazione dell’impresa di cui è titolarel’appaltatore, elemento su cui essenzialmente è riposta la fiducia delcommittente e tale da implicare che assuma rilievo non l’intuitus personaebensì l’intuitus impresae, secondo appunto l’elemento oggettivodell’idoneità ed affidabilità della struttura organizzativa, con lapredisposizione dei mezzi necessari  , aspetto non automaticamentecompromesso   dall’affidamento in subappalto di una specifica e bendelimitata opera programmata  ).Ne consegue che la semplice previsione contrattuale del divieto disubappalto senza autorizzazione - sovrapponibile, come detto, a quello giàenucleabile dall’art. 1656 c.c. - non è idonea a precostituire pattiziamentela valutazione di gravità dell’inadempimento ad essa.I criteri di valutazione per la verifica della gravità dell’inadempimentoda prendere a riferimento erano pertanto, in concreto, quelli di cui agliartt. 1453 e s. c.c., sulla cui base la Corte di merito - e prima,conformemente, il Tribunale di Nola - ha escluso che il comportamentodella società appaltatrice -violativo del divieto di subappalto e realizzativodell’opera in parziale difformità quanto alla posizione della scala interna -potesse costituire inadempimento grave. I ricorrenti richiamano ancora lanon conformità edilizia, pur sanabile, della scala interna a conferma dellagravità dell’inadempimento della controricorrente affermandol’attribuzione della realizzazione del manufatto in modo difformeall’intervento dei subappaltatori ma la questione è stata valutata dallaNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026Corte di merito, che ha considerato non grave la difformità richiamatasottolineando pure la totale assenza di riscontri probatori in ordine allapossibilità di ascrivere detta difformità ad una   scelta autonoma   deisubappaltatori. Peraltro, detto rilievo della Corte è stato soloapparentemente contrastato dai ricorrenti, che si sono limitati acontrapporre una apodittica affermazione di contenuto contrario.Anche per la censura in esame non ricorrono in concreto ipotesi diviolazione di legge sussumibili nell’ambito del disposto dell’art. 360 co. 1n. 3 c.p.c., ma si vorrebbe ottenere – attraverso la loro deduzione - unareinterpretazione del testo negoziale e degli altri elementi probatoriacquisiti al processo nel senso auspicato dai ricorrenti, reinterpretazioneinammissibile in questa sede per gli stessi motivi già evidenziatinell’esame del primo motivo di ricorso.5. Con il terzo motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti lamentanola   violazione e (ovvero) falsa applicazione di norme di diritto ed, inparticolare, dell’art. 1671 c.c., con riferimento agli artt. 1453, 1455, 1460,1656 e 2697 c.c. e 116-112 c.p.c., sempre in relazione alla censura –ipotizzata – di cui al n. 3 dell’art.360 c.p.c.  .La Corte di merito avrebbe sostanzialmente aderito alla tesi delTribunale di Nola secondo cui l’art. 1671 c.c., a seguito di scelta negozialedelle parti, può connotarsi per effetti diversi da quelli previsti dalladisposizione normativa: nel caso di specie ciò sarebbe avvenuto attraversola previsione della clausola di cui all’art. 8 del contratto di appalto, conlimitazione del dovuto a favore dell’impresa, in caso di recesso, al solocorrispettivo per le opere effettuate e complete, collaudabili alla data delrecesso. Di conseguenza sarebbero stati riconosciuti alla controparte €217.503,14, di cui € 70.000,00 per la restituzione di caparra e acconti edil rimanente per i lavori effettuati.Non sarebbe condivisibile, secondo i ricorrenti, l’assunto della Corted’Appello di Napoli in base al quale, in relazione all’indennità ex art. 1671Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026c.c., non sarebbe rilevante il dedotto inadempimento dell’appaltatriceconsistito nella realizzazione di una scala abusiva perché, senza sanatoria,la scala non avrebbe potuto essere opera collaudabile. Ciò rileva, secondoi ricorrenti, anche in considerazione del fatto che l’art. 1671 c.c. siapplicherebbe solo al recesso ad nutum e non al recesso per giusta causaoperato in concreto dai committenti, conseguente all’inadempimentodell’appaltatrice per i plurimi profili già evidenziati: comunque la normanon si potrebbe applicare per l’esecuzione di lavori non collaudabili se nonprevia sanatoria. La ricostruzione giuridica proposta non sarebbe scalfita,secondo i ricorrenti che pure danno atto di come il documento nonsarebbe stato valorizzato dalla Corte di merito, nemmeno dalla scritturaprivata del 13.10.2009 erroneamente qualificata dal Tribunale di Nolacome di risoluzione per mutuo dissenso: la scrittura richiamata nonrappresenterebbe la manifestazione di una volontà solutoria ma ilreciproco riconoscimento dell’avvenuto verificarsi di un evento risolutivo,senza riconoscimento o esclusione di responsabilità.5.1. Il motivo deve essere disatteso.Nel contratto di appalto, il recesso unilaterale del committente previstodall'art. 1671 c.c. costituisce esercizio di un diritto potestativo e, cometale, non esige che ricorra una giusta causa e non richiedeconseguentemente l’esistenza di un inadempimento dell’appaltatrice e lasua valutazione in termini di importanza e gravità (cfr. Cass. n.9645/2011); l’esercizio del recesso ai sensi della norma richiamatacomporta, quindi, lo scioglimento del contratto senza necessità di indaginisull'importanza e gravità dell'inadempimento, le quali sono rilevantisoltanto quando il committente pretenda dall'appaltatore il risarcimentodel danno per inadempimento, nonostante l’esercizio del dirittopotestativo di recedere dal contratto (cfr. Cass. n. 2130/2017). Insostanza, non è dato distinguere, per il disposto dell’art. 1671 c.c., trarecesso ad nutum e recesso per giusta causa: il recesso di per sé èNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026legittimo senza che sia necessario individuarne la ragione in uncomportamento inadempiente della controparte; la valutazionedell’esistenza ed entità dell’inadempimento dell’impresa appaltatricediventa rilevante non ai fini della legittimità del recesso ma – come giàposto in risalto - ai fini della valutazione della domanda risarcitoriaeventualmente esercitata - che, nel caso di specie non appare essere stataarticolata specificamente, se non attraverso la richiesta di trattenimentodella caparra confirmatoria ricevuta in relazione al contratto preliminare dicompravendita, riportata nelle conclusioni degli appellanti, attualiricorrenti, presenti nella sentenza di appello -.Dalle considerazioni svolte consegue che, ai fini del riconoscimento allacontroricorrente del controvalore delle opere effettivamente eseguite, ilfatto che essa fosse o meno gravemente inadempiente non è rilevante,perché il recesso ex art. 1671 c.c. sarebbe stato legittimamenteesercitabile anche ove l’appaltatrice fosse stata adempiente.In applicazione della Clausola 8 del contratto di appalto (riportata nelricorso), secondo la quale “Le parti convengono che in caso di recesso deicommittenti ex art. 1671 c.c. all’impresa verranno riconosciuti solo i lavoriregolarmente effettuati e completi, cioè collaudabili alla data del recesso”- non anche il mancato guadagno -, la Corte di merito ha ritenuto corretto- senza censure in questa sede da parte dell’impresa - il riconoscimento afavore dell’appaltatrice del solo controvalore delle opere, senza indennitàulteriori, sul presupposto che le conseguenze economiche derivantidall’art. 1671 c.c. fossero state legittimamente limitate in sede negoziale.I ricorrenti lamentano che la scala in posizione difforme non sarebbestata opera collaudabile alla data del recesso, mancando la necessariasanatoria: l’assunto non tiene conto che la Corte di merito ha fondatoproprio sulla sicura possibilità di sanatoria - emergente dalla dispostaconsulenza tecnica d’ufficio - la collaudabilità dell’opera, già terminata almomento del recesso, previa sua regolarizzazione.Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026In conclusione, le critiche svolte dai ricorrenti con il motivo in esamenon integrano alcuna violazione di legge, perché risulta rispettato da partedella Corte d’Appello il disposto dell’art. 1671 c.c. quanto all’esclusionedella necessità di ricorrenza dell’inadempimento grave dell’impresaappaltatrice per la concreta operatività della norma. Quanto allevalutazioni svolte nella sentenza sulle conseguenze economiche delrecesso dall’appalto operato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],esse sono state fondate dai Giudici di merito non sul disposto dell’art.1671 c.c. ma sulla clausola 8 del contratto concluso tra le parti: i ricorrentinon svolgono alcuna critica in ordine alla corretta interpretazione dellaclausola ex art.  1362 c.c., né avrebbero avuto interesse a farlo, essendola disposizione pattizia più favorevole rispetto alla norma richiamata.Quanto ai profili di inadempimento ascritti alla controparte, cheavrebbero rilievo, come sopra detto, ai fini risarcitori - ove si intendainterpretare in tal senso la richiesto di trattenimento della caparraricevuta, nell’ambito del complesso rapporto negoziale costituito dallastipula dei negozi preliminare di compravendita e definitivo di appalto -anche in ipotesi di recesso ex art. 1671 c.c., si osserva che i ricorrentirichiamano ancora una volta gli stessi addebiti già proposti ed esaminatinei precedenti motivi di ricorso, ritenuti conformemente dai giudici dimerito inidonei a fondare l’inadempimento grave di [OSCURATO:SOCIETA].- ora [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. -.6. Con il quarto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e Maddalena MariaLecce prospettano la   violazione e (ovvero) falsa applicazione di normedi diritto ed, in particolare, degli artt. 1385, 1552, 1555 e 1472 c.c., conriferimento al disposto degli artt. 1453, 1455, 1460, 1656 e 2697 c.c. edegli art. 116 e 112 c.p.c. ancora una volta in relazione alla censuraipotizzata al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.  .I ricorrenti rilevano che non avrebbero dovuto essere condannati allarestituzione della caparra ricevuta, che anzi avevano diritto a ritenereNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026  ai sensi dell’art. 1385 cod. civ. per effetto del “recesso” formulato  come promittenti permutanti. Il fatto di aver previsto come parzialepagamento del prezzo della compravendita del terreno la costruzione delvillino sulla loro proprietà avrebbe comportato infatti la stipula, attraversoi due richiamati negozi collegati, di un negozio giuridico rientrante nello  schema legale tipico   della permuta di bene presente con benefuturo, con conseguente applicazione, attraverso l’art. 1555 c.c., dell’art.1472 c.c., secondo il quale l’acquisto della costruzione erigenda viene averificarsi, senza necessità di altre dichiarazioni di volontà, non appena lacosa viene ad esistenza. Il recesso per giusta causa operato daicommittenti sarebbe stato giustificato dall’inadempimentodell’appaltatrice, sia in relazione alla violazione del divieto di subappalto,sia con riferimento all’obbligo di eseguire i lavori a regola d’arte, sia inrelazione alla loro consegna entro il termine essenziale, che avrebbe incisosulla possibilità di considerare venuto ad esistenza il bene futuro dapermutare, possibilità esclusa appunto per fatto dell’impresa.6.1. Il motivo, per quanto è dato comprendere del suo contenuto,esposto in termini piuttosto involuti, non può considerarsi fondato.La restituzione della caparra -solo della caparra, non del suo doppio -e degli acconti ricevuti dai ricorrenti in relazione al contratto preliminare dicompravendita è stata disposta dai Giudici di merito in considerazionedell’intervenuto scioglimento dei vincoli negoziali tra le parti, per le ragionisopra illustrate, e del mancato riconoscimento agli inadempimentidell’impresa di quella gravità e consistenza tali da giustificare unarisoluzione ascrivibile a sua responsabilità, ex artt. 1453-1455 c.c.Gli argomenti spesi dai ricorrenti ripropongono ancora una volta lasussistenza del grave inadempimento dell’impresa appaltatrice per averrealizzato un’opera difforme, violando il divieto di subappalto e nonrispettando nemmeno il termine essenziale di consegna: l’articolazionedella veste giuridica esposta per argomentare il motivo di ricorso in esameNumero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026non supera il fatto che il grave inadempimento riproposto, che sarebbetale da giustificare il trattenimento della caparra, si fonda sugli stessielementi di fatto già sopra evidenziati ed esaminati ed è stato vagliato edescluso dalla Corte di appello - e, prima, dal Tribunale - all’esitodell’attività di interpretazione e valutazione del materiale istruttorio che èprerogativa del Giudice del merito - e che, in concreto, trova effettivo elogico supporto motivazionale nelle pronunce di primo e di secondo gradoconcordi -.7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.8. Le spese processuali del presente giudizio di legittimità si imputanosecondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per laproposizione del ricorso, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., delle speseprocessuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi €5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva ecassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 16 ottobre 2025.Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026Il Consigliere Estensore                                Il PresidenteTiziana [OSCURATO:PERSONA] CarratoPDFinvalido *P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., delle speseprocessuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi €5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva ecassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 16 ottobre 2025.Numero registro generale 841/2021Numero sezionale 2469/2025Numero di raccolta generale 6960/2026Data pubblicazione 23/03/2026Il Consigliere Estensore                                Il PresidenteTiziana [OSCURATO:PERSONA] CarratoPDFinvalido *