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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36384/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28040/2020R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] A.S.I. ([OSCURATO:PERSONA]) di Salerno,con sede in Salerno al Viale G. Verdi n. 23/ D -P.co Arbostella ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del Presidente e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: VSCNTN80 A 09 A71 7T), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso conferi t a in esecuzione della [OSCURATO:PERSONA] di conferimento incarico n. 16 del 19.11.2020, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliatapresso lo studio legale di quest’ultimo, in Salerno alla Via M. Testa n.8; -controricorrente – Avviso accertamento – Plusvalenza da cessione di terreni edificabili –Attività non commerciale di consorzio -avverso la sentenza n. 1892/4/2020 emessa dalla CTR della Campani a il 27/02/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] di Salerno proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno avverso l’avviso di accertamento relativo a maggiori Ires ed Iva anno 2011 per una plusvalenza non dichiarata relativa alla cessione di sei terreni edificabili.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, ritenendo che l’avviso fosse stato tardivamente notificato.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania rigettava il gravame, evidenziando che, per quanto l’avviso di accertamento fosse stato tempestivamente notificato al consorzio, l’Ufficio non avesse dimostrato la perdita, ad opera del contribuente, della qualifica di ente non commerciale.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Salerno ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., 24 e 111 Cost. e 73 e 149 dPR n. 917/1986, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il contribuente non aveva in appello sollevato alcuna doglianza con riferimento alla natura commerciale o meno dell’ente e, tanto meno, alla perdita della qualifica di ente non commerciale.

1.1. Il motivo è infondato.

Invero, anche a voler accedere all’impostazione difensiva della ricorrente (la quale ha trascritto solo alcuni stralci dell’avversa comparsa di costituzione in appello), secondo cui il contribuente si sarebbe limitato in sede di gravame a dolersi della mancata considerazione della “natura pubblicistica” dei trasferimenti dei lotti ai Consorzi ASI (“La contestazione dell’ASI verteva sulla natura delle cessioni dei lotti che la stessa riteneva non configurabili quali comuni compravendite di terreni edificabili” […] “in quanto tali non generanti plusvalenze tassabili perché operazioni dettate da finalità istituzionali nell’interesse pubblico”), con la conseguenziale insuscettibilità delle successive vendite di poter generare plusvalenze tassabili (e non anche della omessa dimostrazione del venir meno dei criteri di determinazione di un ente non commerciale), non vi è chi non veda che la prima doglianza avrebbe comunque introdotto in giudizio il thema decidendum sul quale la CTR, nella seconda parte dell’impianto motivazionale, si sarebbe pronunciata (affermando che, nel caso di specie, doveva escludersi la natura commerciale dell’attività posta in essere dal consorzio, non trattandosi di una serie continuativa e produttiva di lucro – ma della stipula di sei contratti di vendita, tutti tracciabili – e potendo si escludere, anche dal raffronto con l’annualità antecedente e successiva, l’inserimento di quelle operazioni di vendita in un ambito di prevalente attività commerciale).

Del resto, la stessa Agenzia, a pagina 9 del ricorso, ha evidenziato che, «nel rimarcare “l’istituzionalità del [OSCURATO:PERSONA]”» l’ASI aveva escluso l’esercizio di attività commerciale con riferimento a quelli che riteneva “conferimenti” non vendite di terreni»

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 73 e 149 dPR n. 917/1986 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che incombeva semmai sul contribuente dimostrare la prevalenza, in termini qualitativi e quantitativi, di altre attività rispetto a quelle commerciali.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, fermo restando che la CTR non ha operato una inversione dell’onere probatorio, avendo ritenuto che l’onere di dimostrare l’inserimento delle sei operazioni di vendita in un ambito di prevalente attività non commerciale gravasse a carico della contribuente, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione, come nel caso di specie, di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione.

A ben vedere, con il motivo in esame la ricorrente sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa nella presente sede di legittimità.

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

L e spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.600,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28040/2020R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] A.S.I. ([OSCURATO:PERSONA]) di Salerno,con sede in Salerno al Viale G. Verdi n. 23/ D -P.co Arbostella ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del Presidente e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: VSCNTN80 A 09 A71 7T), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso conferi t a in esecuzione della [OSCURATO:PERSONA] di conferimento incarico n. 16 del 19.11.2020, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliatapresso lo studio legale di quest’ultimo, in Salerno alla Via M. Testa n.8; -controricorrente – Avviso accertamento – Plusvalenza da cessione di terreni edificabili –Attività non commerciale di consorzio -avverso la sentenza n. 1892/4/2020 emessa dalla CTR della Campani a il 27/02/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] di Salerno proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno avverso l’avviso di accertamento relativo a maggiori Ires ed Iva anno 2011 per una plusvalenza non dichiarata relativa alla cessione di sei terreni edificabili. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, ritenendo che l’avviso fosse stato tardivamente notificato. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania rigettava il gravame, evidenziando che, per quanto l’avviso di accertamento fosse stato tempestivamente notificato al consorzio, l’Ufficio non avesse dimostrato la perdita, ad opera del contribuente, della qualifica di ente non commerciale. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Salerno ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., 24 e 111 Cost. e 73 e 149 dPR n. 917/1986, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il contribuente non aveva in appello sollevato alcuna doglianza con riferimento alla natura commerciale o meno dell’ente e, tanto meno, alla perdita della qualifica di ente non commerciale. 1.1. Il motivo è infondato. Invero, anche a voler accedere all’impostazione difensiva della ricorrente (la quale ha trascritto solo alcuni stralci dell’avversa comparsa di costituzione in appello), secondo cui il contribuente si sarebbe limitato in sede di gravame a dolersi della mancata considerazione della “natura pubblicistica” dei trasferimenti dei lotti ai Consorzi ASI (“La contestazione dell’ASI verteva sulla natura delle cessioni dei lotti che la stessa riteneva non configurabili quali comuni compravendite di terreni edificabili” […] “in quanto tali non generanti plusvalenze tassabili perché operazioni dettate da finalità istituzionali nell’interesse pubblico”), con la conseguenziale insuscettibilità delle successive vendite di poter generare plusvalenze tassabili (e non anche della omessa dimostrazione del venir meno dei criteri di determinazione di un ente non commerciale), non vi è chi non veda che la prima doglianza avrebbe comunque introdotto in giudizio il thema decidendum sul quale la CTR, nella seconda parte dell’impianto motivazionale, si sarebbe pronunciata (affermando che, nel caso di specie, doveva escludersi la natura commerciale dell’attività posta in essere dal consorzio, non trattandosi di una serie continuativa e produttiva di lucro – ma della stipula di sei contratti di vendita, tutti tracciabili – e potendo si escludere, anche dal raffronto con l’annualità antecedente e successiva, l’inserimento di quelle operazioni di vendita in un ambito di prevalente attività commerciale). Del resto, la stessa Agenzia, a pagina 9 del ricorso, ha evidenziato che, «nel rimarcare “l’istituzionalità del [OSCURATO:PERSONA]”» l’ASI aveva escluso l’esercizio di attività commerciale con riferimento a quelli che riteneva “conferimenti” non vendite di terreni» 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 73 e 149 dPR n. 917/1986 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che incombeva semmai sul contribuente dimostrare la prevalenza, in termini qualitativi e quantitativi, di altre attività rispetto a quelle commerciali. 2.1. Il motivo è inammissibile. Invero, fermo restando che la CTR non ha operato una inversione dell’onere probatorio, avendo ritenuto che l’onere di dimostrare l’inserimento delle sei operazioni di vendita in un ambito di prevalente attività non commerciale gravasse a carico della contribuente, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione, come nel caso di specie, di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione. A ben vedere, con il motivo in esame la ricorrente sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa nella presente sede di legittimità. 3. Il ricorso va, pertanto, rigettato. L e spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016). P.Q.M. La Corte rigettail ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.600,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del