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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 settembre 2023

Cassazione n. 28684/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 31970/2021proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliatain Roma, via della Giuliana n. 101, presso gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difes a da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 716/2021 , pubblicata il 16 giugno 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del26/09/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 19 gennaio 2018 presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha premesso di: -essere dipendente dal 1° novembre 1991 della AUSL n. 1 di Agrigento (oggi ASP Agrigento) quale dirigente medico veterinario; -ricoprire, a seguito di contratto individuale per affidamento di incarico del 12 febbraio 2009, con decorrenza 1° aprile 2007, un incarico professionale dialta specializzazione.

Egli ha chiesto fosse accertato il suo diritto al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale nella misura di € 150,00 al mese per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012.

Il Tribunale di Agrigento, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 606/2019, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 716/2021, ha accolto.

L’ASP Agrigento ha proposto ricorsoper cassazione sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’ASP Agrigento ha depositatoil 21 settembre 2023 atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c. con istanza di compensazione delle spese di lite , accettato dal controricorrente e sottoscritto dai difensoridi entrambe le parti.Pertanto, il giudizio è dichiarato estinto.

Nessuna statuizione sulle spese vi deve essere, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., stante l’intesa raggiunta dalle parti (Cass., Sez. 2, n. 18368 dell’8 giugno 2022).

Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico dell’ASP Agrigento, considerato l’esito della controversia.

P.Q.M.

La Corte, -dichiara estinto il giudizio di cassazione .

Così deciso in Roma, nella camera di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 31970/2021proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliatain Roma, via della Giuliana n. 101, presso gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difes a da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 716/2021 , pubblicata il 16 giugno 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del26/09/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 19 gennaio 2018 presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha premesso di: -essere dipendente dal 1° novembre 1991 della AUSL n. 1 di Agrigento (oggi ASP Agrigento) quale dirigente medico veterinario; -ricoprire, a seguito di contratto individuale per affidamento di incarico del 12 febbraio 2009, con decorrenza 1° aprile 2007, un incarico professionale dialta specializzazione. Egli ha chiesto fosse accertato il suo diritto al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale nella misura di € 150,00 al mese per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012. Il Tribunale di Agrigento, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 606/2019, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 716/2021, ha accolto. L’ASP Agrigento ha proposto ricorsoper cassazione sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’ASP Agrigento ha depositatoil 21 settembre 2023 atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c. con istanza di compensazione delle spese di lite , accettato dal controricorrente e sottoscritto dai difensoridi entrambe le parti.Pertanto, il giudizio è dichiarato estinto. Nessuna statuizione sulle spese vi deve essere, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., stante l’intesa raggiunta dalle parti (Cass., Sez. 2, n. 18368 dell’8 giugno 2022). Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico dell’ASP Agrigento, considerato l’esito della controversia. P.Q.M. La Corte, -dichiara estinto il giudizio di cassazione . Così deciso in Roma, nella camera di con
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