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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38358/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 del TRIBUNALE di IVREA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ci [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea del 5 aprile 2024 con la quale è stata applicata loro la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 comma 1 n. 5 cod. pen commesso in Leinì il 28 ottobre 2023.

Rilevato che il motivo, con cui deduce il vizio di motivazione, è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi differenti da quelli tassativamente indicati nel citato cornrna 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01;Sez.

F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01).

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuna.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 del TRIBUNALE di IVREA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ci [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea del 5 aprile 2024 con la quale è stata applicata loro la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 comma 1 n. 5 cod. pen commesso in Leinì il 28 ottobre 2023. Rilevato che il motivo, con cui deduce il vizio di motivazione, è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi differenti da quelli tassativamente indicati nel citato cornrna 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuna. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 ottobre
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