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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 42324/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 25/9/2020 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 25/2/2019 per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, 337 cod. pen. e 495 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile.

Le deduzioni riguardanti la determinazione della pena, con riguardo all'aumento per la continuazione, si risolvono nella prospettazione di un alternativo giudizio di merito, non consentito in questa sede, a fronte di quanto non arbitrariamente ritenuto dalla Corte, che ha valorizzato la violenza della reazione solo assertivamente contestata nel motivo di ricorso, e la mancanza di reale intento collaborativo.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 25/9/2020 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 25/2/2019 per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, 337 cod. pen. e 495 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. Le deduzioni riguardanti la determinazione della pena, con riguardo all'aumento per la continuazione, si risolvono nella prospettazione di un alternativo giudizio di merito, non consentito in questa sede, a fronte di quanto non arbitrariamente ritenuto dalla Corte, che ha valorizzato la violenza della reazione solo assertivamente contestata nel motivo di ricorso, e la mancanza di reale intento collaborativo. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42324/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris