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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13714/2026

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i e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato1788 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato –nonché controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] dei Crediti I.N.P.S.;- intimNuamterio -re gistro generale 29468/2020Numero sezionale 1788/2026avverso la sentenza n. 891/2020 della CORTE D'APPELLNOum edroi di raccolta generale 13714/2026ROMA, depositata il 06/04/2020 R.G.N. 3711/2016; Data pubblicazione 11/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 14/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Meditral società Cons. a r.l. ed il dott. [OSCURATO:PERSONA], qualelegale rappresentante ed in proprio, impugnano sulla base di ununico motivo la sentenza n. 891/2020 della Corte d’appello diRoma nella parte in cui ha confermato la pronuncia di primecure che aveva rigettato l’opposizione ad avviso di addebitoconseguente, tra le altre cose, al disconoscimento di rapporti dicollaborazione a progetto.INPS ed INAIL non hanno svolto attività difensiva in questasede.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 14 aprile 2026, ilCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa sentenza è stata censurata per violazione e falsaapplicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell’art.69, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003.In data 13 marzo 2026 è stata depositata rinuncia al ricorso checosì recita: “in data 20 aprile 2023 i ricorrenti aderivano ad unprocedimento di cd rottamazione quater espressamenteimpegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggettoi carichi di cui alla dichiarazione stessa; che la società stascrupolosamente agendo in conformità agli impegni assunti conNumero registro generale 29468/2020il procedimento di definizione agevolata; che pertanto Ni umero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 13714/2026ricorrenti non hanno più interesse a coltivare il giudiziDoat a pubblicazione 11/05/2026pendente innanzi a questa Suprema Corte, cui intendonorinunciare.

Ciò premesso, rinunciano ai diritti e all’azioneesercitati con il ricorso di cui pertanto chiedono l’estinzione delprocesso con compensazione delle spese di lite”.La rinuncia è sottoscritta dalla parte ed alla stessa è allegatadocumentazione relativa alla rottamazione.Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto.Nulla quanto alle spese, in assenza di attività difensiva degliIstituti.Non sussistono i presupposti per imporre il pagamento deldoppio contributo unificato in ragione dell’intervenuta rinunciaal ricorso (Cass. Sez.

Un. n. 19976/2024).La Corte dichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 aprile 2026.La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato1788 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato –nonché controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] dei Crediti I.N.P.S.;- intimNuamterio -re gistro generale 29468/2020Numero sezionale 1788/2026avverso la sentenza n. 891/2020 della CORTE D'APPELLNOum edroi di raccolta generale 13714/2026ROMA, depositata il 06/04/2020 R.G.N. 3711/2016; Data pubblicazione 11/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 14/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Meditral società Cons. a r.l. ed il dott. [OSCURATO:PERSONA], qualelegale rappresentante ed in proprio, impugnano sulla base di ununico motivo la sentenza n. 891/2020 della Corte d’appello diRoma nella parte in cui ha confermato la pronuncia di primecure che aveva rigettato l’opposizione ad avviso di addebitoconseguente, tra le altre cose, al disconoscimento di rapporti dicollaborazione a progetto.INPS ed INAIL non hanno svolto attività difensiva in questasede.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 14 aprile 2026, ilCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa sentenza è stata censurata per violazione e falsaapplicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell’art.69, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003.In data 13 marzo 2026 è stata depositata rinuncia al ricorso checosì recita: “in data 20 aprile 2023 i ricorrenti aderivano ad unprocedimento di cd rottamazione quater espressamenteimpegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggettoi carichi di cui alla dichiarazione stessa; che la società stascrupolosamente agendo in conformità agli impegni assunti conNumero registro generale 29468/2020il procedimento di definizione agevolata; che pertanto Ni umero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 13714/2026ricorrenti non hanno più interesse a coltivare il giudiziDoat a pubblicazione 11/05/2026pendente innanzi a questa Suprema Corte, cui intendonorinunciare. Ciò premesso, rinunciano ai diritti e all’azioneesercitati con il ricorso di cui pertanto chiedono l’estinzione delprocesso con compensazione delle spese di lite”.La rinuncia è sottoscritta dalla parte ed alla stessa è allegatadocumentazione relativa alla rottamazione.Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto.Nulla quanto alle spese, in assenza di attività difensiva degliIstituti.Non sussistono i presupposti per imporre il pagamento deldoppio contributo unificato in ragione dell’intervenuta rinunciaal ricorso (Cass. Sez. Un. n. 19976/2024).La Corte dichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 aprile 2026.La Presidente
Sentenza Cassazione n. 13714/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris