CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 41158/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto la ri qualifica zione dell 'impugnazione come appello, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Catania ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di ricettazione di un motoveicolo per essere il fatto non punibile per particolare tenuità. 2. Presentando ricorso per Cassazione, il Procuratore generale di Catania adduce vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e, cod. proc. pen. (non avendo il giudice esplicitato in base a quali criteri abbia ritenuto il fatto di particolare tenuità) e violazione di legge ex art. 606 lett. b, cod. proc. pen. (perché il giudice, preliminarmente alla pronuncia assolutoria, avrebbe dovuto qualificare il fatto nell’ambito del quarto comma dell’art.648 cod. pen.). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo ed annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania. 2. In effetti, la sentenza è totalmente carente sotto il profilo motivazionale in relazione alle ragioni di qualificazione del fatto in termini di particolare tenuità. Senza scendere sul piano della valutazione delle circostanze che, secondo il Pubblico ministero, avrebbero dovuto orientare il giudice in senso opposto a quello assolutorio adottato- operazione preclusa a questa Corte che deve limitarsi , senza scendere nel merito, a valutare il discorso giustificativo della decisione in relazione ai parametri indicati nell’art. 606, lett. e, cod. proc. pen. (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità)- è evidente dal tenore della decisione l’apoditticità della con clusione adottata ex art. 131 bis cod. pen., che si accontenta della affermazione della particolare tenuità del fatto, senza fornire alcuna spiegazione. Trattandosi di un caso ‘di scuola’ di motivazione mancante, è integrato il vizio motivazionale dedotto, sotto il profilo del primo tra i parametri elencati dell’art. 606 lett. e, cod. proc. pen.. 3. Da quanto precede, considerato altresì l’assorbimento del secondo motivo nel primo, deriva l’annullamento della sentenza con rinvio del processo al Tribunale di Catania, che giudicherà in persona di un giudice differente, attenendosi all’obbligo motivazionale sopra indicato. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Così deciso, 20novembre 202 5 Il Consigliere relatore IlPresidente [OSCURATO:PERSONA]