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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 31370/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 11216-2015 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; 2021 - ricorrenti principali - 2553 contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA PIAllA CAVOUR presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 507/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/01/2015 R.G.N. 145/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che, con sentenza del 28 gennaio 2015, la Corte d'Appello di Milano, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Milano sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Accademia di [OSCURATO:PERSONA] di Brera, presso la quale il primo operava quale docente di ruolo di seconda fascia alla cattedra di scultura, domanda avente ad oggetto la condanna del Ministero all'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] dell'inquadramento quale professore di prima fascia e al pagamento delle differenze retributive maturate, in via gradata, dal novembre 2001, o dal 2004 o dal 2009 comunque fino al 31 maggio 2014, con riconoscimento dal 1 giugno successivo del trattamento economico proprio dei professori di prima fascia, in parziale riforma della predetta decisione, condannava il Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo quinquennale che precede il 31.10.2010, data del ricorso introduttivo, con riferimento, quindi, agli anni scolastici, 2004/2005 e 2009/2010; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto inammissibile la domanda volta al riconoscimento di superiore inquadramento e, di contro, sussistente, nei limiti della prescrizione, il credito azionato dal [OSCURATO:PERSONA], per essere risultato provato l'aver il [OSCURATO:PERSONA] svolto funzioni ulteriori (l'aver condotto il corso di studio a lui affidato in piena autonomia, presiedendo commissioni d'esame e firmando tesi) rispetto a quelle proprie del professore di seconda fascia di cui all'art. 214, d.lgs. n. 297/1994 (svolgimento di attività didattica coadiuvando il docente titolare) non rilevando in senso contrario il disposto dell'art. 21 del [OSCURATO:PERSONA] invocato dalle amministrazioni; che, per la cassazione di tale decisione ricorrono il Ministero e l'Accademia, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, propone ricorso incidentale articolato su tre motivi, in relazione al quale i ricorrenti principali non hanno svolto alcuna difesa; che il controricorrente e ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, il Ministero e l'Accademia ricorrenti principali, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell'art. 214, d.lgs. n. 297/1994, 35, d.lgs. n. 165/2001, imputa alla Corte territoriale l'incongruità logica e giuridica del convincimento espresso circa l'impossibilità di desumere dalla disciplina contrattuale di comparto ed in particolare dall'art. 21 il venir meno di ogni distinzione funzionale tra professori di seconda e di prima fascia quale originariamente posta dall'ad 214 d.lgs. n. 297/1994 cui poter ricollegare la pretesa risarcitoria del [OSCURATO:PERSONA]; che, dal canto suo il [OSCURATO:PERSONA], ricorrente incidentale, con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. da 2934 a 2939 c.c., e 112 e 113 c.p.c., imputa alla Corte territoriale il mancato rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunziato per aver ritenuto ammissibile l'eccezione di prescrizione pur non essendo stata questa correttamente sollevata dalle amministrazioni nella memoria di costituzione in primo grado; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 394, 414, 416, 420, 429 e 437 c.p.c. in una con il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale nei limiti temporali segnati dalla proposizione del ricorso introduttivo nonostante in sede di conclusioni la domanda fosse stata estesa alla data di emanazione della sentenza e ammissibilmente essendo, a suo dire, l'emendati° libelli quantitativa sempre consentita; che, nel terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., 1223 e 2099 c.c. nonché al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, imputa alla Corte territoriale l'omessa pronunzia sulla domanda volta ad ottenere pro futuro il ristoro del danno "rebus sic stantibus" derivante dal mancato riconoscimento del trattamento economico di professore di prima fascia; che l'unico motivo del ricorso principale risulta infondato dovendo ritenersi immune da vizi logici e giuridici l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale circa la non desumibilità del superamento di ogni distinzione funzionale tra professori di seconda e di prima fascia dall'invocata disciplina contrattuale che si limita a prevedere che tanto gli uni che gli altri "ai fini dell'espletamento delle loro funzioni" (che, in base a tale dicitura, non possono dirsi in alcun modo assimilate, a superamento del disposto dell'art. 214 d.lgs. n. 294/1994 che fissa e mantiene la distinzione funzionale tra le due fasce e non attiene, come sembrano voler accreditare i ricorrenti principali, ad una non meglio precisata figura di assistente) sono inquadrati nei settori disciplinari di appartenenza in tutti gli insegnamenti e le attività di competenza dell'istituzione, formula anodina per quel che qui interessa sostanzialmente riproposta dalla disposizione che ammette l'attribuzione di corsi sperimentali ai professori sia di prima che di seconda fascia; che, quanto al ricorso incidentale, infondato deve dirsi il primo motivo, avendo la Corte territoriale correttamente valutato l'ammissibilità della formula con cui le amministrazioni convenute in prime cure hanno sollevato l'eccezione di prescrizione; che, parimenti infondati risultano il secondo ed il terzo motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, dal momento che ogni pronunzia eccedente temporalmente l'originaria prospettazione della causa petendi e del petitum dell'azione presuppone l'accertamento in contraddittorio con le controparti dei predetti elementi della domanda giudiziale, dovendo risultare verificata in giudizio quella condizione "rebus sic stantibus" cui lo stesso ricorrente incidentale fa riferimento nel terzo motivo; che, pertanto, entrambi i ricorsi vanno rigettati, con compensazione tra le parti delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza; che si dà atto della sussistenza a carico del solo [OSCURATO:PERSONA] degli estremi per il raddoppio di cui all'art. 13, comma 1, quater, d.P.R. n. 115/02; P.Q.M.

La Corte rigetta sia il ricorso principale sia l'incidentale e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza a carico del solo [OSCURATO:PERSONA] dei presupposti FcLet processuali per il versamento da parte del ricorrentér- dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 11216-2015 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; 2021 - ricorrenti principali - 2553 contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA PIAllA CAVOUR presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 507/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/01/2015 R.G.N. 145/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 28 gennaio 2015, la Corte d'Appello di Milano, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Milano sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Accademia di [OSCURATO:PERSONA] di Brera, presso la quale il primo operava quale docente di ruolo di seconda fascia alla cattedra di scultura, domanda avente ad oggetto la condanna del Ministero all'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] dell'inquadramento quale professore di prima fascia e al pagamento delle differenze retributive maturate, in via gradata, dal novembre 2001, o dal 2004 o dal 2009 comunque fino al 31 maggio 2014, con riconoscimento dal 1 giugno successivo del trattamento economico proprio dei professori di prima fascia, in parziale riforma della predetta decisione, condannava il Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo quinquennale che precede il 31.10.2010, data del ricorso introduttivo, con riferimento, quindi, agli anni scolastici, 2004/2005 e 2009/2010; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto inammissibile la domanda volta al riconoscimento di superiore inquadramento e, di contro, sussistente, nei limiti della prescrizione, il credito azionato dal [OSCURATO:PERSONA], per essere risultato provato l'aver il [OSCURATO:PERSONA] svolto funzioni ulteriori (l'aver condotto il corso di studio a lui affidato in piena autonomia, presiedendo commissioni d'esame e firmando tesi) rispetto a quelle proprie del professore di seconda fascia di cui all'art. 214, d.lgs. n. 297/1994 (svolgimento di attività didattica coadiuvando il docente titolare) non rilevando in senso contrario il disposto dell'art. 21 del [OSCURATO:PERSONA] invocato dalle amministrazioni; che, per la cassazione di tale decisione ricorrono il Ministero e l'Accademia, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, propone ricorso incidentale articolato su tre motivi, in relazione al quale i ricorrenti principali non hanno svolto alcuna difesa; che il controricorrente e ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, il Ministero e l'Accademia ricorrenti principali, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell'art. 214, d.lgs. n. 297/1994, 35, d.lgs. n. 165/2001, imputa alla Corte territoriale l'incongruità logica e giuridica del convincimento espresso circa l'impossibilità di desumere dalla disciplina contrattuale di comparto ed in particolare dall'art. 21 il venir meno di ogni distinzione funzionale tra professori di seconda e di prima fascia quale originariamente posta dall'ad 214 d.lgs. n. 297/1994 cui poter ricollegare la pretesa risarcitoria del [OSCURATO:PERSONA]; che, dal canto suo il [OSCURATO:PERSONA], ricorrente incidentale, con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. da 2934 a 2939 c.c., e 112 e 113 c.p.c., imputa alla Corte territoriale il mancato rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunziato per aver ritenuto ammissibile l'eccezione di prescrizione pur non essendo stata questa correttamente sollevata dalle amministrazioni nella memoria di costituzione in primo grado; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 394, 414, 416, 420, 429 e 437 c.p.c. in una con il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale nei limiti temporali segnati dalla proposizione del ricorso introduttivo nonostante in sede di conclusioni la domanda fosse stata estesa alla data di emanazione della sentenza e ammissibilmente essendo, a suo dire, l'emendati° libelli quantitativa sempre consentita; che, nel terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., 1223 e 2099 c.c. nonché al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, imputa alla Corte territoriale l'omessa pronunzia sulla domanda volta ad ottenere pro futuro il ristoro del danno "rebus sic stantibus" derivante dal mancato riconoscimento del trattamento economico di professore di prima fascia; che l'unico motivo del ricorso principale risulta infondato dovendo ritenersi immune da vizi logici e giuridici l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale circa la non desumibilità del superamento di ogni distinzione funzionale tra professori di seconda e di prima fascia dall'invocata disciplina contrattuale che si limita a prevedere che tanto gli uni che gli altri "ai fini dell'espletamento delle loro funzioni" (che, in base a tale dicitura, non possono dirsi in alcun modo assimilate, a superamento del disposto dell'art. 214 d.lgs. n. 294/1994 che fissa e mantiene la distinzione funzionale tra le due fasce e non attiene, come sembrano voler accreditare i ricorrenti principali, ad una non meglio precisata figura di assistente) sono inquadrati nei settori disciplinari di appartenenza in tutti gli insegnamenti e le attività di competenza dell'istituzione, formula anodina per quel che qui interessa sostanzialmente riproposta dalla disposizione che ammette l'attribuzione di corsi sperimentali ai professori sia di prima che di seconda fascia; che, quanto al ricorso incidentale, infondato deve dirsi il primo motivo, avendo la Corte territoriale correttamente valutato l'ammissibilità della formula con cui le amministrazioni convenute in prime cure hanno sollevato l'eccezione di prescrizione; che, parimenti infondati risultano il secondo ed il terzo motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, dal momento che ogni pronunzia eccedente temporalmente l'originaria prospettazione della causa petendi e del petitum dell'azione presuppone l'accertamento in contraddittorio con le controparti dei predetti elementi della domanda giudiziale, dovendo risultare verificata in giudizio quella condizione "rebus sic stantibus" cui lo stesso ricorrente incidentale fa riferimento nel terzo motivo; che, pertanto, entrambi i ricorsi vanno rigettati, con compensazione tra le parti delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza; che si dà atto della sussistenza a carico del solo [OSCURATO:PERSONA] degli estremi per il raddoppio di cui all'art. 13, comma 1, quater, d.P.R. n. 115/02; P.Q.M. La Corte rigetta sia il ricorso principale sia l'incidentale e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza a carico del solo [OSCURATO:PERSONA] dei presupposti FcLet processuali per il versamento da parte del ricorrentér- dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
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