CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 34444/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 271/01.7 proposto da t IL e to t itim ti» “A.,C2 Ministero e In erno3 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; - ricorrente - rnntrn [OSCURATO:PERSONA], Fappr-959FAMS e clIf~ [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Chiana 48; - controri corrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2788/2017 del 26 maggio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], premesso di avere lavorato per il Ministero dell'Interno sulla base di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato e di contratti a tempo determinato, ha dedotto la nullità di tali contratti. Essa ha chiesto che fosse dichiarata la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con risarcimento del danno; in subordine ha domandato il solo risarcimento del danno. Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio dele parti, con sentenza n. 9455/2013, ha accolto la sola domanda di risarcimento del ( danno. Il Ministero dell'Interno ha proposto appello. La Corte d'appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2788/2017, ha in parte accolto l'appello principale, riconoscendo il risarcimento del danno. Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo il Ministero dell'Interno lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto la corte territoriale non avrebbe tenuto conto della circostanza, dedotta in sede di appello, dell'avvenuta stabilizzazione di [OSCURATO:PERSONA] a decorrere da settembre 2014. La doglianza è fondata.Per la più recente giurisprudenza, in tema di contratti a termine e di somministrazione nel pubblico impiego contrattualizzato, è inammissibile l'eccezione - contenuta nelle memorie ex artt. 378 o 380 bis.1, c.p.c. - di avvenuta stabilizzazione del dipendente in epoca successiva alla notifica del ricorso per cassazione, perché nel giudizio di legittimità le predette memorie hanno solo la funzione di illustrare e chiarire le ragioni svolte in ricorso o in controricorso e di confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove eccezioni - implicanti necessariamente accertamenti di fatto -, o sollevare nuove questioni di dibattito, le quali non possono riferirsi neppure a fatti sopravvenuti, insuscettibili di essere provati mediante produzioni documentali, consentite soltanto nei differenti casi di cui all'art. 372, comma 1, c.p.c. (Cass., Sez. L, n. 21355 del 6 luglio 2022). Ne deriva, quindi, la stabilizzazione avvenuta prima del giudizio di cassazione ben può essere dedotta nei gradi di merito e, in questo caso, deve essere presa in esame. Tale circostanza, inoltre, assume rilievo decisivo, atteso che, in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito, a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive; ne consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice chance di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria (Cass., Sez. L, n. 14815 del 27 maggio 2021). Infatti, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando( l'assunzione a tempo indeterminato avvenga o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale (Cass., Sez. L, n. 15353 del 17 luglio 2020). Nella specie, la stabilizzazione era stata comunicata alla corte territoriale (e la stessa controricorrente ha ammesso la circostanza), con la conseguenza che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto tenerne conto e valutare se questa costituisse misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito, essendo avvenuta nei ruoli dell'ente che aveva commesso l'abuso e ponendosi con esso in rapporto di diretta derivazione causale nei termini sopra riportati. 2) Con il secondo motivo il Ministero dell'Interno lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 115, comma 2, c.p.c., dell'art. 5, della legge n. 225 del 1992, dell'art. 2, comma 6, del d.l. n. 225 del 2010, degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 276 del 2003, dell'art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché della Direttiva europea n. 1999 del 1970 e dell'art. 20 del CCNL Ministeri 2002-2005. Il Ministero, dopo un ampio riepilogo delle ordinanze emesse al fine di affrontare l'emergenza presso gli uffici immigrazione, sostiene, innanzitutto, che la corte territoriale ha sottovalutato il rilievo sostanzialmente normativo di tali provvedimenti, sicché i contratti a termine non potevano considerarsi stipulati sulla base delle leggi ordinarie che disciplinavano la somministrazione di lavoro o i rapporti a tempo determinato, ma proprio in base alle ordinanze citate. Aggiunge, poi, che, a sostegno delle proroghe dei contratti oggetto di causa potevano essere richiamati leggi ed atti aventi forza di legge, che avevano tenuto conto della necessità di un massiccio utilizzo di personale per fronteggiare un carico di lavoro ben più ampio di quello ordinario e le cui motivazioni costituivano ormai un fatto notorio indebitamente ignorato dal giudice di appello. Inoltre, rileva che doveva essere presa in esame l'alta probabilità di una stabilizzazione della controparte con la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato, che avrebbe escluso l'esistenza di un illecito. La doglianza non deve essere esaminata alla luce dell'accoglimento del primo motivo. 3) Il ricorso è accolto limitatamente al primo motivo, assorbito il secondo. La decisione è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto dell'originaria domanda di [OSCURATO:PERSONA]. Le spese dei gradi merito e del processo di cassazione sono compensate ex art. 92 c.p.c., in quanto l'orientamento giurisprudenziale qui seguito si è consolidato solo in epoca recente. P.Q.M. La Corte, - accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;- cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda di [OSCURATO:PERSONA] e compensa le spese dei gradi di merito e del p