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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 1955

Cassazione n. 24359/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/10/1955 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di ricettazione in luogo di quella di furto, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello e, in ogni caso, è manifestamente infondato atteso che, come emerge dal provvedimento impugnato, l'imputato non ha mai allegato alcunchè in ordine alla attribuibilità a sé stesso del reato presupposto di furto; che è consolidato il principio secondo cui risponde di ricettazione, non operando la clausola di riserva prevista dall'art. 648 cod. pen., colui che, trovato nella disponibilità della refurtiva, non fornisca indicazioni circostanziate in ordine al suo coinvolgimento nella commissione del furto (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 267969; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267669; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/10/1955 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di ricettazione in luogo di quella di furto, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello e, in ogni caso, è manifestamente infondato atteso che, come emerge dal provvedimento impugnato, l'imputato non ha mai allegato alcunchè in ordine alla attribuibilità a sé stesso del reato presupposto di furto; che è consolidato il principio secondo cui risponde di ricettazione, non operando la clausola di riserva prevista dall'art. 648 cod. pen., colui che, trovato nella disponibilità della refurtiva, non fornisca indicazioni circostanziate in ordine al suo coinvolgimento nella commissione del furto (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 267969; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267669; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
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