CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28797/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il comune motivo di ricorso che contesta violazione di legge in relazione alla ritenuta tempestività della querela è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); che i giudici di merito con valutazione conforme ed incensurabile nella presente sede hanno sottolineato come la conoscenza del fatto di truffa in danno della compagnia assicurativa veniva desunto esclusivamente a seguito della trasmissione degli esiti di indagini compiute da investigatori privati; considerato poi che i primi due motivi del ricorso Falcone che deducono nullità del giudizio di primo grado manifestamente infondati alla luce dei precisi argomenti spesi dalla corte di appello a pagina 6 della sentenza impugnata; che l'ultimo motivo del ricorso Falcone con cui si deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni relative alla non concedibilità delle circostanze di cui all'art.62 bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi euro 1.800 oltre accessori di l