Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 01946/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per ricettazione.

2. Propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e per mancanza della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena.

3. I ricorsi sono inammissibili per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi proposti, reiterativi delle doglianze avanzate con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con adeguata motivazione

3.1. La Corte di appello ha richiamato il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto né dei suoi autori e neppure dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche e comunque desumere la provenienza delittuosa del bene posseduto dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334; Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, Tartari, Rv. 256108; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011 Cavalli, Rv. 251028; Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009, Longo, Rv. 243305; da ultimo v.

Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883, in motivazione).

Nella motivazione della sentenza impugnata dette prove sono state indicate con argomentazioni prive di illogicità, tantomeno manifeste.

3.2. E' tutt'altro che mancante la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, dovendosi peraltro ribadire che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 28752 del 20/07/2020, Cressotti, Rv. 279671; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509).

3.3. La motivazione è immune da vizi anche in ordine alla quantificazione della pena.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n, 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarottl, Rv. 255825).

Inoltre, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo - come nel caso di specie - è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, da ultimo, Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione).

4. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuna, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M1.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per ricettazione. 2. Propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e per mancanza della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena. 3. I ricorsi sono inammissibili per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi proposti, reiterativi delle doglianze avanzate con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con adeguata motivazione 3.1. La Corte di appello ha richiamato il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto né dei suoi autori e neppure dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche e comunque desumere la provenienza delittuosa del bene posseduto dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334; Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, Tartari, Rv. 256108; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011 Cavalli, Rv. 251028; Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009, Longo, Rv. 243305; da ultimo v. Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883, in motivazione). Nella motivazione della sentenza impugnata dette prove sono state indicate con argomentazioni prive di illogicità, tantomeno manifeste. 3.2. E' tutt'altro che mancante la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, dovendosi peraltro ribadire che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 28752 del 20/07/2020, Cressotti, Rv. 279671; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509). 3.3. La motivazione è immune da vizi anche in ordine alla quantificazione della pena. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n, 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarottl, Rv. 255825). Inoltre, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo - come nel caso di specie - è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, da ultimo, Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione). 4. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuna, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M1. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021.
Sentenza Cassazione n. 01946/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris