CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33550/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssaMarilia [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, quale sostituto processualedell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ha insistitonell’accoglimento del ricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] PaoloDaniele e di [OSCURATO:PERSONA], che, anche quale sostituto processualedell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 3 giugno 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con idoppi benefici di legge, alla pena di mesi 8 di arresto e 20.000 euro di ammendaciascuno, in quanto ritenuti colpevoli, nelle rispettive vesti di proprietario,progettista e direttore dei lavori e legale rappresentante della ditta esecutrice deilavori, dei reati di cui agli art. 256, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 152 del 2006(capo A), 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo B) e 181 del d. lgs. n. 42 del2004 (capo C); fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA] il 18 gennaio 2021.Con sentenza del 30 aprile 2026, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], inparziale riforma della decisione di primo grado, assolveva gli imputati dal reato dicui al capo A perché il fatto non sussiste, e, in ordine alle residue imputazioni dicui ai capi B e C, rideterminava la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] inmesi 4, giorni 10 di arresto ed euro 19.000 di ammenda ciascuno, confermandonel resto la pronuncia del Tribunale.2. Avverso la sentenza della Corte di appello reggina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSandicchi, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione.2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato quattro motiviCon il primo, la difesa contesta il giudizio sulla configurabilità dei reati dicui ai capi B e C, osservando innanzitutto che la Corte di appello avrebbe operatoun’erronea applicazione della nozione di “opera civile” ex art. 149 del d. lgs. n. 42del 2004, non considerando che non può essere qualificata tale la realizzazione diuna piantagione di bergamotti attraverso il livellamento del terreno, interventoquesto che, per il suo riconosciuto modesto impatto in concreto, doveva essereritenuto una mera attività silvo-pastorale. È stato eccepito inoltre il travisamentodella prova in relazione alla mancata disamina da parte dei giudici di appello dellaproduzione documentale difensiva (in particolare la C.I.L.A. del 7 febbraio 2020),delle consulenze tecniche prodotte (in particolare quelle dell’agronomo [OSCURATO:PERSONA] e delgeometra Mangione) e delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] all’udienzadel 16 ottobre 2023, elementi probatori questi idonei ad attestare la natura e lefinalità esclusivamente agricole dell’intervento in questioneCon il secondo motivo, oggetto di doglianza è l’apparenza della motivazionedella sentenza impugnata rispetto alle doglianze contenute nell’atto di appello, chesono rimaste senza risposta, sebbene specifiche e documentate.Con il terzo motivo, è stata censurata, rispetto al reato di cui al capo B, laviolazione degli art. 42 cod. pen. e 31 e 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, rilevandosiche il tempestivo e regolare deposito telematico della C.I.L.A. nel febbraio 2020era quantomeno idoneo a comprovare la completa buona fede del ricorrente.Con il quarto motivo, ci si duole del silenzio della Corte di appello rispetto allaproduzione della s.c.i.a. in sanatoria ex art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, cheavrebbe avuto effetti estintivi in ordine al capo B ai sensi dell’art. 45 del d.P.R. n.380 del 2001, stante la regolarizzazione dell’intervento di livellamento del terreno.2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato quattro motivi, del tutto sovrapponibili a quelliproposti da [OSCURATO:PERSONA], per cui si rinvia alla relativa esposizione.2.3. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, con il quale la difesa ha dedotto laviolazione degli art. 149, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 42 del 2004, 6 n. 7 lett.d) del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’allegato A, punto, 19, del d.P.R. n. 31 del 2007,osservando che l’operazione di livellamento del terreno non ha alterato lo statodei luoghi in maniera permanente, essendo consistito in un intervento migliorativovolto a pareggiare il terreno per piantare preziosi alberi di bergamotto tipici delterritorio reggino, senza spostare importanti volumi di terra che avrebbero potutomodificare il profilo della zona, essendosi dunque in presenza non di opere civili,ma di lavorazioni agrarie e opere di sistemazione del suolo che non richiedevanotitoli abilitativi, in quanto rientranti tra le pratiche agricole che non alterano né lamorfologia del terreno, né l’assetto idrogeologico, né l’estetica del luogo.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono fondati.1. Occorre premettere che, con la sentenza di primo grado, gli imputati sonostati condannati in ordine a tutti i reati a loro ascritti, in forza degli accertamenticompiuti il 18 gennaio 2021 dagli operanti del [OSCURATO:PERSONA] diReggio [OSCURATO:PERSONA] in località Boschicello, nei pressi del torrente Calopinace, doveveniva rilevato, in un’area di cantiere sottoposta a vincolo paesaggistico, l’utilizzodi terre da scavo, attività questa riconducibile al proprietario del terreno, StefanoSandicchi, al titolare della ditta esecutrice dei lavori, [OSCURATO:PERSONA], e altecnico progettista, [OSCURATO:PERSONA], che aveva omesso di indicare l’esistenza delvincolo paesaggistico nella c.i.l.a. presentata al Comune.2. Con l’atto di appello, gli imputati, nel censurare la formulazione del giudiziodi colpevolezza, hanno sostenuto l’irrilevanza penale della condotta, avendo lastessa natura meramente agricola, come desumibile dall’ampia documentazioneamministrativa prodotta il 27 febbraio e il 3 giugno 2025, dalla consulenza tecnicadell’agronomo [OSCURATO:PERSONA] e dalle stesse dichiarazioni del maresciallo GiovanniBufalo, per cui, venendo in rilievo un mero intervento di livellamento funzionalealla realizzazione di una coltura di bergamotti, non sarebbe stata necessarial’autorizzazione paesaggistica, rientrando l’opera nel novero di quelle previstedall’art. 149, comma 1, lettera b), del d. lgs. n. 42 del 2004.3. La Corte di appello, con la sentenza impugnata, pur assolvendo gli imputatidal reato ambientale ex art. 256, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 152 del 2006 (inragione del fatto che lo smaltimento aveva riguardato volumi inferiori ai 6.000mc.), ne ha confermato l’affermazione della penale responsabilità riferita agli art.44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d. lgs. n. 42 del 2004, evidenziando(cfr. pagina 5 della decisione gravata) che il livellamento del terreno attraverso ilriempimento con materiale di riporto è attività che determina un’alterazionepermanente dello stato dei luoghi, per cui, pur non trattandosi di una costruzioneedilizia, si è comunque al cospetto, a prescindere dalle finalità perseguite, di una“opera civile” suscettibile di incidere sull’assetto del territorio in termini tali dagiustificare il controllo preventivo dell’organo amministrativo preposto.4. Orbene, ritiene il Collegio che il percorso argomentativo della sentenzaimpugnata non si sottragga alle censure difensive, dovendosi rilevare che la Cortedi appello (al pari del Tribunale), nella valutazione sulla configurabilità dei reati,ha mancato di confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive, ancorate sia adallegazioni documentali (come la pratica amministrativa presentata al Comune ele consulenze tecniche dell’agronomo [OSCURATO:PERSONA] e del geometra Mangione) che a fontidichiarative (l’esame del maresciallo [OSCURATO:PERSONA]), elementi probatori rispettoai quali non vi è stato il necessario scrutinio, né in primo né in secondo grado.Il giudizio sulla sussistenza dei reati ex art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001(capo B) e 181 del d. lgs. n. 42 del 2004 risulta invero fondata su affermazioniassertive e prive di adeguati richiami probatori, non essendo state affrontate inmodo specifico le obiezioni difensive concernenti il possibile inquadramentodell’intervento realizzato nel novero delle opere, non soggette all’autorizzazionepaesaggistica, di cui all’art. 149, comma 1, lettera b), del d. lgs. n. 42 del 2004.Tale lacuna argomentativa integra un vizio, non emendabile in questa sede, dellasentenza impugnata, dovendosi richiamare la costante affermazione di questaCorte, (cfr. Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Rv. 278611, Sez. 3, n.27416 del 01/04/2014, Rv. 259666 e Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, dep. 2014,Rv. 259316), secondo cui incorre nella violazione dell’obbligo di motivazionedettato dagli art. 125, comma terzo, cod. proc. pen. e 111, comma sesto, Cost. ilgiudice di appello che, nell’ipotesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di primogrado siano state censurate dall'appellante con specifiche argomentazioni,confermi la decisione del primo giudice, dichiarando di aderirvi, senza però darecompiutamente conto degli specifici motivi d’impugnazione, così sostanzialmenteeludendo le questioni poste dall’appellante. È stato infatti precisato che se è veroche, in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova, come nel caso di specie,dinanzi a una “doppia conforme” decisione (di condanna), le sentenze di primo edi secondo grado vanno apprezzate nel loro complesso, onde valutarne laconformità al diritto e alla logica, sì da poterne saggiare la tenuta in sede dilegittimità, è tuttavia altrettanto vero che tale principio è valido solo nella misurain cui le rispettive motivazioni si integrino perfettamente a vicenda o almeno nellamisura in cui la motivazione del primo giudice sia autosufficiente rispetto allecensure che le sono mosse con i motivi di gravame, risolvendosi questi ultimi nellamera riproposizione di questioni già esaurientemente valutate e decise, senza chevenga richiesto un concreto vaglio critico sulla ratio decidendi della sentenzaimpugnata. In definitiva, in tema di integrazione delle motivazioni tra le sentenzeconformi di primo e di secondo grado, il giudice dell’appello può motivare perrelazione se l’impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto o di diritto giàesaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critichegeneriche, superflue o palesemente infondate, mentre, qualora, come nellavicenda in esame, siano formulate censure specifiche o introduttive di rilievi nonsviluppati nel giudizio anteriore, è affetta da vizio di motivazione la sentenza diappello che si limiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o inbase ad assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie.5. Alla luce di tali considerazioni, si impone pertanto l’annullamento dellasentenza impugnata, con conseguente rinvio ad altra Sezione della Corte di appellodi [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio, dovendosi approfondire in sede di merito,alla luce di un adeguato confronto con le deduzioni difensive e di una valutazionecomplessiva dell’intero materiale probatorio, se e in che termini, avuto riguardoalle opere realizzate, siano configurabili i reati ascritti ai ricorrenti ai capi B e C. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione dellaCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il Presidente