Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 26082/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10773-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] COATTA AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via G. P. [OSCURATO:PERSONA], n. 19, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 6065/2015 della Corte d’appello di Roma, depositata il 03/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che 1.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coatta amministrativa (in seguito, per brevità, “Firs”) ha ottenuto dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la somma di 42.347, 62 euro, oltre interessi legali, a titolo di ratei di premio scaduti tra il 1990 e il 1994 di una serie di polizze fideiussorie, con le quali l’ingiunto, titolare di una ditta individuale, aveva prestato garanzia a favore di alcuni enti per le obbligazioni derivanti dagli appalti concessi da questi; 2.In accoglimento dell’opposizione spiegata da Pizzimenti, l’adito tribunale ha rilevato l’intervenuta prescrizione del credito azionato dalla società ingiungente. 2.1.Ad avviso del tribunale, infatti, la lettera del maggio del 2000, con cui la Firs aveva allegato di aver interrotto la prescrizione, era stata recapitata ad un indirizzo all’epoca non riferibile all’opponente, tanto che era stata restituita al mittente, derivandone, pertanto, la prescrizione del credito per cui è causa. 3.La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6065/2015, pubblicata il 3 novembre 2015, ha rigettato il gravame proposto dalla Firs avverso la decisione di prime cure. 3.1.La corte distrettuale ha invero rilevato che la Firs non aveva fornito prova di aver notificato la lettera idonea ad interrompere la prescrizione ad un indirizzo che fosse riferibile all’opponente, né come persona fisica, né come persona giuridica. 3.2.Osservava infatti la corte di merito che la lettera del maggio del 2000, in relazione alla quale la società opposta aveva prodotto solo copia degli avvisi di spedizione postale, peraltro difficilmente leggibili, risultava essere stata recapitata, sia pure nell’indirizzo indicato dalla ditta garante nelle polizze, a persona diversa da Pizzimenti e, in particolare, al portiere dello stabile. 3.3.Per contro, il giudice d’appello constatava che invece Pizzimenti aveva prodotto in giudizio copia della missiva, risalente al giugno del 2000, indirizzata alla Firs e formata dal mittente [OSCURATO:PERSONA], con la quale si restituiva il plico della raccomandata indirizzata a Pizzimenti e ricevuta dal portiere dello stabile, per non essere più, da tempo, il destinatario domiciliatopresso lo studio del mittente. 3.4.Sicché, in difetto di elezione di domicilio contrattuale, la notifica non poteva ritenersi perfezionata ai sensi dell’art. 141, cod. proc. civ. e l’eccezione di prescrizione doveva ritenersi fondata, dato che i crediti azionati in giudizio risalivano al periodo 1990-1994 e il ricorso per ingiunzione era stato depositato in data 29 novembre 2006, ben oltre il decorso del termine decennale di prescrizione. 4.La società Firs ha chiesto la cassazione della predetta decisione, con ricorso affidato a tre motivi ed illustrato da memoria, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. considerato che

5. Con il primo motivo (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 139, cod. proc. civ., in relazione all’art. 7, l. 20 novembre 1982, n. 890 e all’art. 43, cod. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la ricorrente denuncia l’erroneità della decisione impugnata per aver, da un lato, fatto riferimento a situazioni non dedotte dall’appellante (quali l’elezione di domicilio contrattuale), dall’altro per aver omesso la corte d’appello di applicare l’art. 139, comma 2, cod. proc. civ..

5.1. Ad avviso della ricorrente, la corte territoriale avrebbe, da un lato, fatto inconferente riferimento alla (mancata) elezione di domicilio contrattuale ai sensi dell’art. 141, cod. proc. civ., non essendo tale circostanza stata mai allegata dalle parti.

5.2. D’altra parte, la corte distrettuale avrebbe erroneamente omesso di applicare l’art. 139, cod. proc. civ., insieme con l’art.7, L.n.890/1982 (in tema di notifica postale), e per l’effetto di considerare la notificazione valida, in quanto ricevuta dal portiere dello stabile sul presupposto - da ritenere presunto - che il destinatario avesse ivi il suo domicilio, inteso come centro di interessi, e che avesse conferito incarico al portiere di ricevere gli atti in sua assenza.

6. Con il secondo motivo (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., in relazione all’art. 139, cod. proc. civ., anche in combinato disposto con l’art. 43, cod. civ.) la ricorrente assume l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto che incombesse sulla società notificante l’onere di provare il perfezionamento della notificazione. 6.1.In particolare, per la ricorrente, la corte d’appello sarebbe incorsa in errore laddove ha ritenuto che la mancanza di prova del fatto che Pizzimenti avesse effettivamente ricevuto la lettera inviata dalla Firs fosse imputabile alla Firs medesima, nonostante sussista una presunzione di coincidenza del luogo del domicilio effettivo del destinatario stesso con il luogo di avvenuta ricezione da parte del soggetto addetto a ricevere gli atti e le missive, quale è il portiere, laddove il destinatario non sia presente al momento della notifica.

7. Con il terzo motivo (nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) si deduce la nullità della sentenza impugnata per omesso accertamento dell’effettivo domicilio del destinatario della notifica dell’atto interruttivo della prescrizione.

7.1. A giudizio della ricorrente, infatti, qualora il giudice avesse effettuato detto accertamento, avrebbe rilevato come l’indirizzo a cui la lettera del maggio 2000 era stata spedita rappresentasse, in effetti, il centro degli interessi del destinatario e dunque avrebbe ritenuto perfezionata la notifica ivi effettuata.

8. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di parte controricorrente circa il difetto di autosufficienza, dal momento che il ricorso contiene l’esposizione sommaria dei fatti di causa, come previsto a pena di inammissibilità dall’art. 366, n.3, cod. proc. civ., nonché le premesse fattuali e processuali con la ricostruzione della vicenda contrattuale e dei precedenti gradi di giudizio. 9.Ciò posto, i tre motivi possono essere trattati insieme in quanto strettamente connessi, e sono infondati.

9.1. Con le censure in esame, il ricorrente assume in sostanza che la notifica effettuata all’indirizzo del destinatario indicato nel contratto debba ritenersi valida, laddove il portiere dello stabile accetti di riceverla, in ossequio al disposto dell’art. 139, cod. proc. civ. 9.2.La ricezione della notifica da parte del portiere sarebbe idonea a generare una presunzione di conoscenza dell’atto, tale per cui incomberebbe al destinatario fornire prova contraria, ossia di non aver effettivamente ricevuto l’atto notificato.

9.3. Si censura poi l’errato - perché inconferente - riferimento all’elezione di domicilio ai sensi dell’art. 141 cod. proc. civ. svolta dalla corte d’appello nella sentenza impugnata.

9.4. Innanzitutto, il riferimento alla inapplicabilità nella specie del disposto dell’art.141, comma terzo, cod.proc.civ., che la ricorrente non contesta pur giudicandolo del tutto inconferente sul rilievo di non aver mai dedotto che Pizzimenti avesse eletto domicilio presso lo studio del Pisciotta (senza tuttavia fornire alcuna spiegazione del riferimento testuale della sentenza impugnata ad una contraria considerazione contenuta nella comparsa di costituzione della odierna ricorrente nel giudizio di opposizione), non costituisce comunque il perno sul quale ruota la motivazione della sentenza di appello, bensì una mera (quanto corretta) precisazione in ordine ad un (quantomeno) adombrato argomento di diritto.

9.5. La Corte distrettuale ha piuttosto ritenuto che il destinatario della notifica ha fornito la prova -idonea a scalfire la presunzione di cui all’art.139, cod. proc. civ. di coincidenza del domicilio effettivo del destinatario stesso con il luogo di avvenuta ricezione da parte del portiere dello stabile- che da oltre due anni l ’impresa individuale del Pizzimenti non aveva più la sede legale in Palermo via [OSCURATO:PERSONA] 10 (presso lo studio Pisciotta) per essere stata cancellata in data 12-1-1998, e che nel maggio 2000 quale persona fisica era residente ad Erice.

9.6. In talmodo, la corte distrettuale non ha omesso di considerare la presunzione di coincidenza del luogo in cui la missiva postale è stata ricevuta -anche se ha rilevato che dalla ricevuta non risulta la qualità della persona che ha sottoscritto per ricezione - c on quello di effettivo domicilio del destinatario.

Ha però ritenuto sussistente in atti la prova contraria, attesa la produzione in giudizio, da parte del Pizzimenti, della missiva (avverso la quale -ha osservato senza ricevere censura in ricorso- non è st ata espressa specifica contestazione dalla FIRS) di restituzione del plico da parte del titolare dello studio sito all’indirizzo in questione, presso il quale la ditta individuale Pizzimenti aveva la propria sede legale, fino alla sua cancellazione dal R.I., nel 1998, due anni circa prima della comunicazione in esame. 9.7.Tale accertamento in fatto, riservato al giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di cui all’art.360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., qui tuttavia non evocato se non, del tutto irritualmente e genericamente, nel terzo motivo, con cui la ricorrente si limita a proporre una diversa valutazione, senza tuttavia precisare se, come ed in quale atto del giudizio di merito gli elementi di fatto esposti nel motivo siano stati da essa in tal modo dedotti (non essendo a tal fine sufficiente il riferimento al contenuto di documenti in atti).

9.8. La corte di merito non ha, quindi, violato le regole sulla attribuzione dell’onere della prova, bensì ha ritenuto in concreto fornita, dalla parte gravata, la prova contraria alla presunzione derivante dall’avvenuta consegna della comunicazione in quel luogo. 10.Da tanto deriva l’infondatezza delle censure in esame ed il rigetto del ricorso. 11.In applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente che si liquidano come in dispositivo. 12.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente, in euro 4000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10773-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] COATTA AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via G. P. [OSCURATO:PERSONA], n. 19, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 6065/2015 della Corte d’appello di Roma, depositata il 03/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che 1.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coatta amministrativa (in seguito, per brevità, “Firs”) ha ottenuto dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la somma di 42.347, 62 euro, oltre interessi legali, a titolo di ratei di premio scaduti tra il 1990 e il 1994 di una serie di polizze fideiussorie, con le quali l’ingiunto, titolare di una ditta individuale, aveva prestato garanzia a favore di alcuni enti per le obbligazioni derivanti dagli appalti concessi da questi; 2.In accoglimento dell’opposizione spiegata da Pizzimenti, l’adito tribunale ha rilevato l’intervenuta prescrizione del credito azionato dalla società ingiungente. 2.1.Ad avviso del tribunale, infatti, la lettera del maggio del 2000, con cui la Firs aveva allegato di aver interrotto la prescrizione, era stata recapitata ad un indirizzo all’epoca non riferibile all’opponente, tanto che era stata restituita al mittente, derivandone, pertanto, la prescrizione del credito per cui è causa. 3.La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6065/2015, pubblicata il 3 novembre 2015, ha rigettato il gravame proposto dalla Firs avverso la decisione di prime cure. 3.1.La corte distrettuale ha invero rilevato che la Firs non aveva fornito prova di aver notificato la lettera idonea ad interrompere la prescrizione ad un indirizzo che fosse riferibile all’opponente, né come persona fisica, né come persona giuridica. 3.2.Osservava infatti la corte di merito che la lettera del maggio del 2000, in relazione alla quale la società opposta aveva prodotto solo copia degli avvisi di spedizione postale, peraltro difficilmente leggibili, risultava essere stata recapitata, sia pure nell’indirizzo indicato dalla ditta garante nelle polizze, a persona diversa da Pizzimenti e, in particolare, al portiere dello stabile. 3.3.Per contro, il giudice d’appello constatava che invece Pizzimenti aveva prodotto in giudizio copia della missiva, risalente al giugno del 2000, indirizzata alla Firs e formata dal mittente [OSCURATO:PERSONA], con la quale si restituiva il plico della raccomandata indirizzata a Pizzimenti e ricevuta dal portiere dello stabile, per non essere più, da tempo, il destinatario domiciliatopresso lo studio del mittente. 3.4.Sicché, in difetto di elezione di domicilio contrattuale, la notifica non poteva ritenersi perfezionata ai sensi dell’art. 141, cod. proc. civ. e l’eccezione di prescrizione doveva ritenersi fondata, dato che i crediti azionati in giudizio risalivano al periodo 1990-1994 e il ricorso per ingiunzione era stato depositato in data 29 novembre 2006, ben oltre il decorso del termine decennale di prescrizione. 4.La società Firs ha chiesto la cassazione della predetta decisione, con ricorso affidato a tre motivi ed illustrato da memoria, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. considerato che 5. Con il primo motivo (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 139, cod. proc. civ., in relazione all’art. 7, l. 20 novembre 1982, n. 890 e all’art. 43, cod. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la ricorrente denuncia l’erroneità della decisione impugnata per aver, da un lato, fatto riferimento a situazioni non dedotte dall’appellante (quali l’elezione di domicilio contrattuale), dall’altro per aver omesso la corte d’appello di applicare l’art. 139, comma 2, cod. proc. civ.. 5.1. Ad avviso della ricorrente, la corte territoriale avrebbe, da un lato, fatto inconferente riferimento alla (mancata) elezione di domicilio contrattuale ai sensi dell’art. 141, cod. proc. civ., non essendo tale circostanza stata mai allegata dalle parti. 5.2. D’altra parte, la corte distrettuale avrebbe erroneamente omesso di applicare l’art. 139, cod. proc. civ., insieme con l’art.7, L.n.890/1982 (in tema di notifica postale), e per l’effetto di considerare la notificazione valida, in quanto ricevuta dal portiere dello stabile sul presupposto - da ritenere presunto - che il destinatario avesse ivi il suo domicilio, inteso come centro di interessi, e che avesse conferito incarico al portiere di ricevere gli atti in sua assenza. 6. Con il secondo motivo (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., in relazione all’art. 139, cod. proc. civ., anche in combinato disposto con l’art. 43, cod. civ.) la ricorrente assume l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto che incombesse sulla società notificante l’onere di provare il perfezionamento della notificazione. 6.1.In particolare, per la ricorrente, la corte d’appello sarebbe incorsa in errore laddove ha ritenuto che la mancanza di prova del fatto che Pizzimenti avesse effettivamente ricevuto la lettera inviata dalla Firs fosse imputabile alla Firs medesima, nonostante sussista una presunzione di coincidenza del luogo del domicilio effettivo del destinatario stesso con il luogo di avvenuta ricezione da parte del soggetto addetto a ricevere gli atti e le missive, quale è il portiere, laddove il destinatario non sia presente al momento della notifica. 7. Con il terzo motivo (nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) si deduce la nullità della sentenza impugnata per omesso accertamento dell’effettivo domicilio del destinatario della notifica dell’atto interruttivo della prescrizione. 7.1. A giudizio della ricorrente, infatti, qualora il giudice avesse effettuato detto accertamento, avrebbe rilevato come l’indirizzo a cui la lettera del maggio 2000 era stata spedita rappresentasse, in effetti, il centro degli interessi del destinatario e dunque avrebbe ritenuto perfezionata la notifica ivi effettuata. 8. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di parte controricorrente circa il difetto di autosufficienza, dal momento che il ricorso contiene l’esposizione sommaria dei fatti di causa, come previsto a pena di inammissibilità dall’art. 366, n.3, cod. proc. civ., nonché le premesse fattuali e processuali con la ricostruzione della vicenda contrattuale e dei precedenti gradi di giudizio. 9.Ciò posto, i tre motivi possono essere trattati insieme in quanto strettamente connessi, e sono infondati. 9.1. Con le censure in esame, il ricorrente assume in sostanza che la notifica effettuata all’indirizzo del destinatario indicato nel contratto debba ritenersi valida, laddove il portiere dello stabile accetti di riceverla, in ossequio al disposto dell’art. 139, cod. proc. civ. 9.2.La ricezione della notifica da parte del portiere sarebbe idonea a generare una presunzione di conoscenza dell’atto, tale per cui incomberebbe al destinatario fornire prova contraria, ossia di non aver effettivamente ricevuto l’atto notificato. 9.3. Si censura poi l’errato - perché inconferente - riferimento all’elezione di domicilio ai sensi dell’art. 141 cod. proc. civ. svolta dalla corte d’appello nella sentenza impugnata. 9.4. Innanzitutto, il riferimento alla inapplicabilità nella specie del disposto dell’art.141, comma terzo, cod.proc.civ., che la ricorrente non contesta pur giudicandolo del tutto inconferente sul rilievo di non aver mai dedotto che Pizzimenti avesse eletto domicilio presso lo studio del Pisciotta (senza tuttavia fornire alcuna spiegazione del riferimento testuale della sentenza impugnata ad una contraria considerazione contenuta nella comparsa di costituzione della odierna ricorrente nel giudizio di opposizione), non costituisce comunque il perno sul quale ruota la motivazione della sentenza di appello, bensì una mera (quanto corretta) precisazione in ordine ad un (quantomeno) adombrato argomento di diritto. 9.5. La Corte distrettuale ha piuttosto ritenuto che il destinatario della notifica ha fornito la prova -idonea a scalfire la presunzione di cui all’art.139, cod. proc. civ. di coincidenza del domicilio effettivo del destinatario stesso con il luogo di avvenuta ricezione da parte del portiere dello stabile- che da oltre due anni l ’impresa individuale del Pizzimenti non aveva più la sede legale in Palermo via [OSCURATO:PERSONA] 10 (presso lo studio Pisciotta) per essere stata cancellata in data 12-1-1998, e che nel maggio 2000 quale persona fisica era residente ad Erice. 9.6. In talmodo, la corte distrettuale non ha omesso di considerare la presunzione di coincidenza del luogo in cui la missiva postale è stata ricevuta -anche se ha rilevato che dalla ricevuta non risulta la qualità della persona che ha sottoscritto per ricezione - c on quello di effettivo domicilio del destinatario. Ha però ritenuto sussistente in atti la prova contraria, attesa la produzione in giudizio, da parte del Pizzimenti, della missiva (avverso la quale -ha osservato senza ricevere censura in ricorso- non è st ata espressa specifica contestazione dalla FIRS) di restituzione del plico da parte del titolare dello studio sito all’indirizzo in questione, presso il quale la ditta individuale Pizzimenti aveva la propria sede legale, fino alla sua cancellazione dal R.I., nel 1998, due anni circa prima della comunicazione in esame. 9.7.Tale accertamento in fatto, riservato al giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di cui all’art.360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., qui tuttavia non evocato se non, del tutto irritualmente e genericamente, nel terzo motivo, con cui la ricorrente si limita a proporre una diversa valutazione, senza tuttavia precisare se, come ed in quale atto del giudizio di merito gli elementi di fatto esposti nel motivo siano stati da essa in tal modo dedotti (non essendo a tal fine sufficiente il riferimento al contenuto di documenti in atti). 9.8. La corte di merito non ha, quindi, violato le regole sulla attribuzione dell’onere della prova, bensì ha ritenuto in concreto fornita, dalla parte gravata, la prova contraria alla presunzione derivante dall’avvenuta consegna della comunicazione in quel luogo. 10.Da tanto deriva l’infondatezza delle censure in esame ed il rigetto del ricorso. 11.In applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente che si liquidano come in dispositivo. 12.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente, in euro 4000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
Decreto Cassazione n. 26082/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris