Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1965
ECLI:EU:C:1965:112
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61965C0021
Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]
del 10 novembre 1965 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici
,
Il dott. [OSCURATO:PERSONA] dirige il suo ricorso contro il concorso B/12 e contro la nomina del sig. [OSCURATO:PERSONA] che ne rappresenta il risultato. Potrò essere breve in quanto diverse questioni sollevate sono identiche a quelle incontrate nel ricorso 11/65.
[OSCURATO:PERSONA] si è presentato al concorso interno per titoli bandito il 19 gennaio 1965 onde provvedere ad un posto di vice-assistente (carriera B/5-B/4) presso la direzione generale dell'amministrazione. I titoli richiesti erano una buona istruzione generale a livello secondario o esperienza professionale di livello equivalente e nozioni di contabilità. Si esigeva inoltre la perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali delle Comunità e una sufficiente conoscenza di una seconda lingua delle Comunità.
Il ricorrente fu incluso nell'elenco degli idonei, ma, a seguito della nomina all'impiego in questione da parte del segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] del sig. [OSCURATO:PERSONA] — anch'egli incluso nell'elenco di cui sopra — il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il ricorso 21-65, col quale s'impugnano contemporaneamente la decisione di nomina e la graduatoria elaborata in precedenza dalla commissione esaminatrice.
Sorvolerò sulle eccezioni sollevate dal convenuto circa la ricevibilità delle conclusioni del ricorso. Per le stesse ragioni e negli stessi termini indicati per il ricorso 11/65, il [OSCURATO:PERSONA] è legittimato ad impugnare le operazioni della commissione esaminatrice nonché la nomina conseguita al concorso.
Innanzi tutto egli trae motivo essenzialmente dal fatto che la commissione esaminatrice avrebbe disconosciuto il valore dei suoi titoli che «sarebbero di gran lunga superiori ed in modo evidente» a quelli del [OSCURATO:PERSONA]; in seguito, allorché fu prodotto — su vostra richiesta dopo che era stata depositata la contro-replica — il verbale dei lavori della commissione esaminatrice, egli ha assunto in udienza che le operazioni del concorso si erano svolte in violazione dell'articolo 5 dell'allegato III dello statuto relativo alla procedura di concorso.
Tale mezzo, pur essendo nuovo, è certamente ammissibile, poiché si fonda su elementi di diritto e di fatto emersi durante la fase scritta, e soddisfa le condizioni poste dall'articolo 42, secondo comma, del regolamento di procedura per la deduzione di nuovi mezzi.
Aggiungerò che il mezzo mi pare altresì fondato. L'articolo 5 dell'allegato III definisce come segue le operazioni che la commissione esaminatrice deve effettuare. Esame dei fascicoli personali dei candidati e determinazione della lista dei candidati che rispondono alle condizioni poste dal bando di concorso. Indi, in caso di concorso per titoli — come nella fattispecie — la commissione esaminatrice, dopo aver determinato i criteri in base ai quali saranno valutati i titoli dei candidati, procede all'esame dei titoli di quelli inclusi nell'elenco di cui sopra. Al termine dei lavori — qualunque siano le modalità di concorso — la commissione esaminatrice redige l'elenco degli idonei che viene presentato all'autorità che ha il potere di nomina corredato da una relazione
motivala.
A che cosa corrispondono queste esigenze? Il concorso per titoli è certo quello che meglio si presta ad apprezzamenti soggettivi ed i titoli presi in considerazione possono essere molto diversi a seconda dei concorsi. La scelta dei criteri di valutazione, nelle intenzioni dei compilatori dello statuto, dev'essere fatta allo scopo di garantire che la libertà concessa alla commissione esaminatrice rispetti i limiti stabiliti in precedenza e definiti in modo oggettivo.
La relazione motivata ha invece lo scopo di permettere all'autorità che ha il potere di nomina di fare uso prudente della sua libertà di scelta tra i candidati inclusi nell'elenco degli idonei. Se il verbale si limita ad una semplice graduatoria, senza alcuna indicazione della base su cui essa si fonda, o non lascia intravedere, secondo la formula della sentenza Mirossevitch che è però altrettanto valida nel caso di concorso, «le vie e i mezzi che sono stati usati in tale valutazione», l'autorità che ha il potere di nomina potrà soltanto omologare ciecamente la graduatoria compilata dalla commissione esaminatrice.
Indubbiamente, tenuto conto delle facoltà accordate alla commissione, è necessario non essere troppo esigenti nei suoi riguardi; nella fattispecie, però, l'esame del verbale, che è in atti, dimostra ad abundantiam che almeno su due punti i lavori del concorso B/12 si sono svolti in violazione di precise disposizioni dell'articolo 5.
Non mi soffermo sull'oscurità e l'incoerenza del documento che, al paragrafo 4, dichiara che i requisiti previsti dal bando di concorso non sussistono per un candidato che — a detta del paragrafo secondo — aveva presentato una candidatura valida.
Leggero semplicemente il paragrafo 3 del verbale che recita : «La commissione esaminatrice, previo esame dei titoli dei candidati in relazione alle esigenze specifiche poste dal bando di concorso, ha adottato, nella riunione del 3 marzo 1965, il seguente elenco degli idonei». Classificati in ordine di merito seguono sette nominativi alla testa dei quali risulta il [OSCURATO:PERSONA].
Indubbiamente il [OSCURATO:PERSONA] ha fatto balenare in maniera più o meno chiara in udienza l'ipotesi che la commissione esaminatrice, della quale faceva parte un membro della commissione esaminatrice del concorso B/10 — oggetto del ricorso 11/65 — avesse forse inteso riferirsi almeno implicitamente all'esaurientissimo rapporto relativo a tale concorso nel quale erano anche stati esaminati i titoli del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]. Nulla suffraga questa tesi. Ammessa e non concessa la sua fondatezza, sarebbe inesplicabile la posizione del [OSCURATO:PERSONA], che nel concorso B/10 segue immediatamente il [OSCURATO:PERSONA] ex-aequo con un'altra candidata, mentre nel concorso B/12 è inferiore di ben due posti alla medesima candidata.
È dunque necessario attenersi soltanto alle indicazioni del verbale del concorso B/12, che a differenza del verbale B/10, non indica i criteri adottati dalla commissione esaminatrice né è fornito di motivazione.
Ritengo dunque che l'elenco d'ammissione sia stato redatto in condizioni irregolari. Quindi, senza indugiare oltre sul raffronto tra i titoli del ricorrente e quelli del [OSCURATO:PERSONA], tale elemento è sufficiente — come nella causa Alvino — a far ritenere illegale la procedura di concorso e la nomina conseguitane.
Concludo :
per l'annullamento del concorso B/12, nonché della decisione 10 marzo 1965 con cui il segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] ha nominato il [OSCURATO:PERSONA] viceassistente.
Le spese vanno poste a carico del [OSCURATO:PERSONA].
(
1
) Traduzione dal francese.