CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 32265/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ctv—e1. c e.4 0L rz v cm, CL.C"-A>t.t0~ /Une .y) [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, propone ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza (n. 15039 del 27/01/21) della Terza Sezione della Corte di cassazione, che ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso da lui proposto nei confronti dell'ordinanza del Tribunale di Sassari del 14/09/2020 concernente un decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente. 2. Sostiene che la Corte Suprema abbia sbagliato nel considerare il termine per proporre ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: l'udienza, tenuta in data 14 settembre 2020, dal Tribunale di Sassari solo sulla carta si presentava con rito camerale perché, in realtà, essa si svolse con la presenza di numeroso pubblico. La non effettiva ritualità camerale dell'udienza, lo spostamento dall'aula inizialmente designata per essa ad un'aula del Tribunale di Sassari ove erano svolte unicamente udienze penali pubbliche e la successiva redazione dei motivi con la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza era fondata (notificata il 16/09/2020) rispetto al dispositivo (notificato il 15/09/2020) hanno indotto il difensore a considerare i termini dell'impugnazione ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. 3. Il Procuratore Generale in sede chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo il consolidato orientamento di legittimità il ricorso proposto ai sensi dell'art. 625- bis cod. proc. pen. ha carattere di straordinarietà ed è strettamente finalizzato a consentire la sola correzione di errori "percettivi" ed essenziali sui presupposti sui quali è fondata la decisione di legittimità. È, invece, escluso che il ricorso straordinario possa, anche se sfruttando la "chiave" di effettivi errori che non siano di per sé determinanti, introdurre, in modo palesemente surrettizio e strumentalmente dilatorio, una sorta di quarto grado del giudizio e secondo grado di legittimità. L'errore di fatto, verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consiste, dunque, in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 — 01). Nel caso di specie, decidendo la Terza Sezione su un ricorso proposto avverso ordinanza emessa all'esito di appello in materia di misura cautelare reale, del tutto corretta appare la rilevata violazione dei termini di legge ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.Per contro, il ricorso, anziché segnalare un errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte, si limita a dedurre circostanze di fatto volte a giustificare le ragioni della tardiva proposizione dell'impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sassari, sicché le critiche del ricorrente si collocano al di fuori del perimetro segnato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenl:o delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2022 Il Consigliere e