CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09774/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza con cui, in data 20 dicembre 2019, il Tribunale di Udine aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 641 cod. pen. e lo aveva perciò condannato alla pena ritenuta di giustizia; considerato che il primo motivo del ricorso, pur intitolato come violazione di legge, finisce, in realtà, per contestare l'approdo decisione del giudice di merito in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, articolato una censura che, in questi termini, non è evidentemente consentita in sede di legittimità perché volta a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazioni estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) anche perché non collegate alla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); ritenuto che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionato -io, è a sua volta generico e, comunque, manifestamente infondato in quanto, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di dosimetria della pena (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243) e di attenuanti generiche (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), i giudici del merito hanno vagliato e disatteso le relative doglianze difensive (si vedano pagg. 3 e 4 sul diniego delle generiche in ragione della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo, nonché sulla congruità della pena irrogata dal primo giudice) che hanno disatteso con motivazione che non si presta a rilievi suscettibili di essere fatti valere in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio