CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 18195/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ctis Mangelli;-ricorrenti -controS.A.C. – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente e ricorrente incidentale-nonché contro[OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso la SENTENZA della Corte di appello di Roma n. 495/2023 depositatail 24/01/2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7970/2023Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 18195/2026Udite le osservazioni del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perData pubblicazione 05/06/2026l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti principali, e [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente incidentale.[OSCURATO:PERSONA] 2 conveniva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA].,dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendone la condanna al risarcimento deidanni per € 211.301,36, in ragione di gravi difetti costruttivi dell'edificio —segnatamente copiose infiltrazioni — riconducibili alla responsabilità decen-nale dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 c.c. La S.A.C. si costituiva tardi-vamente, eccependo il difetto di legittimazione attiva del Condominio, lanullità della citazione e della notifica, e il decorso del termine decennaledalla ultimazione dei lavori, che collocava al 14.9.1999. Nel giudizio inter-veniva la condomina [OSCURATO:PERSONA], lamentando danni specifici alla propriaunità immobiliare. Il Tribunale accoglieva le domande, condannando laS.A.C. al pagamento di € 188.273,86 in favore del Condominio e di €10.000,00 in favore della Cocchi.La Corte di appello di Roma riformava integralmente la decisione di primogrado, avendo accertato che i lavori erano stati completati il 14.9.1999 eche il procedimento per accertamento tecnico preventivo era stato incardi-nato solo il [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi oltre il decennio dal compimento dell’opera,per cui riteneva che il Condominio non avesse fornito prova idonea dellamanifestazione dei gravi difetti entro tale termine.Ricorrono per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] 2 e, congiunta-mente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], sulla basedi un motivo unico. Resiste la S.A.C. con controricorso, contenente anchericorso incidentale condizionato, articolato in dieci motivi (B.1–B.10) e nove«sub-motivi» (B.11.1–B.11.9), al quale i ricorrenti resistono con controri-corso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte.Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.2 di 11Numero registro generale 7970/2023Numero sezionale 561/2026RAGIONI DELLA DECISIONENumero di raccolta generale 18195/20261. - Il motivo unico del ricorso principale denuncia la violaziDoantae p ubeb licfazliosnae 05/06/2026applicazione dell'art. 1669 c.c., nonchè l'omesso esame circa un fatto deci-sivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Parte ricorrente principale censura lasentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inidonea, in ragione dellaprovenienza unilaterale, la documentazione prodotta a dimostrazione della“scoperta” dei gravi difetti nel decennio dalla ultimazione dei lavori — inparticolare la perizia giurata di parte, i verbali di assemblea condominiale ele raccomandate di diffida inviate all'appaltatore.Occorre, in via preliminare, esaminare l’eccezione di inammissibilità delmotivo dedotta dalla controricorrente sia, in rito, per promiscuità della cen-sura sia, nel merito, perché aspira a un (inammissibile) riesame del mate-riale probatorio.L'eccezione di inammissibilità per promiscuità va disattesa. Le censure exnn. 3 e 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. sono dedotte nel medesimomotivo, ma restano chiaramente distinguibili: il profilo della violazione dilegge investe il criterio giuridico adottato dalla Corte territoriale nell'esclu-dere l'idoneità probatoria dei documenti di provenienza unilaterale; il profilodell'omesso esame lamenta la mancata considerazione della documenta-zione nel suo contenuto specifico. La promiscuità sanzionata dalla giurispru-denza di questa Corte presuppone che la mescolanza dei vizi renda impos-sibile individuare la censura effettivamente proposta (Cass., Sez. Un., n.17931 del 2013), il che non ricorre nel caso in esame.Passando all’esame della censura, la stessa oltre ad essere ammissibilesotto il profilo della violazione di legge, di cui all'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., è anche fondata per quan-to di seguito si dirà.La Corte territoriale ha ritenuto la documentazione prodotta dal Condo-minio «non idoneamente valutabile attesa la provenienza unilaterale dellamedesima», senza operare alcun apprezzamento del contenuto e della rile-vanza dei singoli documenti. In tal modo non ha compiuto una valutazionedi merito — discrezionale e insindacabile — bensì ha applicato un criterio di3 di 11Numero registro generale 7970/2023Numero sezionale 561/2026non scrutinabilità dei documenti, fondato sulla sola provenienza, che nonNumero di raccolta generale 18195/2026trova riscontro nei principi che governano la prova ai fini dell'artD.a ta1 p6u6bb9lic aczi.ocne. 05/06/2026Occorre infatti distinguere: sul piano della prova dell'esistenza oggettivadei difetti e della loro riconducibilità causale all'opera dell'appaltatore, laprovenienza unilaterale della documentazione può incidere sull’apprezza-mento della attendibilità della prova; sul piano, diverso e logicamente an-tecedente, della ammissibilità della prova che i difetti si siano manifestati— e perciò fossero percepibili dal committente — entro il decennio dallaultimazione dell'opera, i documenti di provenienza unilaterale rivestono unafunzione indiziaria che il giudice è tenuto a considerare.Al riguardo è necessario muovere dall’inquadramento sistematicodell’azione regolata dall’art. 1669 c.c.Pur presupponendo un rapporto contrattuale (la norma si colloca nell’ambitodella disciplina del contratto d’appalto), la fattispecie delineata dall’invocatanorma ne supera i confini e si configura come ipotesi di responsabilità ex-tracontrattuale, che esige l’accertamento del contributo causale del sog-getto passivo all’attività da cui è disceso il danno (Cass. Sez. 2, Ordinanzan. 23470 del 01/08/2023; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18891 del 28/07/2017;Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18522 del 21/09/2016; Cass. Sez. 2, Sentenzan. 4319 del 04/03/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17874 del 23/07/2013;Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3406 del 16/02/2006). Cosicché l’obbligazionederivante dalla legge persegue finalità di ordine pubblico, atte alla conser-vazione e funzionalità degli edifici destinati per loro natura a lunga durata,a tutela dell’incolumità personale e della sicurezza dei cittadini e, quindi, diinteressi generali inderogabili (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18032 del03/08/2010; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3040 del 06/02/2009; Cass. Sez. 2,Sentenza n. 2313 del 31/01/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 567 del13/01/2005; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12406 del 10/10/2001; Cass. Sez.2, Sentenza n. 81 del 07/01/2000).Nonostante la sua collocazione sistematica, dunque, il bene giuridico allacui tutela tende la norma in esame trascende il rapporto negoziale in baseal quale l’immobile sia pervenuto nella sfera di dominio di un soggetto4 di 11Numero registro generale 7970/2023Numero sezionale 561/2026diverso dal costruttore e che – in ragione della rovina, dell’evidente pericoloNumero di raccolta generale 18195/2026di rovina o dei gravi difetti dell’opera – abbia subito un pregiudiDzaiota .p u bblicazione 05/06/2026Sulla scorta della prospettata impostazione, questa Corte ha affermatoche il termine di prescrizione di un anno ex art. 1669, secondo comma, c.c.non decorre dall’integrazione del fatto illecito – ossia dalla verificazione dellarovina, del pericolo di rovina o dei gravi difetti – bensì dalla denunzia, quale(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18078 del 19/10/2012; Cass. Sez. 2, Sentenzan. 14561 del 30/07/2004; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 903 del 14/02/1989),denunzia che – a sua volta – deve essere inoltrata, a pena di decadenza,entro un anno dalla scoperta, che ancora si intende verificata quando ilcommittente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva dellagravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzionedell’opera (spesso attraverso una relazione di consulenza tecnica), non es-sendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la consta-tazione di segni esteriori di danno o di pericolo (ovvero manifestazioni discarsa rilevanza o semplici sospetti), salvo che si tratti di manifestazioniindubbie come cadute o rovine estese (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13707del 18/05/2023; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 777 del 16/01/2020; Cass. Sez.2, Sentenza n. 4249 del 22/02/2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2460 del01/02/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 567 del 13/01/2005; Cass. Sez. 2,Sentenza n. 11740 del 01/08/2003).Dunque, è proprio la percezione dei difetti che induce il committente acompiere una serie di attività volte ad attestare la reale esistenza deglistessi (in questo caso avvenute con l’affidamento ad una consulenza tecnicadell’accertamento, con l'invio di diffide all'appaltatore e con la convocazionedi assemblee condominiali per discutere delle infiltrazioni).Da ciò discende che ai fini probatori occorre distinguere fra: il piano dellaprova dell'esistenza oggettiva dei difetti e della loro riconducibilità causaleall'opera dell'appaltatore, per il quale la provenienza unilaterale della docu-mentazione può incidere sull’apprezzamento della attendibilità della provafornita; il piano, diverso e logicamente antecedente, della ammissibilità5 di 11Numero registro generale 7970/2023Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 18195/2026della prova che i difetti si siano manifestati — e perciò fossero percepibiliData pubblicazione 05/06/2026dal committente — entro il decennio dalla ultimazione dell'opera, per il qualei documenti di provenienza unilaterale rivestono una funzione indiziaria cheil giudice è tenuto a considerare. Escluderne la rilevanza probatoria per es-sere la loro provenienza unilaterale equivale a rendere diabolica la provadella manifestazione dei gravi vizi, che nella dinamica dell'art. 1669 c.c. sicolloca necessariamente nella sfera del committente prima di poter essereoggetto di accertamento nel contraddittorio delle parti.In altri termini, il principio dualistico ammissibilità-rilevanza della prova,che costituisce il filtro fondamentale attraverso il quale il giudice valuta imezzi di prova proposti dalle parti nel processo civile, limitando il diritto allaprova (ex art. 24 Cost. e 6.1 CEDU) per garantire l'efficienza e la pertinenzadel giudizio, è estensibile anche quanto alla dimostrazione dell’epoca in cuii vizi si sono manifestati per verificare il rispetto del decennio dal compi-mento dell’opera. Nella specie, l’avere affidato la redazione di una periziagiurata in data anteriore alla scadenza di tale termine costituisce un sicuroindizio di ciò, giacchè la data del giuramento della perizia conferisce all'attodata certa opponibile ai terzi, e quindi la sua anteriorità rispetto allo spiraredel decennio offre un riscontro oggettivo della percezione dei difetti, che –si ripete - non può essere neutralizzato dalla circostanza della provenienzaunilaterale.Né giova opporre la natura meramente indiziaria della perizia giurata e lalibertà del giudice nella sua valutazione. Il rilievo è esatto ma non perti-nente: il giudice di merito può ritenere la perizia non persuasiva, ma nonpuò escluderla dal novero degli elementi valutabili sulla base del criterio diprovenienza. Tra la libertà di valutazione e l'apprezzamento di esclusionedella prova corre una differenza di natura, non di grado, che la sentenzaimpugnata ha mostrato di non cogliere.Del resto, è fuori discussione la validità del principio secondo il quale «ildocumento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituireprova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorioin caso di contestazione» (Cass. n. 2817/2022; Cass. n. 31173/2018; Cass.6 di 11Numero registro generale 7970/2023Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 18195/2026n. 8290/2016; Cass. n. 9885/2000; Cass. n. 5573/1997), tuttavia è erroneoData pubblicazione 05/06/2026il criterio di giudizio applicato: la corte d’appello, in conformità al principiodi diritto sopra enunciato, dovrà provvedere a rinnovare l’apprezzamento,verificando se le attività documentate dai ricorrenti siano tali che possa ri-tenersi accertato, senza alcun vincolo di prova legale, che la comunicazioneall’appaltatore è stata eseguita (o meno) entro il decennio dalla ultimazionedell’opera, e se da esse risultavano già chiari indici di una rovina dello sta-bile condominiale ben prima della denuncia, il tutto seguendo il criterio ci-vilistico della ragionevole probabilità.Da quanto sopra esposto consegue che l’ulteriore profilo di censura de-dotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. è assorbito dall’acco-glimento della doglianza di violazione di legge.2. – Passando all’esame dei motivi del ricorso incidentale condizionatodella S.A.C., per essersi verificata la condizione con l’accoglimento del ri-corso principale, essi sono articolati in dieci punti (da B.1 a B.10) e in nove«sub-motivi» (da B.11.1 a B.11.9), che possono essere raggruppati tema-ticamente.I motivi B.1 e B.4 investono rispettivamente la nullità della notifica dellacitazione per tardiva conoscenza (art. 112 c.p.c.) e la genericità della do-manda quanto alla causa petendi (artt. 163 co. 3 n. 4 e 164 n. 1 c.p.c.).Le censure sono infondate.La Corte di appello ha esaminato e correttamente rigettato entrambe leeccezioni: quanto alla notifica, ha rilevato la sanatoria per raggiungimentodello scopo in ragione della avvenuta costituzione della S.A.C.; quanto allacausa petendi, ha affermato la sufficiente determinatezza della citazione,che indicava natura dei difetti, norma invocata e quantum.Il motivo B.2 denuncia la motivazione apparente della sentenza d'appellonella parte in cui respinge l'eccezione di inesistenza o nullità della citazione(artt. 132 e 161 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.).Il motivo è infondato.La Corte di appello ha fornito motivazione non meramente apparente,ancorché sintetica, inquadrando l'atto introduttivo sotto la specie dell'art.7 di 11Numero registro generale 7970/2023Numero sezionale 561/2026163 c.p.c. e ritenendo irrilevante l'intestazione apposta relativa alla prece-Numero di raccolta generale 18195/2026dente fase cautelare. La censura investe in realtà l'adeguatezza Ddatea lplu'ibtbelicra zaiorne- 05/06/2026gomentativo, il che integra doglianza di merito estranea al paradigma dellamotivazione apparente (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014).Il motivo B.3 denuncia l'omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dellacitazione per difetto dell'avvertimento di cui all'art. 163 co. 3 n. 7 c.p.c. esul rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 164 co. 3 c.p.c.Il motivo va rigettato.La Corte di appello, avendo ritenuto che la formulazione dell'invito a co-stituirsi contenuta nell'atto «nel termine e nelle forme stabilite dalla leggealmeno 20 giorni prima della fissa udienza» fosse perfettamente idonea alloscopo, e che in ogni caso la nullità fosse sanata dalla costituzione dellaS.A.C. e dal rinvio disposto nel rispetto dei termini, ha implicitamente riget-tato la censura. L'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adot-tata è logicamente incompatibile con l'accoglimento dell'istanza.Il motivo B.5 censura il mancato accoglimento dell'istanza di rimessionein termini per la proposizione di eccezioni.Tale motivo è inammissibile alla luce della qualificazione dell'eccezione didecorso del termine decennale come eccezione in senso lato, che ne haconsentito l'esame indipendentemente dalla tempestività della costituzione.Il motivo B.6 lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di con-traddittorio con violazione dell'art. 101, co. 2 c.p.c.La questione posta dal motivo B.6 è inammissibile, perché per costantegiurisprudenza di questa Corte non è configurabile il vizio di omissione dipronuncia su questioni processuali (tra le varie, v. Cass. Sez. 2, Ordinanzan. 1876 del 25/01/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22083 del 26/09/2013;Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1701 del 23/01/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n.3667 del 21/02/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10073 del 25/06/2003).Nel caso di specie, la Corte di merito che - a dire della ricorrente - avrebbetralasciato di decidere la questione della tardività della costituzione dell’ap-paltatore (sebbene la causa abbia avuto esito integralmente favorevole allaS.A.C.), pone un tema che è puramente processuale e quindi potrebbe8 di 11Numero registro generale 7970/2023Numero sezionale 561/2026semmai prospettarsi una nullità della decisione per violazione di norme pro-Numero di raccolta generale 18195/2026cessuali diverse da quella di cui all'art. 112 cod. proc. civ. in Dqatua paunbbtlioca zsioinae 05/06/2026errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevatadalla parte (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10073/2003 cit.).Il motivo B.7 contesta la qualificazione dell'eccezione di decorso del ter-mine decennale ex art. 1669 co. 1 c.c. come eccezione in senso lato, soste-nendo che si tratti di eccezione in senso stretto, preclusa dalla tardiva co-stituzione.Il motivo va rigettato.L’art. 1669 co. 1 c.c. dispone una durata decennale del rapporto di re-sponsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente, per il caso chel'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovini in tutto oin parte, ovvero presenti evidente pericolo di rovina o gravi difetti, purchésia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il secondo commadell’art. 1669 c.c. completa la speciale disciplina, prevedendo che il dirittodel committente si prescriva entro un anno dalla denunzia.Ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669 cod.civ. in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili, il termine di diecianni dal compimento dell'opera previsto da tale norma attiene alle condi-zioni di fatto che danno luogo a responsabilità del costruttore e non ancheall'esercizio della suddetta azione, la quale può essere iniziata anche dopola scadenza del suddetto termine, purché entro un anno dalla denunzia deivizi. Il decorso della decennalità attiene a un presupposto sostanziale dioperatività della disciplina; esso rientra nello schema generale di produ-zione degli effetti norma-fatto-effetto; la produzione dell’effetto non ri-chiede l’esercizio di un potere unilaterale di parte di conferire rilevanza alfatto (decorso del decennio), ma è circostanza rilevabile anche d'ufficio (v.Cass. Sez. 2, n. 5920 del 26/05/1993; principio ribadito di recente da: Cass.Sez. 2, n. 13707 del 18/05/2023).La Corte di appello ha, pertanto, correttamente qualificato la relativa de-duzione difensiva come espressione di un'eccezione in senso lato, deducibile9 di 11Numero registro generale 7970/2023Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 18195/2026ed esaminabile dal giudice anche in caso di costituzione tardiva oltre i ter-Data pubblicazione 05/06/2026mini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.I motivi B.8 e B.9 investono l'ammissibilità e la specificità dell'interventodi [OSCURATO:PERSONA], vanno trattati congiuntamente.La doglianza sull'ammissibilità dell'intervento adesivo dipendente è priva difondamento: la condomina, proprietaria di un'unità nell'edificio e portatricedi un danno specifico, vantava un interesse proprio e qualificato a sostenerele ragioni del Condominio (art. 105, secondo comma, c.p.c.).La censura sulla genericità dell'atto di intervento è inammissibile per difetto– questa sì - di specificità, non avendo la S.A.C. riportato il contenutodell'atto né chiarito le carenze dedotte.Il motivo B.10, relativo alla prescrizione e alla decadenza dell'azione dellacondomina Cocchi va rigettato per le medesime considerazioni di cui al mo-tivo che B.7.3. - I «sub-motivi» da B.11.1 a B.11.9 denunciano essenzialmente, sottodiversi profili, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., inrelazione alla omessa pronuncia su altrettanti motivi d'appello della S.A.C.:illegittimità dell'acquisizione del fascicolo ATP (B.11.1); inutilizzabilità dellaperizia e irrilevanza ai fini del decorso del termine decennale (B.11.2); er-ronea qualificazione dei vizi sotto l'art. 1669 c.c. anziché sotto l'art. 1667c.c. (B.11.3); inattendibilità delle valutazioni peritali e mancata ammissionedi CTU (B.11.4); erroneità della condanna a € 181.273,86 e € 7.000 perviolazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. (B.11.5); omessa verifica della sus-sistenza dei gravi difetti relativamente alla posizione Cocchi (B.11.6); di-fetto di legittimazione passiva della S.A.C. e assenza di nesso causale ri-spetto ai danni Cocchi (B.11.7); erroneità della liquidazione di € 10.000 infavore della Cocchi per assenza di prova del danno in violazione degli artt.2697 c.c. e 115 c.p.c. (B.11.8); erroneità della liquidazione equitativa di €10.000 per violazione dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. (B.11.9).Nella misura in cui reiterano censure già rigettate sub B.1–B.9, i sub-motivi da B.11.1 a B.11.9 sono privi di autonoma rilevanza; per il resto,10 di 11Numero registro generale 7970/2023Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 18195/2026investendo questioni di merito assorbite dalla Corte di appello, sono inam-Data pubblicazione 05/06/2026missibili e riproponibili in sede di rinvio (cfr. Cass. n. 11861/1998).4. - Nel complesso, la Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorsoincidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorsoprincipale accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa compo-sizione, per un riesame della vicenda alla luce dei principi sopra illustrati; ilgiudice del rinvio provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della partericorrente incidentale, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per ilricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale con-dizionato;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo del ricorso principaleaccolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, an-che per le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaparte ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni-ficato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione ci-vile, il 05/03/2026.L’Estensore La PresidenteREMO [OSCURATO:PERSONA] FALASCHI11 di 11