CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06407/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; // , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo, in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. presuppone e propugna una diversa lettura dei dati processuali, dimenticando che è precluso a questa Corte non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato ulteriormente che si lamenta l'insufficienza del riscontro fornito da un singolo episodio in cui l'imputato fu 'colto sul fatto', ma non si contesta l'attendibilità della persona offesa, la cui versione è stata posta a fondamento della decisione a carico dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 2