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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 51521/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04QVUJO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05WF9B8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo del ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena irrogata, anche rispetto agli aumenti per continuazione e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, nonché agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che trattandosi, peraltro, di una pena inferiore alla misura media edittale, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto, a pagina 7, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti determinanti; osservato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 6).

Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato avendo il Giudice di merito puntualmente indicato gli elementi decisivi a sostegno del diniego nonché all'assenza di elementi positivi (si veda, in particolare, pag. 6 sulla mancanza di condotte riparatorie e di segni di resipiscenza); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04QVUJO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05WF9B8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo del ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena irrogata, anche rispetto agli aumenti per continuazione e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, nonché agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che trattandosi, peraltro, di una pena inferiore alla misura media edittale, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto, a pagina 7, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti determinanti; osservato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 6). Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato avendo il Giudice di merito puntualmente indicato gli elementi decisivi a sostegno del diniego nonché all'assenza di elementi positivi (si veda, in particolare, pag. 6 sulla mancanza di condotte riparatorie e di segni di resipiscenza); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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