Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33920/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti; Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato; Rilevato che il Tribunale di Bologna in composizione monocratica - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del medesimo Tribunale del 04/11/2019 (sentenza passata in giudicato il 22/11/2019) e visto che tale decisione è stata adottata a norma dell'art. 168 comma 1, n. 2) cod. pen., in quanto fondata sul presupposto dell'intervento di ulteriore condanna, relativa a delitto anteriormente commesso, a pena che - cumulata a quella precedentemente sospesa - eccede la soglia di ammissibilità del beneficio; Rilevato che tale revoca debba reputarsi pienamente legittima, operando essa di diritto, al ricorrere della sopra descritta situazione oggettiva; Ritenuto che le argomentazioni poste a fondamento del ricorso prospettino deduzioni fortemente aspecifiche, oltre che sfornite delle ragioni di diritto e dei dati di fatto in grado di suffragarla e che, pertanto, l'impugnazione non possa che essere considerata inammissibile; Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 01 lug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti; Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato; Rilevato che il Tribunale di Bologna in composizione monocratica - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del medesimo Tribunale del 04/11/2019 (sentenza passata in giudicato il 22/11/2019) e visto che tale decisione è stata adottata a norma dell'art. 168 comma 1, n. 2) cod. pen., in quanto fondata sul presupposto dell'intervento di ulteriore condanna, relativa a delitto anteriormente commesso, a pena che - cumulata a quella precedentemente sospesa - eccede la soglia di ammissibilità del beneficio; Rilevato che tale revoca debba reputarsi pienamente legittima, operando essa di diritto, al ricorrere della sopra descritta situazione oggettiva; Ritenuto che le argomentazioni poste a fondamento del ricorso prospettino deduzioni fortemente aspecifiche, oltre che sfornite delle ragioni di diritto e dei dati di fatto in grado di suffragarla e che, pertanto, l'impugnazione non possa che essere considerata inammissibile; Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 01 lug
Sentenza Cassazione n. 33920/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris