CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 27996/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RO D'ANDREA; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla memoria scritta e conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, Ufficio del Riesame, per nuovo giudizio. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 febbraio 2026 il Tribunale per il riesame di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 25 ottobre 2022, applicativa nei suoi confronti della custodia cautelare in carcere. Per come chiarito dai giudici del riesame, il [OSCURATO:PERSONA], a seguito di emissione di verbale di vane ricerche, era stato dichiarato latitante dal G.I.P. del Tribunale di Napoli con decreto del 25 novembre 2022, comprensivo della nomina di un difensore di ufficio. Erano state, poi, depositate in cancelleria l'ordinanza impositiva della misura cautelare e il decreto di latitanza, con contestuale invio al difensore di ufficio, con pec trasmessa il 29 novembre 2022, della notifica dell'avviso di deposito dei suddetti atti. Solo in data 26 novembre 2025, quindi, l'indagato aveva provveduto alla nomina di un altro legale quale suo difensore di fiducia. In ragione della rappresentata evoluzione procedurale, pertanto, il Tribunale del riesame ha considerato tardiva l'intervenuta presentazione dell'istanza di riesame, sul presupposto che i termini previsti dall'art. 309 cod. proc. pen. dovessero decorrere dalla data di effettuazione della prima notificazione al difensore di ufficio dell'ordinanza cautelare e del decreto di latitanza, senza che vi fosse la necessità di operare un'ulteriore notifica di tali atti al difensore di fiducia. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando, con un unico motivo, inosservanza o erronea applicazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dichiarata inammissibilità dell'istanza di riesame, stante la mancata notifica in suo favore dell'ordinanza cautelare, così da non essere decorso il termine ex art. 309 cod. proc. pen. al momento della proposizione della richiesta di riesame. Il ricorrente, attualmente trovantesi in Colombia in gravissime condizioni di salute, aveva richiesto la revoca della misura custodiale, o almeno la concessione degli arresti domiciliari ospedalieri, con un'istanza che il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto tardiva, considerato che solo con la nomina di un difensore di fiducia si acquisirebbe l'effettiva conoscenza del procedimento a carico del latitante, per cui, in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata, al difensore di fiducia successivamente nominato andrebbe rinotificato 2l'avviso di deposito dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, rimettendolo in termini per l'eventuale presentazione della richiesta di riesame. Il ricorrente lamenta, in ogni modo, che, non essendo stata consegnata al suo difensore copia dell'ordinanza custodiale, in ossequio a quanto previsto dall'art. 165 cod. proc. pen. per le notificazioni all'indagato latitante, il suo avvocato fosse, al momento della relativa presentazione, pienamente nei termini per formulare la richiesta di riesame del provvedimento applicativo della misura cautelare impostagli. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 2. E' stato affermato, infatti, da questa Corte di legittimità che il termine per la richiesta di riesame della misura cautelare personale decorre per il latitante, secondo il combinato disposto degli art. 309, comma 2, e 165 cod. proc. pen., dalla notifica del provvedimento eseguita mediante consegna di copia al difensore. Quando manchi tale adempimento, posto che non può considerarsi ad esso equivalente la notifica dell'avviso di deposito del provvedimento spedito al difensore contestualmente alla dichiarazione di latitanza (art. 296, comma 2, cod. proc. pen.), il termine decorre dalla data di esecuzione dell'ordinanza cautelare. Ne consegue che nello stesso termine - alla luce della regola generale per cui, in caso di diversa decorrenza dei termini per l'imputato e il suo difensore, vale per entrambi quello che scade per ultimo (art. 585, comma 3, cod. proc. pen.) - è ammessa la richiesta di riesame anche da parte del difensore, sempre che questi non abbia già in precedenza impugnato la medesima ordinanza (così, espressamente, Sez. 5, n. 42363 del 25/05/2004, Campailla, Rv. 230001-01). In caso di latitanza, quindi, la notificazione al difensore, ai sensi dell'art. 296, comma 2, cod. proc. pen., dell'avviso di deposito in cancelleria dell'ordinanza applicativa della misura cautelare rimasta ineseguita non equivale alla notifica della stessa ordinanza da effettuarsi nei confronti dell'imputato a norma dell'art. 165 cod. proc. pen., adempimento, quest'ultimo, dal quale, ai sensi dell'art. 309, comma 2, decorre, per il latitante, il termine per proporre richiesta di riesame. Ne consegue che, in mancanza di tale adempimento, 3decorrendo per l'imputato il termine anzidetto dalla successiva data di esecuzione della misura, del medesimo termine può avvalersi, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 585, comma 3, cod. proc. pen., anche il difensore che non abbia proposto richiesta di riesame entro i dieci giorni dalla notifica dell'avviso di cui al citato art. 296, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 6613 del 22/12/1998, dep. 1999, Sannino, Rv. 212279-01). 2.1. Nel caso di specie, risulta comprovato come al difensore di ufficio del [OSCURATO:PERSONA] fosse stato unicamente notificato l'avviso di deposito in cancelleria dell'ordinanza impositiva della misura cautelare e del decreto di latitanza, e quindi di un atto che, per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere considerato equivalente alla notifica dell'ordinanza applicativa della misura cautelare. Ne consegue il mancato decorso del termine previsto dal combinato disposto di cui agli art. 309, comma 2, e 165 cod. proc. pen. per la proposizione della richiesta di riesame da parte dell'indagato. Ciò determina, all'evidenza, l'illegittimità della decisione con cui il Tribunale del riesame ha ritenuto, in modo erroneo, di considerare tardiva l'intervenuta presentazione dell'istanza di riesame da parte del [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che i termini previsti dall'art. 309 cod. proc. pen. dovessero decorrere dalla data di effettuazione - invero mai realizzatasi - della prima notificazione al difensore di ufficio dell'ordinanza cautelare e del decreto di latitanza. 3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Napoli per l'ulteriore corso. P.Q.M