CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 ottobre 2024
Cassazione n. 30620/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17384/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall ’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 100/2023 depositata il 17/1/2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2023n. 17384sez. S2 - ud. 0 2 / 1 0/202 4 1. I l Tribunale di Lodi rigetta va l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di titolare della ditta individuale RizzaMichelino [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] forniture S.p.A. (poi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l). Con il decreto ingiuntivo il Tribunale di Lodi aveva ingiunto all’attore opponente il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., della somma di euro 201.663,50, oltre accessori di legge, a titolo di prezzo di compravendita di beni mobili. L’opponente in via riconvenzionale aveva chiesto anche il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito dell’emissione, da parte del convenuto opposto, di ricevute bancarie non rispondenti ad alcun rapportocontrattuale tra le parti. 2. [OSCURATO:PERSONA] propo neva appello avverso la predetta sentenza. 3.[OSCURATO:PERSONA] spa resisteva al gravame. 4. La Corte d’Appello di Milano rigettava il gravame. Preliminarmente rigettava l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], sollevata per avere quest'ultima trasferito la propria azienda a [OSCURATO:PERSONA] e C.S.p.A. con atto del22 luglio 2016. L’eccezione si fondava sull 'esistenza di un vero e proprio processo di incorporazione di [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e non sul mero affitto di ramo d’azienda. La Corte d’Appello confermava quanto deciso dal primo giudice, sulla base del tenore letterale dell’art. 2.4 del contratto di affitto di ramo di azienda del 27 giugno 2016 nel quale era espressamente convenuto dalle parti che: "anche in deroga a quanto previsto dagli artt. 2559 e 2560 del Codice Civile, per effetto Ric. 2023n. 17384sez. S2 - ud. 0 2 / 1 0/202 4 dell’affitto del Ramo di Azienda di cui al presente Contratto non devono intendersi trasferiti, e pertanto rimarranno a favore e a carico della Concedente i crediti e i debiti anteriori alla data di efficacia (esclusa) del contratto inerenti il Ramo di Aziendaoggetto del presente Contratto". Sulla base di tale previsione negoziale il giudice di prime cure aveva, quindi, ritenuto “indubbio che le fatture oggetto della pretesa monitoria, emessa tra il 15.6.2013 e il 16.7.2015, riguardassero crediti anteriori al contratto del 27.6.2016 e, pertanto, non rientrassero tra i crediti trasferiti da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] C.". La valutazione compiuta dal giudice di prime cure era corretta e, anda va, quindi confermata, fondandosi sull’unico elemento probatorio rilevante, cioè, sul contratto di affitto di ramo di azienda concluso da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. I crediti dedotti in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., oggetto deldecreto ingiuntivo opposto, erano rimasti, quindi, nella titolarità di tale parte, che legittimamente ne avev a preteso il soddisfacimento da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice del gravame confermava anche il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del dannoderivante dalle difficoltà di accesso al credito che la [OSCURATO:PERSONA] di Lodi ( poi [OSCURATO:SOCIETA].) aveva ridotto a causa della emissione delle ricevute bancarie per operazioni inesistenti . In proposito evidenziava l’irrilevanza delle istanzeistruttorie richieste in appello, in quanto non idonee a provare l'esistenza del danno, quale allegato da [OSCURATO:PERSONA], causalmente connesso all'emissione delle ricevute bancarie erronee. Ric. 2023n. 17384sez. S2 - ud. 0 2 / 1 0/202 4 Infatti, doveva ribadirsi, come già rilevato nell’impugnata sentenza, che [OSCURATO:PERSONA] non avev a spiegato come mai l'immagine di cattivo pagatore era dipesa dalle ricevute bancarie erroneamente emesse dalla controparte , piuttosto che da quelle corrette effettivamente non pagate, emesse per il rilevante ammontare dioltre euro 200.000,00. La Corte rilevava che le ricevute bancarie e rr oneamente emesse da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. erano successive a quelle originariamente emesse in relazione alle fatture azionate in fase monitoria, per un totale di euro 201.663,50 e già tornate tutte insolute; con la conseguenza che la qualità di cattivo pagatore di [OSCURATO:PERSONA] era verosimilmente già nota agliistituti di credito, prima che fossero emesse per errore le ricevute bancarie di cui questi si lamentava. Inoltre, sempre in relazione al difetto di specifica e idonea allegazione da parte del Rizza, egli non aveva allegato conseguenze negative in termini di credibilità e di reputazione, di percezione distorta dell’immagine dell’impresa individuale nel circuito bancario in punto di esposizione debitoria e solvibilità, di deterioramento delle relazioni commerciali, di effettivo discredito al buon nome dell’impresa. Tali carenze assertive r endevano evidente l’irrilevanza delle istanze di ammissione di prove orali formulate in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] e implicitamente disattese dal giudice di primecure. Inoltre, difettava la prova del danno . In fatti non vi era prova che il peggioramento del giudizio di rating e l ’ iscrizione di ipoteca sull’immobile di via Cavalletti, n. 6, fossero dipesi dall ’ emissione delle ricevute bancarie in questione, tanto più che le difficoltà Ric. 2023n. 17384sez. S2 - ud. 0 2 / 1 0/202 4 economiche dell’impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA] erano emersegià prima degli episodi in contestazione, come affermato dallo stesso Rizza nell ’ atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e che il9 settembre 2012 e il 6 ottobre 2015 [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto due immobili, come risultava dalle visure ipotecarie prodotte da tale pa r te nel giudizio di p r imo grado, con ciò depauperando la garanzia patrimoniale generica ex att. 2740 c.c.. Peraltro, la concessione di un minor finanziamento (di euro 73.619,98) rispetto a quello originariamente richiesto (di euro 120.000,00 circa) non costituiva danno patrimoniale se non correlato ad una contrazione dell’attività commerciale, alla perdita di un determinato affare oppure al ricorso a forme di finanziamento diverse e più onerose; tutti fatti che non erano neppure prospettati. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motividi ricorso. 6. [OSCURATO:PERSONA] srl ha resistito con controricorso. 7. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione di legge (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c. –art. 2043 c.c. La Corte territoriale avrebbe basato la propria decisione su elementi presuntivi che non erano né gravi, né precisi, né concordanti. Non vi era alcuna prova dell’errore informatico nell’emissione delle ricevute bancarie per operazioni inesistenti che avevano causato effettivamente le difficoltàdi accesso al credito da parte delle bancheper la ditta individuale del ricorrente. Ric. 2023n. 17384sez. S2 - ud. 0 2 / 1 0/202 4 La Corte avrebbe ritenuto apoditticamente che l’assunzione di prove dirette quali la testimonianza del d irettore della Banca dell’appellante che aveva gestito le criticità non avrebbe potuto dimostrare che la perdita di rating bancario interno, il minore accesso al credito e la perdita della libera disponibilità dei beni concessi in ipoteca erano dipese proprio d a i 400mila euro di RIBA cosiddette “erronee”. La Corte avrebbe proceduto sulla base di deduzioni che non costituirebbero tecnicamente presunzioni , nemmeno semplici poiché non gravi, precise e concordanti, contravvenendo conciò il dettato dell’art. 2727 e 2729 c.c. Il direttore di bancaZammarini avrebbe potuto confermare la correlazione fra le RIBA noncorrispondenti a partite reali e i danni che,secondo la Corte d’Appello, i l Rizza non av rebbe allegato . La Corte, infine, sul passaggio dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . in coincidenza con il bilancio di incorporazione (testimoniata dal quasi azzeramentodi detta voce dal bilancio MAURI 2016 confrontato col 2015) avrebbe semplicemente presuntoil pagamento di tali crediti, come se l’anno dopo tale voce non dovesse essere ancora presente in termini quantitativi analoghi e come se fosse normale la riduzione di una voce così importante di circa il novanta per cento da un anno con l’altro. Vi sarebbe stata invece un’ incorporazione della Mauri nel gruppo [OSCURATO:PERSONA] . Nel la n ota integrativa al bilancio 2016 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]) si legge a pag. 2 che sono stati perfezionati in data 11 gennaio 2016, attraverso il trasferimento dell’intero pacchetto azionario da “[OSCURATO:PERSONA]” società facente capo ai fondatori appartenenti alla famiglia MAURI aComoli Ric. 2023n. 17384sez. S2 - ud. 0 2 / 1 0/202 4 [OSCURATO:SOCIETA]..A pag. 3 si legge del perfezionamento in data 11 gennaio 2016 dell’operazione del passaggio di proprietà del 110% del capitale sociale alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il ricorrente,sarebbe più rispondente ai canoni di cui all’art. 2729 c,c, dedurre da tali dati certi sulla base di presunzioni che i crediti sono passati alla nuova proprietàinvece di ipotizzare una riscossione priva di riscontro. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. –nullità del procedimento. La censura ha ad oggetto la mancata ammissione della prova testimoniale.[OSCURATO:SOCIETA] il ricorrente un “Sì” del Direttore della Banca dinanzi ai capitoli di prova riportati puntualmente nel ricorso avrebbe dimostrato che l’emissione delle RIBA “erronee” per 400mila euro circa, aveva aggravato pesantementeuna situazione fino a quel momentogestibile, determinando le criticità di perdita di rating bancario, accesso al credito e perdita della libera disponibilità dei beni concessi in ipoteca con conseguente danno reputazionale della DittaRizza. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è fondatoe il suo accoglimento determina l’assorbimento del primo. La Corte d’Appello,pur avendo affermato che la parte non era decaduta dalla prova testimoniale, non la ha ammessa sulla base di una motivazione erronea oltre che contraddittoria. Infatti, da un lato ha affermato che il ricorrente non aveva neanche allegato un danno per le RIBA emesse erroneamente dalla controparte quale conseguenza negativa in termini di credibilità e di reputazione, di percezione distorta dell’immagine dell’impresa individuale nel circuito bancario in punto di esposizione debitoria e Ric. 2023n. 17384sez. S2 - ud. 0 2 / 1 0/202 4 solvibilità e poi ha affermato che non poteva rappresentare un dannopatrimoniale il fatto che la richiesta di finanziamento fosse stata accolta solo in parte (pag. 14 della sentenza impugnata ) perché la concessione di un mutuo si traduce in un debito per il soggettoche utilizza tale forma di credito, debito che deve essere onorato. Sul punto, dunque, la sentenza è contraddittoria e contrasta con l’allegazione da parte del ricorrente, di un danno consistente nella perdita di rating e di accesso al credito con perdita della libera disponibilità dei beni concessi in ipoteca in un momento critico rappresentato dalla difficoltà di rientrare dai crediti non pagati da numerosi creditori e la richiesta di ipoteca sui beni personali del ricorrente e della moglie in separazione dei benicome conseguenza della rilevante esposizione debitoria pari al doppiodi quella effettiva a causa delle RIBA erroneamente emesse. La decisione di non ammettere la provatestimoniale, dunque, si è fondata sull’erroneo presupposto che il ricorrente non avesse neanche allegato il danno subito mentre un danno risultava quantomeno astrattamenteallegato e, dunque , non poteva negarsi il diritto alla prova mediante l’assunzione della testimonianza del direttore di bancache poteva riferire se la decisione della banca di modificare il rating e di ridurre il finanziamento era dovuta effettivamente all’esposizione debitoria dovuto alle Riba erroneamente emesse. In conclusione,non può dirsi che rispetto alla prospettazione del ricorrente i capitoli di prova indicati nel ricorso dal numero 1 al numero 8in relazione al direttore di banca non avessero rilevanza in rapporto al tema controverso anche rispetto al compendio delle Ric. 2023n. 17384sez. S2 - ud. 0 2 / 1 0/202 4 altre prove già acquisite, tenuto conto della loro potenziale attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti , almeno astrattamente,ai fini della decisione. Deve richiamarsi in proposito la giurisprudenza di questa Corte secondo cui: La mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo (Sez. 3- , Ordinanza n. 18285 del 25/06/2021, Rv. 661704 -01). 3. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa compensazione che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo,cassa la sentenza impugnata e rin