CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 luglio 2026
Cassazione n. 24132/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale2026 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario2613 della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei CreditiI.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 191/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 24/08/2021 R.G.N. 358/2020;Numero registro generale 6235/2022Numero sezionale 2613/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di conNsuimgelroio d i raccolta generale 24132/2026Data pubblicazione 27/07/2026del 26/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso al Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, depositatoin data 01/03/2019 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’avvisodi addebito n. 368 2018 00306043 68 000 notificato il09/02/2019, con il quale l’Istituto ha chiesto il pagamento deicontributi previdenziali per l’anno 2011, quantificati nellacomplessiva somma di euro 13.604,27 (inclusiva di sanzioni einteressi). Il ricorrente deduceva la prescrizione quinquennaledel credito e l’intervenuta decadenza dall’iscrizione ai sensidell’art. 25, d.lgs. n. 46/1999. Quanto alle sanzioni,l’opponente valorizzava il fatto che la dichiarazione dei redditiper l’anno 2011 era stata regolarmente presentata e che,dunque, mancava un’intenzione specifica di non versare icontributi. L’INPS si costituiva in giudizio contestando ladomanda proposta nei suoi confronti e chiedendone il rigetto.1.1. Con la sentenza n. 2536/2019 il Tribunale di Milano,sezione lavoro, rigettava il ricorso. Il giudice disattendeva leeccezioni di prescrizione e di decadenza e ravvisava lasussistenza del dolo caratterizzante l’evasione nella condottadel ricorrente che non aveva compilato il quadro RR delladichiarazione.2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.L’INPS si è costituito nel secondo grado di giudizio chiedendoil rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 191/2021depositata in data 28/04/2021, la Corte di Appello di Milano,sezione lavoro, ha respinto l’appello.3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione articolando un unico motivo.Numero registro generale 6235/2022Numero sezionale 2613/20264. L’INPS si è costituito con controricorso chiedendo il riNgumeetrtoo d i raccolta generale 24132/2026Data pubblicazione 27/07/2026dell’impugnazione.5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 26/05/2026.Ragioni della decisione1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 3, comma 9, l. 335/1995, inrelazione all’art. 2941, n. 8) c.c., il tutto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c.. Secondo la parte ricorrente lasentenza sarebbe censurabile per avere la Corteerroneamente ritenuto che le difficoltà di accertamento deldiritto previdenziale derivanti dalla mancata compilazione delQuadro RR non costituissero ostacoli di mero fatto, come taliirrilevanti, e avere infondatamente ritenuto che si trattasse diostacoli giuridici all’esercizio del diritto, con la conseguenzache il corrispondente diritto di credito dell’Istituto non potesseconsiderarsi prescritto per l’operare della sospensione di cuiall’art. 2941 c.c., n. 8. La Corte avrebbe erroneamenteritenuto operante tale causa di sospensione della prescrizione,in ragione di un presunto automatismo tra la mancatacompilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi el’occultamento doloso del debito contributivo, ignorando ilfatto che il Sorci avesse dichiarato nel Quadro CM i redditi dilavoro autonomo per l’anno 2011.2. Va rilevato che con memoria depositata in data21/05/2026 il ricorrente ha rappresentato di aver aderito alladefinizione agevolata prevista dalla c.d. “rottamazionequater”, introdotta dalla l. n. 197/2022, e di aver giàcorrisposto l’intero importo dovuto nei termini ivi previstimediante bonifico e di non avere, pertanto, alcun interessealla prosecuzione del presente giudizio. Per tali ragioni, ilNumero registro generale 6235/2022ricorrente ha chiesto dichiarare cessata la materia del Numero sezionale 2613/2026Numero di raccolta generale 24132/2026contendere, con compensazione delle spese di lite.Data pubblicazione 27/07/20263. In allegato alla memoria la parte ricorrente hadepositato: a) la determinazione delle somme dovute da partedella Agenzia delle entrate; b) il pagamento delle rate dovutenei termini di legge; c) il pagamento dell’intera sommadovuta.4. L’art.1 comma 236, secondo periodo, della leggen.197/2022 prevede che: «L'estinzione del giudizio èsubordinata all'effettivo perfezionamento della definizione ealla produzione, nello stesso giudizio, della documentazionerevoca la sospensione su istanza di una delle parti».5. Nel caso in esame risulta provato il pagamento integraledelle somme determinate dalla Agenzia delle entrate.6. Giova ad ogni modo rilevare che, con precipuoriferimento alla estinzione del giudizio, a far tempo dallo02/08/2025 è entrato in vigore l’art.12 bis del d.l. n.84/2025(recante: «Norma di interpretazione autentica in materia diestinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata»): «Ilsecondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli finidell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresinella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cuial comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamentodella definizione si realizza con il versamento della prima ounica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiaratadal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitoreNumero registro generale 6235/2022o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel Numero sezionale 2613/2026Numero di raccolta generale 24132/2026giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore,Data pubblicazione 27/07/2026della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazioneprevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n.197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), delcitato decreto legge n. 202 del 2024 e della documentazione7. Deve applicarsi lo ius superveniens al caso in esame eper l’effetto deve ritenersi la sussistenza di tutti i presuppostiper la declaratoria di estinzione del giudizio ex art.12-bis deld.l. n.84/2025 (cfr. Cass.14/09/2025 n.25163).8. Per quanto concerne la disciplina delle spese di lite, inmancanza di disposizioni speciali trova applicazione la regolagenerale stabilita dall’art.310 ultimo comma cod. proc. civ.,secondo la quale «Le spese del processo estinto stanno acarico delle parti che le hanno anticipate». Non vi è dunqueluogo a pronunciare sulle spese processuali.9. La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilitàdell’art. 13 comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, checonsegue alle sole declaratorie di infondatezza nel meritoovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione(Cass. n. 25485 del 2018). P.Q.MLa Corte, dichiara estinto il giudizio,nulla sulle spese.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dellaQuarta Sezione civile, del 26 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])