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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05635/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: D'ANGELO Giovanni, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 12/12/2019 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e associandosi, in subordine, alle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, in data 16/05/2018, con la quale D'ANGELO Giovanni era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di appropriazione indebita della vettura di BRUNO Gennaro, nonché al risarcimento dei danni subiti da quest'ultimo, costituitosi parte civile.

2. Ricorre per cassazione il D'ANGELO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta tempestività della querela.

Si censura la sentenza impugnata dal momento che la querela era stata sporta solo in data 26/11/2013, mentre la stessa persona offesa aveva riferito che già nel precedente mese di maggio aveva saputo che la vettura era stata venduta dal D'ANGELO ad una signora presentatasi con il nome di "Anna".

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità.

Si censura la sentenza per non aver considerato che l'uso del veicolo da parte del ricorrente era legittimo, alla luce della scrittura "sottoscritta dal querelante" all'atto della consegna, e che la vendita della vettura era stata eseguita in conformità del mandato ricevuto.

Si assume che la predetta scrittura aveva legittimato il D'ANGELO a non restituire l'auto, e che comunque la questione aveva risvolti solo civilistici; in ogni caso, il ricorrente si riteneva legittimato a rifiutare la restituzione, con conseguente insussistenza dell'elemento psicologico.

Si lamenta inoltre la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., avendo la Corte valorizzato la mancata restituzione del danaro incamerato con la vendita.

SI censura infine la mancata riapertura dell'istruttoria che era stata sollecitata per comprovare che il ricorrente non era l'amministratore della concessionaria auto di D'ANGELO Lucia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è privo della necessaria specificità, e comunque manifestamente infondato.

Il ricorrente censura la mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale, per tardività della querela, argomentando dall'arco temporale intercorso tra la querela del novembre 2013 e la vendita della vettura della persona offesa, avvenuta nel precedente mese di maggio.

La prospettazione difensiva trascura completamente di considerare che la querela ritenuta tempestiva (l'unica, del resto, ad essere stata considerata nel capo di imputazione) è quella sporta dalla persona offesa in data 25/01/2013, a seguito dei vani tentativi del BRUNO - effettuati in via bonaria anche coinvolgendo la locale autorità di P.S. - di ricevere in restituzione la vettura a suo tempo consegnata per la messa in vendita in concessionaria, dopo la ricezione di alcuni verbali di contravvenzioni al codice della Strada comprovanti l'utilizzo iure proprio della vettura (cfr. sul punto pagg. 4-5- della sentenza di primo grado, in cui si precisa tra l'altro che BRUNO Gennaro si decise a sporgere querela dopo che il D'ANGELO, pur diffidato, si rifiutò definitivamente di procedere alla restituzione).

La Corte d'Appello, con ogni evidenza, ha pienamente aderito alla ricostruzione del primo giudice, condividendo la valutazione di tempestività della querela (cfr. pag. 2-3 della sentenza impugnata).

Tale percorso argomentativo è rimasto privo di qualsiasi effettiva confutazione, avendo la difesa fatto esclusivo riferimento al verbale di s.i. rese dal BRUNO in data 26/11/2003, nel quale la persona offesa, escussa anche sulla vendita del veicolo, effettuata come detto nel maggio dello stesso anno dal D'ANGELO a tale "Anna" (la quale si rivolse al BRUNO per ottenere il libretto di circolazione dell'auto) senza peraltro riversare alla odierna persona offesa il prezzo ricevuto.

Si tratta di vicende successive ed ulteriori rispetto alla condotta appropriativa già perfezionatasi nei mesi precedenti attraverso il ripetuto utilizzo della vettura anche in località diverse da quella in cui aveva sede la concessionaria (cfr. i verbali del 28/11 e del 30/11/2012, menzionati a pag. 4 della sentenza di primo grado), oggetto di tempestiva querela da parte della persona offesa dopo aver ricevuto un definitivo rifiuto alle proprie richieste di restituzione.

3. Per ciò che riguarda le residue censure, deve anzitutto qui richiamarsi il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, che si condivide e si intende qui ribadire, le doglianze difensive non superano lo scrutinio di legittimità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice) sulle risultanze acquisite, e nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze medesime, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.D'altra parte, sia pure in termini alquanto sintetici, la Corte d'Appello ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa in ordine agli accordi intercorsi con il D'ANGELO (secondo i quali la vettura era stata consegnata per la vendita al miglior offerente), ed in particolare alla insussistenza di effetti traslativi della proprietà derivanti dagli accordi medesimi.

Considerazioni da valutare congiuntamente — trattandosi di "doppia conforme" - a quanto esposto in termini più diffusi dal giudice di primo grado sia in relazione alla consegna, al momento dell'accordo, di una sola chiave da parte del BRUNO, che aveva non a caso trattenuto anche il libretto di circolazione (pag. 4); sia anche in relazione alla valenza meramente regolatrice dei rapporti tra detentore e proprietario, da attribuire alla "liberatoria" ricevuta dal BRUNO al momento della consegna dell'auto al D'ANGELO (pag. 7).

Si è dunque dinanzi ad un percorso argomentativo che risulta immune da censure deducibili in questa sede anche quanto alla ricostruzione del contesto in cui sono state realizzate le condotte del D'ANGELO, tutt'altro che illogicamente qualificate in termini di interversione del possesso e comprovate dai plurimi verbali attestanti infrazioni al Codice della Strada commesse anche in località diverse, come detto, da quella in cui aveva sede la concessionaria: tutto ciò rende del tutto pertinente il richiamo del principio affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, in violazione del mandato a vendere, trattenga per sé definitivamente le cose affidategli per la vendita» (Sez. 2, n. 11570 del 21/03/2012, Lalario, Rv. 252799.

V. anche Sez. 2, n. 44650 del 24/09/2015, Nannei, Rv. 264899, secondo la quale «il reato di appropriazione indebita può sussistere sia nel caso in cui l'agente dia alla cosa una destinazione incompatibile con il titolo e con le ragioni del suo possesso sia nel caso in cui egli ometta deliberatamente di restituire la cosa, giacchè in entrambe le ipotesi è manifesta la sua volontà di affermare un dominio sulla cosa posseduta»: principio affermato con riferimento ad una fattispecie in cui il titolare di una officina meccanica aveva utilizzato una vettura consegnatagli per la riparazione quale auto di cortesia per i propri clienti).

Le contrarie deduzioni svolte dalla difesa ricorrente si risolvono, come detto, in rilievi di merito non apprezzabili in questa sede (priva di rilevanza appare la mancata risposta alle deduzioni difensive inerenti la formale titolarità della concessionaria, alla luce del ruolo concretamente svolto dal D'ANGELO nella vicenda secondo la puntuale ricostruzione avallata dai giudici di merito).

4. Le dichiarazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Risulta pertanto non condivisibile, avuto riguardo alla mancata instaurazione di un effettivo rapporto processuale, la concorde richiesta delle parti di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione: la sentenza della Corte territoriale è infatti intervenuta prima dello spirare del termine massimo, tenuto conto del periodo di sospensione della prescrizione nel corso del giudizio di primo grado in conseguenza del rinvio per legittimo impedimento del difensore all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: cfr. pag. 2 della sentenza del Tribunale).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del D'ANGELO al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: D'ANGELO Giovanni, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 12/12/2019 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e associandosi, in subordine, alle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, in data 16/05/2018, con la quale D'ANGELO Giovanni era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di appropriazione indebita della vettura di BRUNO Gennaro, nonché al risarcimento dei danni subiti da quest'ultimo, costituitosi parte civile. 2. Ricorre per cassazione il D'ANGELO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta tempestività della querela. Si censura la sentenza impugnata dal momento che la querela era stata sporta solo in data 26/11/2013, mentre la stessa persona offesa aveva riferito che già nel precedente mese di maggio aveva saputo che la vettura era stata venduta dal D'ANGELO ad una signora presentatasi con il nome di "Anna". 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per non aver considerato che l'uso del veicolo da parte del ricorrente era legittimo, alla luce della scrittura "sottoscritta dal querelante" all'atto della consegna, e che la vendita della vettura era stata eseguita in conformità del mandato ricevuto. Si assume che la predetta scrittura aveva legittimato il D'ANGELO a non restituire l'auto, e che comunque la questione aveva risvolti solo civilistici; in ogni caso, il ricorrente si riteneva legittimato a rifiutare la restituzione, con conseguente insussistenza dell'elemento psicologico. Si lamenta inoltre la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., avendo la Corte valorizzato la mancata restituzione del danaro incamerato con la vendita. SI censura infine la mancata riapertura dell'istruttoria che era stata sollecitata per comprovare che il ricorrente non era l'amministratore della concessionaria auto di D'ANGELO Lucia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è privo della necessaria specificità, e comunque manifestamente infondato. Il ricorrente censura la mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale, per tardività della querela, argomentando dall'arco temporale intercorso tra la querela del novembre 2013 e la vendita della vettura della persona offesa, avvenuta nel precedente mese di maggio. La prospettazione difensiva trascura completamente di considerare che la querela ritenuta tempestiva (l'unica, del resto, ad essere stata considerata nel capo di imputazione) è quella sporta dalla persona offesa in data 25/01/2013, a seguito dei vani tentativi del BRUNO - effettuati in via bonaria anche coinvolgendo la locale autorità di P.S. - di ricevere in restituzione la vettura a suo tempo consegnata per la messa in vendita in concessionaria, dopo la ricezione di alcuni verbali di contravvenzioni al codice della Strada comprovanti l'utilizzo iure proprio della vettura (cfr. sul punto pagg. 4-5- della sentenza di primo grado, in cui si precisa tra l'altro che BRUNO Gennaro si decise a sporgere querela dopo che il D'ANGELO, pur diffidato, si rifiutò definitivamente di procedere alla restituzione). La Corte d'Appello, con ogni evidenza, ha pienamente aderito alla ricostruzione del primo giudice, condividendo la valutazione di tempestività della querela (cfr. pag. 2-3 della sentenza impugnata). Tale percorso argomentativo è rimasto privo di qualsiasi effettiva confutazione, avendo la difesa fatto esclusivo riferimento al verbale di s.i. rese dal BRUNO in data 26/11/2003, nel quale la persona offesa, escussa anche sulla vendita del veicolo, effettuata come detto nel maggio dello stesso anno dal D'ANGELO a tale "Anna" (la quale si rivolse al BRUNO per ottenere il libretto di circolazione dell'auto) senza peraltro riversare alla odierna persona offesa il prezzo ricevuto. Si tratta di vicende successive ed ulteriori rispetto alla condotta appropriativa già perfezionatasi nei mesi precedenti attraverso il ripetuto utilizzo della vettura anche in località diverse da quella in cui aveva sede la concessionaria (cfr. i verbali del 28/11 e del 30/11/2012, menzionati a pag. 4 della sentenza di primo grado), oggetto di tempestiva querela da parte della persona offesa dopo aver ricevuto un definitivo rifiuto alle proprie richieste di restituzione. 3. Per ciò che riguarda le residue censure, deve anzitutto qui richiamarsi il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, che si condivide e si intende qui ribadire, le doglianze difensive non superano lo scrutinio di legittimità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice) sulle risultanze acquisite, e nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze medesime, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.D'altra parte, sia pure in termini alquanto sintetici, la Corte d'Appello ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa in ordine agli accordi intercorsi con il D'ANGELO (secondo i quali la vettura era stata consegnata per la vendita al miglior offerente), ed in particolare alla insussistenza di effetti traslativi della proprietà derivanti dagli accordi medesimi. Considerazioni da valutare congiuntamente — trattandosi di "doppia conforme" - a quanto esposto in termini più diffusi dal giudice di primo grado sia in relazione alla consegna, al momento dell'accordo, di una sola chiave da parte del BRUNO, che aveva non a caso trattenuto anche il libretto di circolazione (pag. 4); sia anche in relazione alla valenza meramente regolatrice dei rapporti tra detentore e proprietario, da attribuire alla "liberatoria" ricevuta dal BRUNO al momento della consegna dell'auto al D'ANGELO (pag. 7). Si è dunque dinanzi ad un percorso argomentativo che risulta immune da censure deducibili in questa sede anche quanto alla ricostruzione del contesto in cui sono state realizzate le condotte del D'ANGELO, tutt'altro che illogicamente qualificate in termini di interversione del possesso e comprovate dai plurimi verbali attestanti infrazioni al Codice della Strada commesse anche in località diverse, come detto, da quella in cui aveva sede la concessionaria: tutto ciò rende del tutto pertinente il richiamo del principio affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, in violazione del mandato a vendere, trattenga per sé definitivamente le cose affidategli per la vendita» (Sez. 2, n. 11570 del 21/03/2012, Lalario, Rv. 252799. V. anche Sez. 2, n. 44650 del 24/09/2015, Nannei, Rv. 264899, secondo la quale «il reato di appropriazione indebita può sussistere sia nel caso in cui l'agente dia alla cosa una destinazione incompatibile con il titolo e con le ragioni del suo possesso sia nel caso in cui egli ometta deliberatamente di restituire la cosa, giacchè in entrambe le ipotesi è manifesta la sua volontà di affermare un dominio sulla cosa posseduta»: principio affermato con riferimento ad una fattispecie in cui il titolare di una officina meccanica aveva utilizzato una vettura consegnatagli per la riparazione quale auto di cortesia per i propri clienti). Le contrarie deduzioni svolte dalla difesa ricorrente si risolvono, come detto, in rilievi di merito non apprezzabili in questa sede (priva di rilevanza appare la mancata risposta alle deduzioni difensive inerenti la formale titolarità della concessionaria, alla luce del ruolo concretamente svolto dal D'ANGELO nella vicenda secondo la puntuale ricostruzione avallata dai giudici di merito). 4. Le dichiarazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Risulta pertanto non condivisibile, avuto riguardo alla mancata instaurazione di un effettivo rapporto processuale, la concorde richiesta delle parti di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione: la sentenza della Corte territoriale è infatti intervenuta prima dello spirare del termine massimo, tenuto conto del periodo di sospensione della prescrizione nel corso del giudizio di primo grado in conseguenza del rinvio per legittimo impedimento del difensore all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: cfr. pag. 2 della sentenza del Tribunale). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del D'ANGELO al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. C
Sentenza Cassazione n. 05635/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris