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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1994

ECLI:EU:C:1994:132
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61993CJ0313_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-313/93, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], funzionario francese messo a disposizione del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere di direzione presso il ministero dell' Ambiente, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo stesso ministero, 18, montée de la Pétrusse, convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato e/o non avendo comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] entro il termine prescritto tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), il [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi della direttiva medesima, e in particolare del suo art. 12, nonché ai sensi degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori G.F.

Mancini, presidente di sezioni, facente funzione di presidente, J.C.

Moitinho de Almeida e D.A.O.

Edward (relatore), presidenti di sezione, R. Joliet, F.A.

Schockweiler, G.C. [OSCURATO:PERSONA], F. Grévisse, M. Zuleeg e J.L.

Murray, giudici, avvocato generale: W. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 23 febbraio 1994, durante la quale il [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo è stato rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistito dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lussemburgo, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 marzo 1994, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 10 giugno 1993, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato e/o non avendo comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] entro il termine prescritto tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), il [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi della direttiva medesima, e in particolare del suo art. 12, nonché ai sensi degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE. 2 L' art. 2 della detta direttiva 85/337 stabilisce che gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell' autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante costituiscano oggetto di una valutazione del loro impatto.

L' art. 4 dispone che taluni progetti pubblici e privati devono sempre essere assoggettati a valutazione, mentre altri lo devono essere solo quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.

L' art. 12 prescrive agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva entro tre anni dalla notifica.

Questo termine è scaduto il 3 luglio 1988. 3 Non avendo ricevuto comunicazione dei provvedimenti adottati dalle autorità lussemburghesi per conformarsi alla direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] iniziava, con lettera 9 marzo 1990, il procedimento previsto dall' art. 169 del Trattato, invitando il [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo a presentare le sue osservazioni circa tale situazione entro due mesi. 4 Con lettera 19 luglio 1990 il rappresentante permanente del [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo faceva presente che era stato approntato un disegno di legge concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e che il relativo procedimento di adozione era in corso. 5 Poiché non le venivano comunicati né la detta legge né altri atti normativi, la [OSCURATO:PERSONA] inviava l' 8 aprile 1991 al [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo un parere motivato ai sensi dell' art. 169 del Trattato, con il quale lo invitava ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva entro due mesi dalla notifica dello stesso. 6 Con lettera 3 maggio 1991 il [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] un disegno di regolamento granducale concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, precisando che tale disegno di regolamento avrebbe potuto regolarizzare la situazione nella materia considerata. 7 Ritenendo insoddisfacente la risposta delle autorità lussemburghesi al parere motivato, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il ricorso in oggetto. 8 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le disposizioni di legge lussemburghesi, già in vigore nella materia disciplinata dalla direttiva, non costituiscono integrale trasposizione di questa.

A suo avviso, il procedimento di valutazione prescritto dalla direttiva sarà istituito nell' ordinamento nazionale solo dopo l' entrata in vigore del nuovo regolamento granducale al quale si riferisce il governo lussemburghese nella lettera 3 maggio 1991. 9 Il governo lussemburghese non nega l' inadempimento.

Ha tuttavia dichiarato all' udienza che il regolamento granducale sarebbe stato adottato quanto prima per recepire la direttiva. 10 A questo proposito va rilevato che il regolamento granducale, ammesso che possa far cessare l' inadempimento, non era certamente in vigore alla scadenza del termine impartito nel parere motivato. 11 Si deve pertanto dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo, non avendo adottato entro il termine prescritto tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva 85/337, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi della direttiva medesima, e in particolare del suo art. 12, nonché ai sensi degli artt. 5 e 189 del Trattato. 12 La Corte non deve invece tener conto della mancata comunicazione delle norme di legge, di regolamento e amministrative che avrebbero dovuto essere emanate per ottemperare alla direttiva, giacché, per l' appunto, il [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo non ha emanato tali norme.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 13 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

Essendo rimasto soccombente, il [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo dev' essere condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce: 1) [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo, non avendo adottato entro il termine prescritto tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi della direttiva medesima, e in particolare del suo art. 12, nonché ai sensi degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61993CJ0313_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-313/93, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], funzionario francese messo a disposizione del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere di direzione presso il ministero dell' Ambiente, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo stesso ministero, 18, montée de la Pétrusse, convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato e/o non avendo comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] entro il termine prescritto tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), il [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi della direttiva medesima, e in particolare del suo art. 12, nonché ai sensi degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezioni, facente funzione di presidente, J.C. Moitinho de Almeida e D.A.O. Edward (relatore), presidenti di sezione, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. [OSCURATO:PERSONA], F. Grévisse, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici, avvocato generale: W. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 23 febbraio 1994, durante la quale il [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo è stato rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistito dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lussemburgo, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 marzo 1994, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 10 giugno 1993, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato e/o non avendo comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] entro il termine prescritto tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), il [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi della direttiva medesima, e in particolare del suo art. 12, nonché ai sensi degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE. 2 L' art. 2 della detta direttiva 85/337 stabilisce che gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell' autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante costituiscano oggetto di una valutazione del loro impatto. L' art. 4 dispone che taluni progetti pubblici e privati devono sempre essere assoggettati a valutazione, mentre altri lo devono essere solo quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano. L' art. 12 prescrive agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva entro tre anni dalla notifica. Questo termine è scaduto il 3 luglio 1988. 3 Non avendo ricevuto comunicazione dei provvedimenti adottati dalle autorità lussemburghesi per conformarsi alla direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] iniziava, con lettera 9 marzo 1990, il procedimento previsto dall' art. 169 del Trattato, invitando il [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo a presentare le sue osservazioni circa tale situazione entro due mesi. 4 Con lettera 19 luglio 1990 il rappresentante permanente del [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo faceva presente che era stato approntato un disegno di legge concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e che il relativo procedimento di adozione era in corso. 5 Poiché non le venivano comunicati né la detta legge né altri atti normativi, la [OSCURATO:PERSONA] inviava l' 8 aprile 1991 al [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo un parere motivato ai sensi dell' art. 169 del Trattato, con il quale lo invitava ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva entro due mesi dalla notifica dello stesso. 6 Con lettera 3 maggio 1991 il [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] un disegno di regolamento granducale concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, precisando che tale disegno di regolamento avrebbe potuto regolarizzare la situazione nella materia considerata. 7 Ritenendo insoddisfacente la risposta delle autorità lussemburghesi al parere motivato, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il ricorso in oggetto. 8 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le disposizioni di legge lussemburghesi, già in vigore nella materia disciplinata dalla direttiva, non costituiscono integrale trasposizione di questa. A suo avviso, il procedimento di valutazione prescritto dalla direttiva sarà istituito nell' ordinamento nazionale solo dopo l' entrata in vigore del nuovo regolamento granducale al quale si riferisce il governo lussemburghese nella lettera 3 maggio 1991. 9 Il governo lussemburghese non nega l' inadempimento. Ha tuttavia dichiarato all' udienza che il regolamento granducale sarebbe stato adottato quanto prima per recepire la direttiva. 10 A questo proposito va rilevato che il regolamento granducale, ammesso che possa far cessare l' inadempimento, non era certamente in vigore alla scadenza del termine impartito nel parere motivato. 11 Si deve pertanto dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo, non avendo adottato entro il termine prescritto tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva 85/337, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi della direttiva medesima, e in particolare del suo art. 12, nonché ai sensi degli artt. 5 e 189 del Trattato. 12 La Corte non deve invece tener conto della mancata comunicazione delle norme di legge, di regolamento e amministrative che avrebbero dovuto essere emanate per ottemperare alla direttiva, giacché, per l' appunto, il [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo non ha emanato tali norme. Decisione relativa alle spese Sulle spese 13 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Essendo rimasto soccombente, il [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo dev' essere condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo, non avendo adottato entro il termine prescritto tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi della direttiva medesima, e in particolare del suo art. 12, nonché ai sensi degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo è condannato alle spese.