CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 07493/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3386-2018proposto da: AGRO’ SONIA, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1264/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/06/2017; Ric. 2018 n. 3386 sez. S2 -ud. 21-02-2024 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. L’[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo in favore dell’arch. [OSCURATO:PERSONA], relativo al compenso maturato per la redazione del progetto di installazione di un impianto elevatore a servizio dei nuovi locali dell’opponente nel Palazzo dei Normanni ed opere edili connesse. Nella resistenza dell’opposta, il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, riducendo in parte l’importo di cui al decreto opposto. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’[OSCURATO:PERSONA], cui ha resistito la creditrice. La Corte d’Appello di Palermo con la sentenza n. 1264/2017, in riforma della decisione gravata, ha revocato il decreto ingiuntivo, rigettando integralmente la domanda della professionista. La Corte ricordava che l’incarico era stato conferito con la DPA n. 347 del 4 agosto 2005, ratificata dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 10 gennaio 2006, sottoscritta dal Segretario Generale dell’[OSCURATO:PERSONA] e dall’arch. Agrò, con la quale il Presidente dell’Assemblea conferiva alla seconda l’incarico di realizzare un impianto elevatore panoramico nei nuovi locali dell’[OSCURATO:PERSONA] (ex [OSCURATO:PERSONA]). Era stato, quindi, predisposto il progetto esecutivo, a detta dell’opposta, sulla scorta di un progetto di massima elaborato dal Servizio di Questura – [OSCURATO:PERSONA] e Tecnico dell’Assemblea, che aveva conseguito il visto favorevole della Soprintendenza per i [OSCURATO:PERSONA] ed Ambientali, per la Ric. 2018 n. 3386 sez. S2 -ud. 21-02-2024 -3- collocazione esterna dell’impianto, visto condizionato solo all’adeguamento di alcune prescrizioni marginali e di dettaglio. Tuttavia, il Comune di Palermo aveva emesso parere contrario all’esecuzione dell’elaborato progettuale, sul rilievo della totale difformità dal PPE, che non consentiva modifiche nei prospetti aventi la definizione di Palazzo, come quello interessato dal progetto per cui è causa. Il progetto realizzato dall’appellata era stato consegnato, ma mai realizzato. Ad avviso della Corte d’Appello non emergeva che al momento dell’incarico fosse stato elaborato anche un progetto di massima, in quanto, pur essendo stato conseguito il parere favorevole della Soprintendenza, in atti vi era solo un disegno sottoscritto dal geom. Esposito, che era un semplice allegato all’istanza di autorizzazione preventiva, avanzata ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n.42/2004. Era altresì da censurare la decisione di primo grado nella parte in cui aveva escluso l’inadempimento della professionista. Infatti, la complessiva disamina degli artt. 1, 3 e 5 del disciplinare di incarico induceva ad affermare che all’arch. Agrò fosse stato affidato il compito di predisporre un progetto pienamente rispettoso di tutte le norme tecniche, nonché di apportare ogni modifica e correzione, adeguamento o sostituzione necessari per la definitiva approvazione del progetto. Era poi aggiunto che l’inosservanza degli obblighi avrebbe determinato la perdita di ogni diritto al compenso. Poiché all’appellata era stato dato l’incarico della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, oltre che della direzione dei Ric. 2018 n. 3386 sez. S2 -ud. 21-02-2024 -4- lavori, la medesima avrebbe dovuto adeguare il progetto alle condizioni dettagliatamente indicate nella nota della Soprintendenza del 25 novembre 2005, nonché alla normativa vigente, onde verificare la sussistenza dei presupposti di realizzabilità dell’opera e delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti. Ne conseguiva che era erronea l’affermazione del Tribunale secondo cui la ricorrente in monitorio non era stata inadempiente, né poteva sostenersi che, in assenza di una richiesta dell’Assemblea, la professionista non fosse tenuta ad elaborare, in via autonoma, delle variazioni progettuali, in quanto l’art. 5, co. 5 del disciplinare di incarico prevedeva che la professionista era tenuta ad introdurre nel progetto ogni modifica, correzione, adeguamento, sostituzione o aggiornamento, resi necessari per la definitiva approvazione del progetto. Il parere negativo emesso dal Comune di Palermo ed il mancato adeguamento del progetto alla normativa urbanistica avevano quindi reso il progetto stesso insuscettibile di realizzazione, essendo poi irrilevante che l’area sulla quale avrebbe dovuto insistere l’opera fosse divenuta indisponibile, in quanto residuavano in ogni caso le difformità del progetto ascrivibili alla negligenza dell’appellata. Ne derivava altresì che alcun compenso potesse essere liquidato. 2. Per la cassazione di tale sentenza propone [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. Disposta la rinnovazione della notifica alla parte intimata presso l’Avvocatura Generale dello Stato, l’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Ric. 2018 n. 3386 sez. S2 -ud. 21-02-2024 -5- 3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., anche in relazione all’art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004. Si deduce che in realtà, contrariamente all’assunto della Corte d’Appello, l’incarico conferito alla ricorrente era stato preceduto da un progetto elaborato dal Servizio di Questura – [OSCURATO:PERSONA] e Tecnico della opponente, come si ricava dalla nota della Soprintendenza, in risposta all’istanza di autorizzazione preventiva alla collocazione dell’elevatore esterno, che fa riferimento ad un accluso progetto. Inoltre, anche il disciplinare di incarico ricorda come la nota della Soprintendenza avesse restituito munito di visto un progetto di massima alla medesima presentato. Deve, pertanto, reputarsi erronea l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] non avesse già predisposto un progetto di massima, e ciò anche alla luce della previsione di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004, che dispone che l‘autorizzazione della Soprintendenza sia data su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell’intervento presentati dal richiedente. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., anche in relazione alla legge n. 109/1994 ed al DPR n. 554/1999, avendo la sentenza impugnata erroneamente confuso tra il concetto di verifica dell’opera di cui all’art. 5 del disciplinare di incarico, con quello di fattibilità dell’opera. In particolare, non si sarebbe tenuto conto del fatto che la previsione di collocare all’esterno un elevatore rientrava nella determinazione esclusiva della committente nella fase antecedente il conferimento dell’incarico, come confermato Ric. 2018 n. 3386 sez. S2 -ud. 21-02-2024 -6- dal fatto che prima dell’approvazione il responsabile del procedimento avrebbe verificato in contraddittorio con la professionista la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione. Nella specie vi era quindi uno studio di fattibilità al quale l’Agrò era tenuta a conformarsi, non potendo quindi alla medesima essere mosso alcun rilievo per il successivo parere negativo del Comune. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. In primo luogo, gli stessi risultano redatti in violazione dell’art. 366,co. 1, n. 6 , c.p.c., in quanto si fa richiamo ad una nota della Soprintendenza della Regione Siciliana del 6 dicembre 2004, indicata come doc. n. 5, all. 1, ma senza che sia specificato se si tratti di documento già prodotto nelle fasi di merito e soprattutto senza che, in violazione anche del principio per cui la parte deve fornire un’immediata localizzazione del documento all’interno dei fascicoli di parte, sia specificato ove la stessa sia attualmente reperibile. La doglianza è altresì infondata. Infatti, per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in Ric. 2018 n. 3386 sez. S2 -ud. 21-02-2024 -7- cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016;Cass. S.U. n. 16598/2016). In particolare, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. [Cass. S.U. n. 20867/2020, secondo cui i tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di Ric. 2018 n. 3386 sez. S2 -ud. 21-02-2024 -8- prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione]. La censura della ricorrente, nella sua concreta formulazione, lungi dal denunciare la violazione delle dette norme, si sostanzia in una critica alla valutazione ed apprezzamento delle prove, per come offerto dal giudice di merito. Invero, la stessa previsione normativa di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 42/04, richiamata dalla difesa della Agrò, evidenzia come il parere preventivo della Soprintendenza possa essere reso anche sulla base di una mera descrizione tecnica del richiedente, e che pertanto anche la presenza di un disegno meramente descrittivo dell’opera avrebbe potuto permettere alla Soprintendenza di esprimere il proprio parere. A ciò deve aggiungersi che la sentenza impugnata ha mostrato di avere autonomamente apprezzato quella che era la documentazione posta a supporto della richiesta di parere, pervenendo alla conclusione, evidentemente frutto di apprezzamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità, che non fosse stato elaborato alcun progetto di massima, e che quindi, ferma restando la sola descrizione dell’opera quale emergente dal citato disegno, la responsabilità progettuale ricadesse interamente a carico della ricorrente, soprattutto per Ric. 2018 n. 3386 sez. S2 -ud. 21-02-2024 -9- quanto atteneva al rispetto delle prescrizioni normative urbanistiche, anche se emesse dall’ente locale. La censura proposta, quasi a voler invocare un dover esser dell’agire del soggetto interessato a conseguire il parere favorevole della Soprintendenza, non si confronta con quella che invece la Corte d’Appello ha ritenuto essere l’effettiva sostanza della richiesta inoltrata in via preventiva, e che non permetteva di intravedere la presenza di un progetto di massima, come invece sostenuto dalla ricorrente (senza peraltro nemmeno peritarsi di richiamare, in violazione del principio di specificità, il contenuto di tale preteso progetto di massima). Né va poi trascurato che la Corte d’Appello abbia altresì addebitato alla professionista, non solo la mancata conformità del progetto alle previsioni normative del Comune di Palermo, ma anche alle prescrizioni dettagliatamente indicate nella nota prot. n. 368 del 25 novembre 2005, che la stessa Soprintendenza aveva dato, condizionando il suo stesso parere favorevole (cfr. pag. 7), di tal che, anche a voler per ipotesi ammettere che vi fosse un progetto di massima, il medesimo non era stato reputato interamente satisfattivo delle condizioni cui era subordinato il parere favorevole, ed avrebbe quindi imposto un necessario adeguamento nella fase di sviluppo esecutivo della progettazione da parte della Agrò, adeguamento che la sentenza impugnata ha ritenuto non fosse stato posto in essere. 4.Il terzo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 1206, 1375, 1453, e 1362 e ss. c.c. Si deduce che la decisione sarebbe erronea nella parte in cui ha affermato che la professionista avrebbe dovuto elaborare in via Ric. 2018 n. 3386 sez. S2 -ud. 21-02-2024 -10- autonoma delle variazioni progettuali, avendo erroneamente valorizzato il comma 5 dell’art. 5 del disciplinare di incarico. Tuttavia, ha trascurato che lo stesso art. 5, al comma 1, prevede che la verifica della conformità del progetto debba avvenire in contraddittorio con il responsabile del procedimento e che, in caso di errore o omissione progettuale, il professionista, se richiesto, è tenuto a riprogettare i lavori a proprio carico, senza costo o oneri aggiuntivi per l’amministrazione. Nella specie, non è stato mosso alcun rimprovero alla ricorrente, che solo a distanza di due anni dalla consegna dell’elaborato era venuta a conoscenza del parere negativo espresso dal Comune di Palermo, essendo stata anche omessa la fase di verifica del progetto in contraddittorio con il responsabile del procedimento. Il quarto motivo denuncia del pari la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha negato il diritto al compenso, sull’erroneo presupposto che il progetto presentato dovesse essere pienamente conforme sia sul piano sostanziale che formale alle vigenti disposizioni in materia urbanistica. In realtà il progetto era rispondente a quello di massima già predisposto dalla committente, ed inoltre l’art. 3 del disciplinare di incarico prevedeva l’osservanza del regolamento di amministrazione e contabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] e della normativa vigente in materia di opere pubbliche, senza quindi che tale verifica potesse estendersi alle norme urbanistiche locali. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono del pari privi di fondamento. Quanto al quarto motivo, occorre rilevare che la riscontrata infondatezza dei primi due motivi, rende infondata anche la Ric. 2018 n. 3386 sez. S2 -ud. 21-02-2024 -11- deduzione ivi sviluppata secondo cui la professionista fosse vincolata a quanto previsto nel progetto di massima (in realtà non riscontrato). Ritiene il Collegio che l’individuazione degli obblighi scaturenti dal disciplinare, operata dalla sentenza impugnata, sia pienamente corrispondente al testo del disciplinare, e che la stessa si sottragga alla censura di violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, peraltro solo richiamate, ma senza che la critica sia in grado di evidenziare l’effettivo contrasto con le stesse, ovvero che quella proposta dai giudice di appello sia una soluzione ermeneutica connotata da assoluta implausibilità. Ed, infatti, richiamata la inconfigurabilità, alla luce del tenore delle critiche mosse, della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., come meglio esplicitato in occasione della disamina dei primi due motivi di ricorso, la sentenza ha evidenziato come la prescrizione di cui all’art. 3, co. 2, del disciplinare, con il riferimento al fatto che la redazione dei progetti e la direzione dei lavori obbligavano all’osservanza di tutte le norme tecniche prescritte nella materia oggetto dell’opera da realizzare, imponesse non solo l’adeguamento alle prescrizioni dettate dalla stessa Soprintendenza (e che la ricorrente non documenta essere state soddisfatte), ma anche delle previsioni di carattere urbanistico dettate dal Comune, il cui mancato rispetto evidentemente avrebbe condizionato la concessione dei provvedimenti autorizzatori della realizzazione dell’opera. La previsione implica quindi un richiamo alla legittimità complessiva dell’attività progettuale rispetto, non solo alle norme di carattere tecnico, ma a tutte le norme che avrebbero, una volta Ric. 2018 n. 3386 sez. S2 -ud. 21-02-2024 -12- adempiute, permesso di legittimamente porre in esecuzione l’elevatore. I commi 6 e 7 dell’art. 5 del disciplinare si preoccupano di stabilire ai fini del compenso cosa sarebbe accaduto nel caso in cui le carenze progettuali fossero state originarie ovvero sopravvenute, prevedendo solo per queste ultime un diritto ad un compenso in misura pari a quello previsto per le varianti in corso di opera, essendo quindi sottinteso che il progetto dovesse essere presentato sin dall’inizio con caratteristiche di assoluta conformità alla disciplina, anche di carattere urbanistico, vigente. La verifica in contraddittorio con il responsabile del procedimento del progetto presentato mira piuttosto ad assicurare che l’amministrazione sia messa nelle condizioni di riscontrare il rispetto delle prescrizioni normative cui l’attività deve in ogni caso conformarsi, al fine anche di eventualmente sollecitare quelle modifiche ed integrazioni che il comma 5 prevede debbano essere poste in essere a titolo gratuito, ma non consente altresì di affermare che possa essere presentato un progetto in evidente contrasto con le prescrizioni regolamentari locali, confidandosi sulla successiva verifica in contraddittorio per porvi rimedio. Depone in tal senso la prescrizione di cui all’art. 5 co. 6 del disciplinare di incarico che in termini generali dispone che l’inosservanza degli obblighi gravanti sul professionista comporta la perdita del diritto ad ogni compenso, sia per onorario che per rimborso spese. E se quindi era imposta all’Agrò la ottemperanza a tutte le norme di carattere tecnico ed urbanistico, la predisposizione di un progetto in evidente contrasto con le norme regolamentari del Comune di Palermo, il cui accertamento rientrava evidentemente Ric. 2018 n. 3386 sez. S2 -ud. 21-02-2024 -13- tra i compiti di un professionista chiamato ad adeguare la propria prestazione al canone di cui al secondo comma dell’art. 1176 c.c., risulta configurata una violazione degli obblighi scaturenti dal disciplinare che comporta, secondo quanto previsto, la perdita del diritto al compenso, non potendosi imputare all’[OSCURATO:PERSONA], una volta avvedutasi poi dell’impossibilità di poter realizzare l‘elevatore per la perdita della disponibilità dell’area, il non avere sollecitato quelle eventuali modifiche o correzioni di un progetto comunque rivelatosi non conforme alla normativa vigente alla data della sua presentazione. Il ricorso è pertanto rigettato 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 6. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.300,00, oltre spese pr